Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1921 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36284-2019 proposto da:

SOSTITUTO PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE NAPOLI, elettivamente domiciliato in Napoli, Procura Repubblica Tribunale, presso lo studio dell’avvocato Fragliasso Nunzio, Sostituto Procuratore Repubblica, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EUROSOCCORSO 2002 DI M.G., elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Isola F/10, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maria Frunzi, che lo rappresenta e difende;

– controric. e ric. incidentale –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli – in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società Eurosoccorso 2002 di M.G. ha liquidato l’importo di Euro 3.123,29, in luogo di quello originario di Euro 662,84, quale compenso per la custodia di materiale elettrico sequestrato nell’ambito di un procedimento penale;

– la cassazione è chiesta sulla base di un unico motivo cui resistono con controricorso l’intimato Ministero della giustizia e la società Eurosoccorso 2002 di M.G., quest’ultima articolando, a sua volta, ricorso incidentale, illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– la proposta va integrata dando atto del ricorso incidentale proposto da M.G. nell’interesse di Eurosoccorso 2002 di M.G..

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’integrazione della proposta in relazione al ricorso incidentale.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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