LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21129/2016 proposto da:
MA- CARNI S.R.L., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE MEDIO TERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO FEBBO;
– ricorrente –
contro
N.K., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO POMPONIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/04/2016 R.G.N. 1086/2014.
RILEVATO
– che, con sentenza del 14 aprile 2016, la Corte d’Appello di L’Aquila, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Lanciano di rigetto della domanda proposta da N.K. nei confronti della Ma. Carni S.r.l., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, indennità sostitutiva dei permessi ROL non fruiti, elemento di garanzia contrattuale e progressione di carriera ex art. 26 del CCNL per l’industria alimentare, in riforma della predetta decisione riconosceva il diritto della N.K., alla progressione prevista dall’art. 26 del CCNL con condanna della Società al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive corrispondenti alla prevista progressione dal 6 al 5 livello per il periodo dal luglio 2006 all’aprile 2011;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il vantato credito per lavoro straordinario, per quanto non prescritto non essendo applicabile alla Società il regime di stabilità reale, comunque non provato per non essere stato provato neppure l’orario normale, non provate neppure le pretese relative all’indennità sostitutiva dei permessi ROL e all’elemento di garanzia contrattuale, ovvero l’integrazione della retribuzione per i casi di assenza per malattia, infortunio maternità, fondata invece la domanda relativa al riconoscimento a far data dal luglio 2006 e fino all’aprile 2011, allorchè transitava nella superiore qualifica, della progressione ex art. 26 CCNL dal 6 al 5 livello decorsi sei mesi dall’impiego nei termini indicati dalla norma contrattuale medesima, dovendosi interpretare la stessa come distintamente riferita agli addetti alla produzione, come la N.K. e agli addetti al carico e scarico delle merci e non come circoscritta al personale contestualmente adibito ai predetti settori operativi e dovendo ritenersi i relativi conteggi attendibili e non contestati;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la N.K.;
che entrambe le parti hanno presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 414 e 415 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver fondato la pronunzia di accoglimento della pretesa retributiva in questione in difetto o non considerando la tardività della produzione del CCNL di diritto comune recante la previsione relativa e dunque in carenza di causa petendi;
che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948,2955 e 2697 c.c., la Società ricorrente, lamenta la non conformità a diritto del capo della sentenza che disconosce l’operatività nella specie della prescrizione quinquennale e della prescrizione presuntiva annuale, avendo la Società ricorrente allegato in primo grado il dato relativo alla consistenza del proprio organico superiore ai 60 dipendenti, senza che vi fosse in quella sede contestazione da parte dell’allora ricorrente, che vi ha proceduto solo in grado di appello;
che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del CCNL per l’industria alimentare è prospettato con riferimento all’erronea interpretazione della norma medesima in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale;
che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa considerazione delle contestazioni tempestivamente dalla Società medesima sollevate in relazione al quantum della domanda;
che complessivamente considerati i proposti motivi di censura muovono dalla prospettazione di una linea difensiva per la quale la lavoratrice non avrebbe diritto alla progressione di carriera riconosciuta dalla Corte territoriale ed alle relative differenze retributive, in quanto la pretesa risulterebbe inammissibile per essere stata proposta senza l’adeguato supporto fondativo, stante la mancata o tardiva produzione del CCNL che la prevedeva, per di più solo a partire dal 2009, comunque infondata, per non essere la norma collettiva interpretabile nei termini fatti propri dalla Corte territoriale, in ogni caso prescritta per il periodo anteriore al 2 luglio 2007, che precede di un quinquennio la data di deposito del ricorso, essendo il rapporto assistito da stabilità reale, ed, infine, insussistente nel quantum determinato dalla lavoratrice, secondo la contestazione a riguardo puntualmente sollevata dalla Società, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale;
che, così riletti, tutti gli esposti motivi risultano in parte inammissibili ed in parte infondati: inammissibile è la censura intesa a confutare l’applicazione del CCNL in epoca anteriore al 2009, omettendo in questa sede la Società ricorrente di dar conto di quanto sostenuto in ordine all’introduzione del beneficio della progressione di carriera in questione da parte del CCNL concluso in quella data, conseguentemente infondata è la censura relativa alla carenza di causa petendi per mancata o tardiva produzione della fonte collettiva, avendo la Corte territoriale sancito l’applicabilità della disciplina collettiva, riferita a data antecedente al 2009 e risultante dalle buste paga successive all’aprile 2011, allorchè la lavoratrice conseguiva la superiore 6 qualifica, “quantomeno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall’art. 36 Cost.”, inammissibile la censura relativa alla questione della prescrizione, non dando la Società ricorrente qui conto della statuizione della Corte territoriale in ordine al difetto di prova dell’applicabilità del regime di stabilità reale implicante il decorso della prescrizione durante il rapporto, (v. al riguardo C. Sez. L 7640/1254 relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro);
ancora inammissibile la censura intesa denunciare l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale della previsione collettiva relativa alla progressione di carriera dalla 5 alla 6 qualifica, risolvendosi quella censura in una apodittica confutazione della stessa; infondata la censura relativa al pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla mancata contestazione del quantum, emergendo dallo stesso ricorso che la Società, piuttosto che contestare nei gradi di merito il conteggio prodotto dalla lavoratrice, ha prodotto un diverso conteggio, fondato su diversi presupposti, dati in particolare dalla diversa data di decorrenza del beneficio, indicata in termini coerenti con la deduzione per cui lo stesso sarebbe stato introdotto solo a partire dal 2009;
– che il ricorso va, dunque, rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021