Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19255 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16802/2016 proposto da:

G.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELO COSTA, SALVATORE SARRACINO;

– ricorrente –

contro

CATTANEO VENTISEI SRL, IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MERCANTI, GIANCARLO DE ANGELIS, MICHELE CHIANESE;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA, IN PERSONA DEL CURATORE PRO TEMPORE, C.E., R.B., COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4981/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che conclude per l’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi tre motivi di ricorso; l’assorbimento del quarto.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 4981 del 2015, pubblicata il 29 dicembre 2015, che ha accolto l’appello principale proposto da R.B. ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da G.R. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4811 del 2008, e nei confronti di Comune di San Giuseppe Vesuviano, Fallimento ***** s.p.a., ed C.E..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dal Fallimento ***** nei confronti dei coniugi C. – G. e di R.B. perchè fosse accertata in capo al C. la proprietà dell’immobile sito in *****, previo accertamento della simulazione soggettiva del contratto di compravendita stipulato in data 14 febbraio 1996 tra la R. e la G., avente ad oggetto il predetto immobile.

La convenuta R. aveva eccepito di essere estranea alla controversia, e domandato la rifusione delle spese alla Curatela attrice; la convenuta G. aveva resistito, eccependo in via preliminare che la causa non era stata correttamente instaurata nei confronti di tutti i soggetti legittimati; il C. era rimasto contumace.

Era intervenuto in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano per chiedere l’accoglimento della domanda.

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato i soli convenuti alla rifusione delle spese in favore del Fallimento e dell’intervenuto Comune.

2. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello incidentale della G..

2.1. Ha osservato la Corte che l’appello incidentale autonomo avrebbe dovuto essere notificato nel termine lungo di un anno e quarantasei giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (29 aprile 2008), e cioè entro il 15 giugno 2009, mentre era stato notificato a C.E. soltanto in data 16 ottobre 2009; che non poteva ritenersi che il procedimento di notificazione fosse stato correttamente riattivato, in quanto l’istanza di rimessione in termini non era stata depositata tempestivamente entro il termine di costituzione, ma solo all’udienza di prima comparizione; che, inoltre, all’udienza del 1 ottobre 2009, alla quale la causa era stata rinviata “in prosieguo di prima udienza” al fine di consentire la notifica, l’appellante incidentale aveva chiesto nuovamente termine per il medesimo incombente.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.R., sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con controricorso Cattaneo Ventisei s.rl., società assuntore del concordato fallimentare ***** spa, già intervenuta nel giudizio di appello. Non hanno svolto difese gli intimati C.E., R.B., Comune di San Giuseppe Vesuviano. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte in data 13 gennaio 2021, chiedendo l’accoglimento del ricorso. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 333,343,327 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel rilevare la tardività dell’appello incidentale, nonostante l’avvenuta tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante incidentale ed il rispetto del termine cd. lungo di impugnazione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 156,157,292 c.p.c., perchè la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente inesistente la “prima” notifica dell’appello incidentale al C., laddove si sarebbe al più potuto discutere della nullità di detta notifica, peraltro solo ove fosse stata eccepita dalla parte interessata, rimasta contumace. Erroneo sarebbe, inoltre, il rilievo della tardività dell’istanza di fissazione di un termine per la notifica al pari della predicata necessità che tale istanza dovesse essere depositata unitamente all’attestazione della mancata notifica.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. e si contesta la qualificazione dell’appello incidentale come autonomo, e la conseguente tardività. Secondo la ricorrente, posto che l’accertamento della simulazione soggettiva dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’impugnazione incidentale sarebbe sempre ammissibile, anche se proposta contro una parte diversa e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si contesta l’accoglimento dell’appello principale e la disposta compensazione delle spese di lite, per carenza o contraddittorietà della motivazione.

5. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

5.1. Risulta priva di rilevanza la questione se l’appello incidentale della sig.ra G. fosse o non da qualificare come impugnazione autonoma, soggetta al rispetto del termine previsto dagli artt. 325-327 c.p.c..

L’appello incidentale, ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell’atto che lo contiene all’appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado (ex plurimis, Cass. 19/09/2014, n. 19754; Cass. 02/05/2011, n. 9649; Cass. 29/07/1994, n. 7127).

5.2. Nella fattispecie in esame, si è posto appunto il problema della notificazione dell’appello incidentale al litisconsorte contumace C., che era risultato irreperibile nel luogo presso il quale l’appellante incidentale aveva provato a notificargli l’impugnazione.

Il tentativo di notificazione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, equivale ad omessa notificazione e quindi dà luogo ad inesistenza, rilevabile d’ufficio. E’ vero, peraltro, che se anche si fosse trattato di notificazione “soltanto” nulla, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità, stante la contumacia dell’interessato.

5.3. La sequenza processuale, incontestata, è stata la seguente: all’udienza di prima comparizione, tenutasi il giorno 12 febbraio 2009, l’appellante incidentale ha chiesto termine per eseguire la notifica al contumace; la Corte d’appello ha disposto “rinvio in prosieguo di prima udienza” al 1 ottobre 2009; all’udienza del 1 ottobre 2009 l’appellante incidentale ha chiesto nuovamente termine per il medesimo incombente; la Corte d’appello ha disposto rinvio all’udienza del 18 febbraio 2010, nella quale è stato accertato che l’appello incidentale era stato notificato al contumace in data 16 ottobre 2009.

6. I fatti rappresentati rendono evidente che la notifica dell’appello incidentale al litisconsorte contumace è avvenuta in epoca successiva al termine ex art. 331 c.p.c., che la Corte d’appello aveva concesso disponendo il rinvio al 1 ottobre 2009.

Non è dubitabile che si trattasse del termine previsto dall’art. 331 c.p.c. e che, pure se non specificato nel provvedimento di rinvio, il termine finale per la notificazione dell’appello incidentale al contumace coincideva con l’ultimo giorno utile per garantire l’osservanza del termine di comparizione alla parte destinataria della notificazione (ex plurimis, Cass. 25/02/2020, n. 4965; Cass. 05/11/2008, n. 26570).

Si tratta di termine perentorio, non rinnovabile nè prorogabile, decorso inutilmente il quale l’appello incidentale non poteva più essere notificato al contumace, e diventava perciò stesso inammissibile (ex plurimis, Cass. 22/11/2017, n. 27750; Cass. 16/06/2011, n. 13233).

7. In conclusione, la decisione di inammissibilità dell’appello incidentale poggia sulla seconda ratio espressa dalla Corte d’appello (pag. 5 della sentenza), peraltro neppure specificamente censurata, non ponendosi nella fattispecie questioni in tema di riattivazione del procedimento di notificazione.

8. Risulta infondato anche il quarto motivo di ricorso con il quale la ricorrente censura l’accoglimento dell’appello principale in punto spese di lite.

8.1. La Corte d’appello ha escluso la condanna della R. al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti attrice e intervenuta, sul rilievo che la predetta non fosse soccombente in senso sostanziale, in quanto non portatrice di interesse al rigetto della domanda di accertamento della simulazione.

Si tratta di motivazione non contraddittoria poichè ancorata alla valutazione in concreto dell’interesse ad agire o contraddire ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio nei confronti della società controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta i ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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