LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27969-2019 proposto da:
C.A., CO.AL., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI N. 180, presso lo studio dell’avvocato SANINO STUDIO LEGALE, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO SANINO, CARLO CELANI;
– ricorrenti –
contro
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato MARCO MANCINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
GR.LU.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3393/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTO E DIRITTO
esaminati gli atti del proc. n. 27969/2019 tra Co.Al., C.C. e C.A., eredi di C.P., contro G.R. e Gr.Lu., nonchè Agenzia Entrata Riscossione;
rilevato come:
Co.Al., C.C. e C.A., eredi di C.P., propongono ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 3393/2019 pronunciata il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello di Roma;
G.R. e Gr.Lu. resistono con distinti controricorsi;
l’Agenzia Entrata Riscossione, cui il ricorso è stato del pari notificato, non ha svolto attività difensive;
la Corte d’appello ha accolto l’appello(proposto da C.P. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma soltanto in punto di regolamentazione delle spese, confermando per il resto la decisione del Tribunale che, sulla domanda avanzata da C.P., aveva sciolto la comunione avente ad oggetto un villino ubicato in Roma *****;
la domanda di divisione era stata formulata da C.P. nei confronti di Gr.Le. (cui era poi succeduta la moglie G.R.) nonchè di Equitalia, poi Agenzia Entrata Riscossione, creditrice ipotecaria;
si era costituita nel giudizio altresì Gr.Lu., figlia di Gr.Le., originario convenuto, deducendo la pendenza di una causa davanti al Tribunale di Roma volta ad accertare la proprietà dell’appartamento n. 2 compreso nel villino oggetto di lite, bene che era stato così espunto dalla divisione nella sentenza del Tribunale per l’assunta prevalenza del titolo di acquisto di Gr.Lu.;
la Corte d’appello ha affermato che rimane effettivamente subordinata all’esito di altro giudizio la questione volta ad accertare la proprietà dell’appartamento n. 2 in capo a Gr.Lu., in forza del titolo ritenuto prevalente su quello di C.P. e Gr.Le. (essendo, comunque, il conflitto tra i titoli correlato all’accertamento dell’identità o meno del soggetto dante causa); sicchè, “una volta passata in giudicato la sentenza di quel processo, si potrà provvedere in ordine all’appartamento in discussione”;
su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato in relazione al suo terzo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio;
i ricorrenti e le controricorrenti hanno presentato memorie;
il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto posta dal terzo motivo, inerente al rapporto di pregiudizialità, agli effetti dell’art. 295 c.p.c. ovvero dell’art. 337 c.p.c., comma 2, tra i due giudizi riguardanti, rispettivamente, lo scioglimento di una comunione immobiliare e l’accertamento della proprietà esclusiva di uno degli immobili da dividere, ove si intenda, o meno, che il giudicato derivante dal giudizio di divisione, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, statuendo altresì sulla non appartenenza di un bene alla massa da dividere, in quanto spettante in proprietà esclusiva ad una delle parti, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021