Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19280 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19714/2015 proposto da:

Parten Gold S.r.l. (già Palladino Gioielli S.n.c. e già s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avvocato Monetti Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pecorella Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.a., (già BN Commercio e Finanza S.p.a.) in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Gioacchino Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocato Capeto Gianluigi, rappresentata e difesa dagli avvocati Nappi Severino, Percuoco Francesco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1830/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1830/2015, depositata in data 22/4/2015, – in controversia concernente impugnazione, promossa dalla Parten Gold srl (già Palladino Gioielli snc), nei confronti della Commercio e Finanza Leasing & Factoring spa (già BN Commercio e Finanza spa e prima BN Leasing spa), del lodo arbitrale, pronunciato il 18/7/2011, su domanda della prima, giusta clausola compromissoria, del 5/7/2010, volta alla declaratoria della nullità o in subordine della risoluzione per inadempimento della concedente di un contratto di locazione finanziaria, stipulato, a seguito di preliminare del 1989, inter partes, il 28/9/1990, per Lire 5.681.308.175, avente ad oggetto l’edificazione di un immobile ad uso industriale su terreno, acquistato dalla Borriello Costruzioni srl, in ***** e di un successivo contratto, di “convalida” dell’originario contratto, a seguito di annullamento, ad opera del Ministero per i Beni Culturali (stante il vincolo paesaggistico esistente, dato dalla zona di elevato interesse nazionale, in quanto alle pendici di un vulcano), per irregolarità, della concessione edilizia comunale, contenente anche un riconoscimento di debito da parte della Parten Gold, la cui posizione debitoria diveniva quindi pari a Lire 6.120.000.137, in data 25/9/1992, con condanna della controparte alla restituzione degli importi ricevuti ed al risarcimento dei danni tutti, – ha, in accoglimento dei primi quattro motivi dell’impugnazione principale, ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 823 c.p.c., comma 2, n. 5, dichiarato la nullità parziale del lodo (con il quale era stata dichiarata prescritta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 1990 ed erano state respinte le altre domande, di nullità del contratto del 1990, di ripetizione delle somme versate e di risarcimento danni, nonchè “assorbite” tutte le ulteriori domande) e, pronunciando in sede rescissoria, dichiarato prescritta la domanda di risoluzione per inadempimento anche relativamente al contratto del 25/9/1992, infondate le domande di nullità del contratto suddetto, di ripetizione delle prestazioni e di risarcimento dei danni, respingendo, nel resto, l’impugnazione principale e quella incidentale della convenuta, anche in punto di carenza di legittimazione passiva. In particolare, i giudici d’appello, ritenuta operante, nella specie, la disciplina vigente prima della riforma del 2006, essendo stata la clausola arbitrale sottoscritta anteriormente alla sua entrata in vigore, hanno sostenuto che erano fondati i primi tre motivi, con i quali si deduceva la nullità del lodo, per difetto assoluto di motivazione, sulle spiegate domande di nullità e risoluzione ed inadempimento del secondo contratto inter partes del 25/9/1992 e comunque su tutte le domande relative a tale secondo contratto, erroneamente ritenute dagli arbitri “assorbite” per effetto delle statuizioni sul primo contratto del 1990.

Quindi, pronunciando in sede rescissoria, la Corte d’appello ha ritenuto: a) fondata, anche in relazione al secondo contratto del 1992, l’eccezione di prescrizione della domanda di risoluzione per inadempimento, stante l’inefficacia interruttiva dell’atto di citazione notificato nel settembre 1993, dinanzi al Tribunale di Napoli (che aveva, con sentenza del 1998, declinato la propria giurisdizione, giusta clausola compromissoria), non essendo stata avanzata con detto atto domanda di risoluzione dei contratti, ma solo di nullità, ripetizione di indebito e risarcimento dei danni; b) infondata la domanda di nullità, atteso che la dedotta violazione della L. n. 10 del 1977, art. 15, comma 7, rectius L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, disposizioni non applicabili agli atti, quali quello in oggetto, non aventi effetti traslativi della proprietà, per inesistenza della dedotta illiceità della causa e dell’oggetto, avendo le parti, con il contratto del 1992, non voluto convalidare il contratto di leasing del 1990, ma inteso sospenderne l’efficacia fino ad una certa data, in attesa della risoluzione delle problematiche urbanistiche, ed infondata, di conseguenza, anche la domanda di ripetizione.

La Corte di merito ha altresì accolto il quarto motivo, in punto di nullità del lodo per carenza assoluta di motivazione sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata in via autonoma, ma, decidendo in fase rescissoria, ha ritenuto insussistente una responsabilità della società di leasing, atteso che nulla poteva addebitarsi, come riconosciuto dalle parti nel contratto del 1992, alla suddetta, in relazione alle vicende relative alla concessione edilizia dell’immobile originariamente di proprietà della Borriello Costruzioni srl, appaltatrice dei lavori, acquistato dalla Palladino Gioielli, la quale doveva ritenersi unica responsabile della scelta del bene e delle modalità di sua costruzione. Sono stati invece respinti il quinto motivo di impugnazione principale, in punto di nullità del lodo, ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 823 c.p.c., comma 2, n. 5, per difetto di motivazione in ordine alla statuizione di rigetto della domanda attorea di declaratoria di nullità del primo contratto, per illiceità della causa ed impossibilità dell’oggetto, rilevandosi che la motivazione non era del tutto carente, avendo gli arbitri ritenuto che, in sede di stipula del contratto di leasing, era prevista la realizzazione dello stabilimento su di un’area comunque provvista di regolare concessione edilizia, solo successivamente annullata, e che la doglianza era volta ad un riesame delle questioni di merito, ed il sesto motivo, in punto di nullità, ex art. 829 c.p.c., comma 3, del lodo, per contrarietà all’ordine pubblico delle statuizioni sulle domande di nullità dei contratti per illiceità della causa e di risoluzione per inadempimento e delle consequenziali domande di ripetizione e risarcimento, avendo gli arbitri ritenuto che, nella specie, le parti non intendevano porre in essere un contratto contrario a norme imperative o con oggetto impossibile ed illecito, confidando, all’epoca della stipula, nella regolarità della concessione edilizia, e comunque non essendo neppure stata allegata un’illiceità nella condotta dei contraenti ma solo l’illiceità o meglio nullità del contratto di leasing, in quanto concernente un opificio da realizzare senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 6/5/2015 (in forma non integrale, per quanto dedotto) la Parten Gold srl (già Palladino Gioielli snc e poi Palladino Gioielli srl) propone ricorso per cassazione, notificato il 6/7/2015, affidato a cinque motivi, nei confronti di Commercio e Finanza Leasing & Factoring spa in amministrazione straordinaria (già BN Commercio e Finanza spa, che resiste con controricorso). Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato due memorie, di cui solo la prima è tempestiva e rituale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., stante la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omessa motivazione su tutte le domande avanzate, in sede rescissoria, dalla ricorrente, in relazione al primo contratto inter partes del 28/9/1990, di nullità per violazione di norme imperative e per illiceità del contratto ed impossibilità dell’oggetto; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2943 c.c. e art. 113 c.p.c., in punto di conferma del lodo arbitrale nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione dell’azione di risoluzione contrattuale avanzata in sede arbitrale, in relazione ad entrambi i contratti, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto, non correttamente interpretando la domanda, che detto termine di prescrizione non fosse stato interrotto con l’atto di citazione notificato nel settembre 1993, perchè non pertinente rispetto all’azione poi spiegata in sede arbitrale; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia sulla domanda, pure avanzata in sede rescissoria, di nullità, per impossibilità dell’oggetto, del contratto inter partes del 25/9/1992; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1362 e 1175,1337,1338 e 1375 c.c., per avere la Corte d’appello, dichiarato, in sede rescindente, la nullità del lodo arbitrale, per assoluta carenza di motivazione sulla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via autonoma dalla società, e poi, in sede rescissoria, respinto la stessa domanda, peraltro solo quella relativa al contratto del 1992 (stante “l’infrapetizione” di cui al primo motivo quanto all’omessa pronuncia sulla medesima domanda afferente il contratto del 1990), sulla base del solo significato letterale delle parole di cui alla suddetta scrittura privata, senza alcuna valutazione dei comportamenti, omissivi, posti in essere dalla controparte Banco di Napoli Leasing, indice di vera e propria malafede contrattuale; e) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi, allegati a supporto dell’eccepita malafede della controparte, la quale che aveva indotto essa Parten a stipulare ed eseguire il secondo contratto del 1992 ed ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto, ai fini della domanda risarcitoria società proposta in via autonoma, rispetto alle domande di nullità e risoluzione del contratto.

2. La prima censura è inammissibile, perchè non pertinente al decisum.

Questa Corte (Cass. 20880/2010; conf. a Cass. 12430/2000) ha chiarito che “il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase, non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori “in procedendo”, nonchè per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del “petitum” e delle “causae petendi” dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite nè domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, nè censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 c.p.c.” (conf. Cass. 12199/2012).

Sempre questa Corte (Cass. 20557/2015), in tema di pronuncia di nullità parziale del lodo, ha precisato che “l’art. 830 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 25 del 1994, art. 22, impone alla corte di appello, nel caso di accoglimento dell’impugnazione per nullità del lodo per un vizio che incida soltanto su una parte di esso, di accertare se essa sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronuncia arbitrale e, all’esito di tale accertamento, di dichiarare la nullità parziale del lodo, così limitando la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero di pronunciarne la nullità totale. Ne consegue che, anche in presenza di impugnazione del lodo proposta in via incidentale, il giudizio rescissorio deve essere condotto con riguardo esclusivo alle parti del lodo oggetto di censura di fronte alla corte d’appello, dovendosi escludere, per le altre, non interessate dall’effetto rescindente dell’impugnazione per nullità, la possibilità di un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente”.

Ora, in relazione alle domande di risoluzione per inadempimento e nullità del primo contratto inter partes del 1990, azionate dinanzi agli arbitri dalla Parten Gold, non si è proprio aperta la fase rescissoria dinanzi alla Corte d’appello, avendo questa dichiarato la nullità parziale del lodo, accogliendo i primi tre motivi di impugnazione, concernenti l’omessa motivazione e la conseguente nullità, parziale, del lodo sulle domande, di nullità e risoluzione del secondo contratto, quello del 1992, immotivatamente dichiarate dagli arbitri “assorbite”, con apertura della relativa fase rescissoria e declaratoria di prescrizione dell’azione di risoluzione e dell’infondatezza dell’azione di nullità; la Corte di merito ha poi accolto anche il quarto motivo, inerente alla nullità per difetto assoluto di motivazione della domanda di risarcimento danni conseguenti ad inadempimento delle obbligazioni assunte dalla BN, proposta in via autonoma, non quale conseguenza di quelle di declaratoria di nullità e risoluzione dei contratti, con apertura della relativa fase rescissoria.

Il quinto motivo di impugnazione, con il quale si contestava la nullità del lodo per difetto di motivazione del lodo arbitrale sul rigetto della domanda di nullità del contratto del 1990, per illiceità della causa ed impossibilità dell’oggetto, è stato respinto, in quanto non si verteva in ipotesi di carenza assoluta di motivazione, avendo gli arbitri respinto la domanda sul rilievo che, al momento della stipula del contratto di leasing, l’area era provvista di concessione edilizia, solo successivamente annullata, con conseguente insussistenza dei vizi dedotti, e quindi a doglianza tendeva al riesame delle questioni di merito sugli accertamenti in fatto compiuti dagli arbitri.

Anche il sesto motivo, attinente alla nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, in relazione alle statuizioni reiettive delle domande di nullità e risoluzione dei contratti e di ripetizione dell’indebito e risarcimento dei danni, è stato respinto.

Ne consegue che non si è proprio aperta la fase rescissoria sulle domande della Parten, in relazione al primo contratto inter partes del 28/9/1990, di nullità, non essendo addirittura neppure avanzato, in sede rescindente, un motivo di nullità del lodo.

Deve poi rilevarsi che la doglianza risulta in ogni caso anche infondata, in quanto, per le ragioni esposte, la censurata omissione di pronuncia non c’è, avendo comunque la Corte d’appello reso una statuizione sul punto, sia pure non di merito.

3. Il secondo motivo attiene alla questione della prescrizione dell’azione di risoluzione per inadempimento dei due contratti.

Ora, occorre chiarire che la Corte d’appello, in difetto di motivo di impugnazione del lodo arbitrale specifico, non si è occupata della declaratoria, ad opera degli arbitri, della prescrizione dell’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing del 1990, dichiarando soltanto, a seguito di declaratoria della nullità parziale del lodo per difetto assoluto di motivazione, in fase rescissoria, prescritta anche l’azione di risoluzione proposta da Parten riguardo al contratto del 1992, per le medesime ragioni in fatto ed in diritto indicate dagli arbitri (con riferimento al primo contratto).

Tanto premesso la censura è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato, in particolare, ai fini dell’interruzione del decorso del termine di prescrizione, che, nella citazione del 1993, dinanzi al Tribunale di Napoli, non era stata formulata anche una domanda di risoluzione per inadempimento, azionata solo in sede arbitrale, ma solo le diverse domande di ripetizione dell’indebito, di risarcimento danni, di nullità, di rescissione per lesione, a nulla rilevando la medesima matrice fattuale, il contratto e l’inadempimento della convenuta.

La ricorrente si limita, del tutto genericamente, senza neppure riprodurre il contenuto dell’atto di citazione del 1993, ad affermare che la Corte di merito avrebbe dovuto non soffermarsi sulla formulazione letterale delle conclusioni ma esaminare il tenore complessivo dell’atto, oltre a dedurre, sempre del tutto genericamente, che entrambe le domande, quella dinanzi al Tribunale del 1993 e quella in sede arbitrale, erano volte “al soddisfacimento del medesimo diritto di credito”, cosicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto “dichiarare la tempestività dell’azione di risoluzione contrattuale ed esaminarla nel merito in via rescissoria”.

Neppure si spiega perchè, ai fini che qui interessano dell’efficacia interruttiva della prescrizione di una domanda giudiziale, una domanda di rescissione del contratto per lesione, che richiede la simultanea presenza di tre requisiti, l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno e, l’aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno di cui era consapevole, dovrebbe avere stesso petitum e causa petendi dell’azione di risoluzione per inadempimento.

Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29609/2018; Cass. 723/1981) “l’interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l’idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l’accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione”.

4. Il terzo motivo, con il quale si contesta l’omessa pronuncia, in fase rescissoria, sulla domanda di nullità, per impossibilità dell’oggetto, del contratto inter partes del 25/9/1992, è infondato.

Invero, la Corte d’appello, in fase rescissoria, ha esaminato tale domanda, ritenendola infondata, in quanto con il contratto del 1992 le parti avevano solo inteso sospendere l’efficacia del contratto di leasing del 1990, in attesa di un’auspicata favorevole risoluzione delle problematiche urbanistiche, sicchè lo stesso non era inficiato da nullità nè per vizi propri nè derivata.

Il giudice dell’impugnazione del lodo si è quindi pronunciato sulla domanda di nullità del secondo contratto.

5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto volto a riaprire questioni di merito già affrontate dalla Corte territoriale in senso sfavorevole alla ricorrente, con adeguata motivazione. Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicchè il riferimento alle norme del codice civile appare palesemente inconferente, giacchè quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il giudice di merito, cui competeva farlo, ha valutato, in fase rescissoria, le risultanze documentali acquisite agli atti.

6. Il quinto motivo è del pari inammissibile.

Occorre premettere, sui vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile nella specie, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 23940/2017).

Ora, in ordine al vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio e che sia stato oggetto di discussione tra le parti, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, cosicchè “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (SSUU n. 8053/2014).

Nella specie, la ricorrente non specifica quale sia il fatto storico, distinto dalla questione di diritto, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello e denuncia, invece, una insufficiente/contraddittoria motivazione, in particolare riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie.

Invero, i fatti allegati sono stati tutti esaminati dalla Corte d’appello, che ha ritenuto come, al di là del riconoscimento di responsabilità in merito alle vicende relative alla concessione edilizia, presente nella scrittura del 1992, risultava dagli atti che la Parten era stata sempre protagonista della vicenda, bene edotta e partecipe sulle problematiche afferenti il cespite, avendo scelto il terreno e la società cui affidare l’appalto ai fini della costruzione dell’edificio industriale, essendo l’area notoriamente sottoposta a vincolo ambientale e trattandosi di rapporto sorto tra due soggetti imprenditori, senza squilibrio di posizioni.

Ora, con i motivi di ricorso per cassazione, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 22478/2018).

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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