LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 611/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Selva Piana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Malignano Stuart e dall’Avv. Patrizio Spinelli, come da procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Via Domenico Chelini, n. 4;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 30/4/2013, depositata il 10 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo (n. 225/3/2012), che aveva accolto il ricorso presentato dalla società Selva Piana s.r.l. contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei suoi confronti, per l’anno 2005, con cui si era contestata la correttezza e la congruità del corrispettivo dichiarato in sede di vendita di alcuni appartamenti. Il giudice di appello evidenziava la carenza di motivazione dell’atto di accertamento, fondato unicamente sui parametri di riferimento forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso la società, depositando memoria scritta.
4. Questa Corte, con ordinanza del 17 luglio 2020, ha disposto che la contribuente, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, provvedesse, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, ad effettuare la notificazione alla Agenzia delle entrate dei documenti depositati.
5. Successivamente la contribuente ha depositato in data 24 settembre 2020 la documentazione attestante la notificazione all’Agenzia delle entrate della documentazione.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, avendo il giudice d’appello del tutto ignorato le effettive ragioni per le quali l’Ufficio aveva fondato il proprio giudizio sulla inattendibilità delle scritture contabili, in relazione alla genericità delle “rimanenze”, non correttamente contabilizzate.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce, in subordine, la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la tecnica di contabilizzazione e di esposizione delle rimanenze, utilizzata dalla contribuente, non consente, in assenza di dettagliati prospetti di raccordo, di comparare, sul piano fisico, le quantità in giacenza con quelle vendute; neppure è possibile verificare la correttezza del dato relativo alle rimanenze finali, non essendo stati indicati i costi delle materie prime o per lavori in corso, distintamente imputabili alle rispettive unità immobiliari vendute.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole, in ulteriore subordine, della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto che l’accertamento presuntivo fosse basato unicamente sugli scostamenti dai valori OMI. Al contrarlo, l’incongruità del corrispettivo dichiarato nella vendita degli immobili era fondata anche su ulteriori elementi presuntivi, come le risultanze delle valutazioni effettuate dall’Agenzia del territorio che, con riferimento agli immobili oggetto di cessione, segnalavano valori di mercato ben più alti di quello dichiarato.
4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46).
5. La contribuente ha depositato memoria in data 19 febbraio 2020, in cui si evidenzia che ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018), in relazione all’avviso di accertamento n. *****, oggetto del presente giudizio.
La domanda è stata inviata l’11-3-2019 ed è in atti la prova del pagamento di Euro 3.383,30, avvenuto il 12-3-2019, a mezzo modello F24.
Successivamente, la contribuente ha provveduto, su disposizione di questa Corte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., a notificare all’Agenzia delle entrate tutta la documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata, depositando nuova memoria in data 24 settembre 2020, con RAC (Ricevuta di avvenuta consegna del 24 settembre 2020).
6. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021