LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25200-2015 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1008/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 14/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.
RILEVATO
Che:
F.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1008/02/2015, depositata il 17.03.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato la sentenza di primo grado, di parziale accoglimento dell’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate per la rideterminazione del reddito relativo agli anni d’imposta 2007 e 2008.
Ha riferito che l’Amministrazione finanziaria, dopo aver trasmesso per la compilazione i questionari previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, procedendo con accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 38, comma 4 e segg., aveva recuperato a tassazione redditi dell’importo di Euro 162.729,00 per il 2007 e di Euro 154.622,00 per il 2008. Alle conseguenti imposte erano state aggiunte le sanzioni. In particolare l’Ufficio aveva riscontrato significativi indicatori di capacità contributiva nella titolarità di immobili residenziali con relative pertinenze e di un motociclo, nonchè nella disponibilità di numerosi conti correnti, movimentati. Il ricorrente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Lodi avverso gli atti impositivi, contestando i risultati cui l’Amministrazione finanziaria era pervenuta. Il giudizio era esitato nella sentenza n. 12/02/2014, che, in parziale accoglimento delle ragioni del contribuente, aveva ridotto il reddito accertato. L’appello della decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio era stato rigettato con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto coerente con il quadro costituzionale la disciplina degli accertamenti sintetici e, quanto al merito, ha valutato infondate le sue prospettazioni difensive.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia con cinque motivi, chiedendone la cassazione. L’Agenzia delle entrate ha depositato tardivamente un “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
il F. si duole:
con il primo motivo della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2697 c.c., artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice regionale avrebbe riconosciuto la sussistenza degli incrementi patrimoniali per investimenti finanziari, immediatamente rilevabile dalle operazioni di conto corrente;
con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver correttamente accertato la reale misura delle spese gestionali riprese a tassazione, limitandosi a ricorrere ai vecchi coefficienti presuntivi;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2697 c.c., artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre in riferimento alle spese gestionali;
con il quarto per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art, 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver applicato alla fattispecie la versione più evoluta del redditometro;
con il quinto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 2727 e 2697 c.c., per aver fondato l’accertamento delle spese gestionali presunte “dell’appartamento” su una doppia presunzione.
Esaminando il primo motivo, esso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, invocando l’errore di diritto sotto più profili (la disciplina sull’accertamento sintetico, le norme regolanti l’onere della prova e la valutazione delle prove), richiede in realtà un riesame della documentazione afferente numerose operazioni dettagliatamente riportate. Così facendo sollecita in concreto un accertamento di merito, inibito al giudice di legittimità perchè riservato al giudice di merito. Se poi con esso si vuole assumere che il giudice di merito abbia errato nella lettura dei dati, l’errore percettivo doveva essere fatto valere con l’azione revocatoria.
Inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale, lamentando il vizio di motivazione, ha sostenuto che la Commissione regionale avrebbe mancato di valutare gli elementi, addotti nel processo, a dimostrazione delle effettive spese sostenute per la gestione degli immobili, e in particolare della residenza principale. Va premesso che la sentenza è stata depositata il 17 marzo 2015, cioè in epoca successiva alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. A seguito della modifica non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità su di essa resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. U, 7/04/2014, n. 8053; inoltre cfr. 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940; 25/09/2018, n. 22598). Sicchè con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. E pertanto anche l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 27415/2018).
Il terzo motivo è invece infondato. Con esso il F. sostiene che il giudice avrebbe applicato erroneamente i principi che presidiano l’accertamento sintetico. In particolare lamenta che il collegio, nel valutare l’esatta determinazione delle spese, si sarebbe limitato ad applicare i coefficienti del redditometro, senza tener conto delle spese effettivamente sostenute dal contribuente nella gestione degli immobili.
Questa Corte ha già affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass., 10 agosto 2016, n. 16912; 31 ottobre 2018, n. 27811). La stessa giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4”. (Cass., 8/10/2020, n. 21700). Se dal principio appena enunciato si evince quale sia compito del giudice nell’esame e valutazione delle prove allegate dal contribuente, è altrettanto vero che le spese di gestione di un immobile non possono ridursi ad una sommatoria delle bollette per forniture dei servizi, come sembra pretendere la difesa del contribuente nel rinviare al contenuto delle difese d’appello, riportate nel secondo motivo, A tal fine deve affermarsi che le spese determinate sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, riguardanti il cd. redditometro, sono frutto di un ben più complesso calcolo, il cui contrasto non può esaurirsi nella contrapposizione di bollette per consumo di acqua o gas. D’altronde il tessuto normativo e la giurisprudenza formatasi in materia si sofferma senz’altro, in modo più pertinente, sulla prova della esistenza di redditi, esenti o già tassati, o comunque tali da giustificare le spese sostenute, e non sulla mera contestazione dei dati di spesa estrapolati dai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali, specificamente preposti alla ricostruzione sintetica del reddito mediante redditometro (cfr. Cass., 7/03/2014, n. 5365; 21/11/2019, n. 30355). Quanto poi alla lamentela relativa alla circostanza che l’unità abitativa adibita a residenza principale fosse in proprietà del contribuente nella sola misura del 50%, è la medesima sentenza a riconoscerlo.
Con il quarto motivo il contribuente ha denunciato l’errore giuridico in cui è incorso il giudice regionale per non aver applicato alla fattispecie la versione più evoluta del redditometro. Il motivo è inammissibile. A parte che la giurisprudenza di legittimità, occupandosi dell’applicabilità del “nuovo” più favorevole redditometro (di cui al D.M. 24 dicembre 2012, emanato sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, nel testo di tale articolo modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22), ne ha escluso la possibilità, atteso che con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi peri quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (Cass., 6/10/2014, n. 21041; 6/11/2015, n. 22744; 29/01/2016, n. 1772), si tratta comunque di questione posta per la prima volta in sede di legittimità. Non trova infatti riscontro la sua proposizione in sede d’appello, poichè il passaggio dell’atto difensivo, riportato alla pagina 21 del ricorso per cassazione, non depone affatto nel senso preteso dalla difesa del contribuente, limitandosi semplicemente a rivendicare, ove il giudice non avesse voluto disattendere le modalità di calcolo delle spese di gestione “di cui alla tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992”, il diritto a fornire la prova contraria “non solo in relazione alla fonte dei redditi presunti, bensì anche con riguardo alla misura delle spese gestionali che vengono presunte dalla tabella in parola”. Si tratta di un passaggio della difesa d’appello dal quale è del tutto escluso ogni riferimento ai nuovi coefficienti presuntivi contenuti nei più recenti decreti ministeriali.
Infondato infine è il quinto motivo, con il quale il ricorrente, ancora con riguardo all’abitazione destinata a residenza, denuncia l’utilizzo di una doppia presunzione per accertare le spese gestionali dell’appartamento. A parte che non esiste alcun divieto di doppia presunzione nel sistema processuale (cfr. Cass., 16/06/2017, n. 15003; 1/08/2019, n. 20748; 7/12/2020, n. 27982), la circostanza che la superficie dell’unità abitativa sarebbe solo presunta, perchè non rispondente neppure a riscontri catastali, non è supportata da alcun elemento allegato dal F.. Resta pertanto una mera affermazione, che non illustra neppure da dove la superficie riconosciuta nell’atto impositivo sarebbe stata erroneamente desunta. Quanto poi alla seconda presunzione, ricondotta al metodo d’accertamento, induttivo, si tratta di una critica del tutto priva di pregio, con la quale vorrebbe mettersi in discussione la sussistenza stessa dell’accertamento induttivo nel sistema tributario.
In conclusione il ricorso è infondato. Le spese non vanno liquidate, attesa la mancata rituale costituzione della Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021