Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19200 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22070/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 287/34/13 depositata il 18.6.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

L.G. impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, un avviso di accertamento ai fini IRPES, IRAP, IVA, per l’anno di imposta 2003 con il quale, in seguito ad una verifica compiuta con metodo analitico-induttivo, venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi.

La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 601/14/07, accoglieva il ricorso sul rilievo che mancavano i presupposti per procedere all’accertamento.

Sull’appello dell’Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 287/34/13, depositata il 18.6.2013, confermava la sentenza di primo grado sul presupposto della mancanza degli elementi presuntivi per procedere all’accertamento analitico induttivo non essendo sufficiente, a tal fine, che i contratti di finanziamento riportassero importi superiori a quelli indicati nelle fatture, comportamento ritenuto comune nella prassi commerciale.

L’Agenzia ricorre, con tre motivi per la cassazione della sentenza.

Il contribuente non ha spiegato difese.

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo del ricorso l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 convertito in L. n. 85 del 1995, dell’art. 2697 c.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Lamenta che la CTR aveva omesso di pronunciare sulla indebita applicazione del regime del margine e sulla errata contabilizzazione dell’Iva perchè negativa.

La censura è inammissibile.

La sentenza non fa alcun riferimento alle riprese oggetto della censura.

L’Agenzia ha omesso di riprodurre, anche limitatamente all’oggetto della contestazione, il contenuto dell’avviso di accertamento e non ha nemmeno indicato i motivi di appello.

L’onere di specificità che caratterizza la proposizione del ricorso per cassazione, impone al ricorrente di trascrivere le deduzioni asseritamente articolate nel precedente grado di appello, stanti i requisiti di forma-contenuto previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, i quali devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti; ne consegue che il ricorrente deve specificare i fatti processuali alla base del vizio denunciato, sia producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, sia trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità (Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29093).

Occorre, pertanto, che il ricorrente che deduce di avere sottoposto al giudice di appello specifiche deduzioni con un atto versato nel giudizio di appello, produca il suddetto atto, ovvero lo menzioni nel ricorso, indicandone la fase processuale e indicandone il contenuto, nonchè trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Cass., Sez. VI, 28 settembre 2016, n. 19048; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23452; Cass., Sez. I, 19 agosto 2015, n. 16900; Cass., Sez. V, 18 novembre 2015, n. 23575), non essendo compito del giudice di legittimità verificare la fondatezza della doglianza facendo accesso a fonti esterne al ricorso (Cass., Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5478).

2. Con il secondo motivo di ricorso l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere negato che la difformità, tra gli importi riportati in fattura e quelli riportati nei contratti di finanziamento e il conseguente maggiore imponibile non dichiarato, fosse un elemento indiziario di per sè idoneo a fondare la ripresa tributaria e per non avere considerato che, nella specie, oltre a questo indice presuntivo (già da solo idoneo indice di evasione), ne erano stati valorizzati altri, riconducibili alla complessiva inattendibilità della contabilità, desunta dall’erronea liquidazione dell’Iva periodica ed annuale e dalla errata applicazione del regime del margine.

La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.

Con l’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata) essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (Cass. n. 28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n 26341 del 2009), con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 16119 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015; n. 7871 del 2012).

La CTR ha osservato che la circostanza che venissero riportati in fattura importi leggermente inferiori a quelli riportati nei contratti di finanziamento, non costituiva “quel coacervo di presunzioni gravi, precisi e concordanti, ancorchè semplici tali da giustificare la rettifica operata”. “Le discrasie infatti sono ampiamente giustificate dalle logiche spiegazioni frapposte dal contribuente, in quanto è prassi comune chiedere il finanziamento per l’acquisto di una autovettura che comprenda pure, oltre al prezzo da pagare al rivenditore, le spese necessarie per il passaggio di proprietà e per qualche altro onere”.

Con questa argomentazione, la CTR ha negato l’esistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti.

L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre).

Nella specie, la censura in esame nemmeno menziona il passaggio della sentenza impugnata, nè lo contesta in alcun modo.

La circostanza che il recupero fiscale fosse sorretto da un complesso di altri elementi presuntivi, tra cui l’errata applicazione del regime del margine e l’errata liquidazione dell’Iva periodica e annuale che, nel loro insieme, potevano comprovare la complessiva inattendibilità della contabilità, poi, difetta di specificità non essendo stato riprodotto, nemmeno per sintesi, il contenuto dell’avviso.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR avrebbe dovuto tenere conto del corredo probatorio addotto dall’Ufficio e della carenza di prova ascrivibile al contribuente.

La censura è inammissibile.

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. 23940/ 2017; Cass. 12634/2020).

Il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in considerazione del fatto che parte intimata non si è costituita.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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