Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19227 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7416-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato FLAVIANO LA TERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA PIRRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– inimata –

avverso la sentenza n. 4232/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 4232/45/14 pubblicata il 4 agosto 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza n. 354/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano, ha rigettato il ricorso proposto da F.G. avverso gli avvisi di accertamento n. ***** e n. ***** emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati determinati con metodo sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, rispettivamente, per l’anno 2007 un reddito complessivo netto di Euro 61.924,11 per una maggiore imposta IRPEF e relativa addizionale per Euro 17.307,00, e per l’anno 2008 un reddito complessivo netto di Euro 89.467,89 per una maggiore imposta IRPEF e relativa addizionale per Euro 27.778,00. La Commissione tributaria regionale ha considerato che gli elementi forniti dal contribuente e, in particolare, il disinvestimento costituito dalla vendita di un’autovettura per Euro 17.000,00 e non considerato dall’Ufficio, non era sufficiente a colmare il divario fra il reddito accertato presuntivamente e quello molto inferiore dichiarato;

che F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi illustrati da successiva memoria;

che l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dei principi sottesi alla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente); in particolare si assume che la CTR non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova forniti dal contribuente ai fini di contrastare la presunzione che ha dato luogo all’accertamento sintetico;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e s.s. c.c., per violazione di principi regolanti la formazione della prova, nonchè dei principi della necessaria flessibilità degli strumenti presuntivi di accertamento del reddito ex art. 53 Cost., ancora con riferimento alla mancata considerazione degli elementi di prova forniti dal contribuente;

che i due motivi possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi al valore degli elementi di prova forniti dal contribuente; i motivi sono per un verso inammissibili e per l’altro infondati. La sentenza impugnata fa espresso riferimento all’elemento di prova fornito dal contribuente costituito dal disinvestimento relativo alla vendita di un’autovettura per Euro 17.000,00, e ne valuta la portata anche considerando i costi di riparazione e manutenzione di altra autovettura acquistata, pervenendo alla conclusione che gli elementi forniti dal contribuente non sono sufficienti a vincere la presunzione di maggiori redditi operata dall’Ufficio per gli anni 2007 e 2008. Pertanto il ricorrente, lamentando la mancata considerazione degli elementi di prova da lui forniti, sostanzialmente chiede una nuova pronuncia sul merito fondata su una diversa valutazione delle prove certamente inammissibile in sede di legittimità. D’altro lato i motivi sono inforidati nella misura in cui lamentano il mancato o insufficiente contraddittorio. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio si fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per la quale è stato predisposto”. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espreSsa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico”. Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamenti sintetici notificati nel 2012, ma per gli anni d’imposta 2007 e 2008, in relazione ai quale non opera la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Class. 22746/2015). Nel caso in esame, in particolare, è pacifico che l’amministrazione, prima dell’emissione degli accertamenti contestati, ha richiesto al contribuente giustificazioni, documenti o comunque prove di cui era onerato per contrastare la presunzione semplice posta a fondamento dell’accertamento per cui il contribuente stesso ha avuto comunque modo di far valere le proprie ragioni per contrastare la pretesa nei suoi confronti, e la CTR, per quanto sopra detto, ha considerato e valutato quanto proposto dal contribuente pervenendo tuttavia ad un giudizio diverso da quanto da lui richiesto;

che il ricorso va conseguentemente rigettato;

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

LA Corte di cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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