Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19305 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28237/2017 proposto da:

Casa Serena R.S.A. Azienza Speciale del Comune di Cilavegna, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 142, presso lo studio dell’avvocato Ferrari Giuseppe Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

R.A., in proprio e quale erede di S.G.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Gerini Francesca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 868/2017 del TRIBUNALE di PAVIA, pubblicata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 868/2017, depositata in data 26/5/2017, – in controversia promossa dalla Casa Serena R.S.A. Azienda Speciale del Comune di Cilavegna, nei confronti di S.G.P., per sentirla condannare al pagamento delle rette di degenza ancora dovute per i servizi resile, quale ospite della struttura dal marzo 2009, a seguito di deliberazione n. 46/2011, ratificata dal Comune, che aveva determinato un aumento delle rette a parte dal 1 gennaio 2012, per fare fronte alla corretta gestione economica dell’ente, avendo invece la degente continuato a versare l’importo delle vecchie rette, senza l’aumento, – ha confermato, sia pure con modifica della motivazione, la decisione di primo grado del Giudice di Pace di Vigevano, che aveva solo parzialmente accolto, in punto di aumento Istat, ritenuto comunque dovuto, la domanda attrice.

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile la doglianza di Casa Serena di ultrapetizione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al capo della statuizione di primo grado che aveva riconosciuto l’aumento Istat, comunque favorevole all’appellante Casa Serena, ed inammissibile la richiesta relativa di restituzione avanzata dall’appellata P.S., in mancanza di appello incidentale; quindi, nel merito, richiamata la normativa succedutasi in materia di prestazioni sanitarie e socio assistenziali fornite dagli enti locali, di cui alla L. n. 730 del 1983, art. 30, D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, ha sostenuto che, essendo la P.S. affetta da patologia che la rendeva bisognosa di prestazioni non solo assistenziali, fatto questo non contestato, alla degente non venivano somministrate prestazioni di natura esclusivamente assistenziale, dovendole essere somministrati trattamenti sanitari e cure mediche e non era stato dimostrato dalla Casa serena, struttura convenzionata con il SSN, che l’aumento delle rette rientrasse esclusivamente nella componente alberghiera del ricovero dei degenti o che tale aumento fosse giustificato da migliorie apportate ai servizi di mera assistenza forniti ai soggetti ricoverati.

Avverso la suddetta pronuncia, Casa Serena R.S.A. Azienda Speciale del Comune di Cilavegna propone ricorso per cassazione, notificato il 20/11/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti di R.A., in proprio e quale erede di S.G.P. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale, in tre motivi, notificato il 27/12/2017). La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a)con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 790 del 1983, art. 30, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 5, D.Lgs. n. 124 del 1998, art. 2, L.R. Lombardia n. 3 del 2008, art. 8, L.R. Lombardia n. 33 del 2009, art. 3, in relazione all’essere la retta di degenza composta da due voci distinte, la quota sanitaria e la quota assistenziale, solo la prima essendo interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la restante parte, diretta a remunerare prestazioni di tipo alberghiero è, di regola, a carico dell’utente o del Comune, in caso di insufficienza reddituale, potendo la retta di degenza essere integralmente a carico del SSN solo se la prestazione erogata abbia natura essenzialmente sanitaria e vi sia una netta prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio-assistenziali e nella specie si discuteva esclusivamente di un aumento deliberato dalla RSA per la sola quota alberghiera della retta, per essere la quota sanitaria fissata dalla Regione; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c. e D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 6, in relazione all’imputazione dei costi per l’erogazione delle prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale se prevalentemente o esclusivamente sanitarie, mentre qualora si tratti di prestazioni assistenziali e non sia provata la prevalenza di quelle sanitarie essi vanno imputati agli utenti; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma 5, per difetto e contraddittorietà della motivazione; d) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale tenuto conto della dichiarazione di impegno al pagamento della retta di degenza e delle sue eventuali variazioni, sottoscritta dal R., in qualità di figlio della P..

2. Il ricorrente incidentale denuncia: a) la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, stante la nullità dell’atto di citazione davanti al Giudice di Pace, ai sensi del combinato disposto dell’art. 318 c.p.c. e art. 164 c.p.c., comma 4, ritualmente eccepita in primo grado, per omessa indicazione ed allegazione del fatto generatore ovvero del titolo costitutivo della pretesa creditoria dedotta in giudizio, avendo la Casa Serena allegato a fondamento della pretesa che la S. era stata ricoverata “a tempo determinato dal 15/7 al 15/8” del 2011 e poi chiesto rette di degenza del periodo gennaio 2012-febbraio 2013; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 343 e 346 c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che il R. si fosse limitato a chiedere la restituzione dell’importo versato in esecuzione spontanea della sentenza, di Euro 1484,86, senza impugnarla incidentalmente sul punto, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato in ordine alla richiesta di declaratoria di nullità dell’atto di citazione o di inesistenza dell’atto costitutivo.

Il R. svolge anche eccezioni di inammissibilità del ricorso principale perchè la notifica da parte della RSA è avvenuta con ailegazione di messaggio PEC di tre file, ricorso, procura e relata di notificazione, in formato PDF e non in estensione “p7m”, proprio dei documenti firmati digitalmente, nonchè di improcedibilità del ricorso, perchè la copia notificata della sentenza impugnata depositata (come corretta, con decreto n. cronol. 5428/2017 del 26/7/2017) sarebbe priva di idonea attestazione di conformità del documento cartaceo a quello presente nell’archivio informatico.

3 Le eccezioni pregiudiziali in rito sollevate dal controricorrente R. sono infondate.

Il ricorso del R. e la procura speciale a margine del ricorso sono stati redatti in forma analogica e sottoscritti quindi non con firma digitale.

Ora, come anche chiarito di recente dalle Sezioni Unite, Cass. n. 22438/2018, il processo telematico, avuto riguardo all’epoca di instaurazione del presente giudizio, non è stato esteso al giudizio di cassazione, per cui il ricorso per cassazione può essere depositato nella cancelleria della Corte esclusivamente in modalità analogica (cartacea), sebbene ciò non escluda che il ricorrente possa notificare il ricorso (nativo analogico o nativo digitale) con modalità telematiche, e quindi “ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente”.

Sempre le Sezioni Unite (Cass. SU 10226/2018) hanno chiarito che “in tema di processo telematico, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e art. 19 bis, commi 2 e 4, del citato D.Dirig.”.

Quanto all’attestazione di conformità della copia della sentenza impugnata e del pedissequo decreto di correzione dell’errore materiale, la stessa risulta presente in atti, seppure rilasciata dal difensore del R., che aveva notificato la sentenza; la doglianza risulta del tutto generica al riguardo.

4. Tanto premesso, quanto al ricorso principale, questo giudice di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni poste dalla presente controversia.

Questa Corte già con la pronuncia n. 4558/2012 ha infatti chiarito che “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche D.P.C.M. 8 agosto 1985, ex art. 1, alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune”.

Nel caso quindi in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale, cosicchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla “complessiva prestazione” che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l’intervento sanitario – socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all’assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.

Già in un precedente del 1996 (Cass. 10150/1996), questo giudice di legittimità aveva affermato che “riguardo ai malati mentali cronici, in base al combinato disposto della L. n. 833 del 1978, artt. 1, 51 e 75, L. n. 730 del 1983, art. 30, D.P.C.M. 8 agosto 1985, artt. 1 e 6, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio – assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale; nel caso in cui, invece, sia prestata soltanto un’attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria, l’attività va considerata di natura socio assistenziale e, pertanto, estranea al servizio sanitario” (nella specie, un istituto medico psico – pedagogico aveva chiesto la condanna della Provincia al pagamento delle rette di degenza relative ad un minorato psichico, assumendo la mancanza dei presupposti per imputare alla U.S.L. tale onere, trattandosi di trattamento sanitario praticato all’assistito senza alcuna possibilità di un suo recupero sociale. Questa Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha respinto la tesi dell’istituto menzionato, avendo accertato il giudice di merito che al soggetto ricoverato venivano erogate prestazioni sanitarie consistenti nella continua somministrazione di farmaci diretti a controllare le crisi di aggressività).

Il principio aveva trovato conferma nelle Sezioni Unite (Cass. SU. 8102/2004).

Sempre questa Corte (Cass. 22776/2016) ha successivamente ribadito che “in tema di prestazioni a carico del S.S.N., della L. n. 730 del 1983, art. 30 – che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali – deve essere interpretato, alla stregua della L. n. 833 del 1978, che prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.”.

In successive pronunce di questa Corte si è precisato che “l’elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale “, cosicchè se vengono erogate prestazioni aventi sicuramente “natura non sanitaria”, ossia prestazioni esclusivamente di “natura sociale – assistenziale”, o, laddove non si possa invece evidenziare quali trattamenti sanitari siano praticati e non sia possibile verificare “se la normativa applicabile debba essere ricondotta alla prestazione (sanitaria) integrata, ovvero invece -come sembra desumersi dal contratto di ricovero – alla prestazione di carattere meramente assistenziale” (Cass. 19642/2014; Cass. 17234/2017), è stato ritenuto legittimo il potere della Residenza per degenti di convenire con l’utente un importo della retta, maggiore rispetto alla quota di partecipazione alla spesa per prestazioni socio-assistenziali stabilito nel provvedimento della Giunta regionale, nell’ambito di un contratto di ricovero tra l’utente (od altra persona che contrae in favore dell’utente-terzo) e la struttura residenziale, “soggetti tra i quali viene a costituirsi il rapporto obbligatorio le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all’esercizio della autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale” (Cass. 28321/2018; conf. Cass. 24546/2018).

5. Ora il terzo motivo del ricorso principale, implicante vizio di nullità della decisione impugnata per assoluta illogicità o contraddittorietà, avente quindi rilievo pregiudiziale, è infondato.

Il Tribunale ha invero affermato che: a) non era stata fornita prova dalla creditrice che l’aumento della retta fosse ascrivibile esclusivamente alla quota alberghiera e non piuttosto a quella sanitaria; b) il pagamento delle rette destinate ai malati gravi, quali la paziente in oggetto (incapace di firmare), stante la componente sanitaria strettamente correlata alla natura della malattia, deve essere posto per intero a carico del servizio sanitario nazionale.

Le Sezioni Unite, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In ultimo, giova altresì ribadire che “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 8294/2011).

Nella specie, la sentenza non risulta affetta da motivazione apparente o contraddittoria, avendo il Tribunale affermato che la domanda era infondata in diritto e perchè, alla luce delle risultanze istruttorie, non era stata offerta prova in ordine alla somministrazione di prestazioni di natura esclusivamente assistenziale e comunque ai malati affetti da tale patologia deve essere offerta una prestazione in prevalenza di carattere sanitario.

6. Le prime due censure del ricorso principale, da trattare unitariamente, sono infondate.

Invero, nella specie, secondo il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, a fronte di una motivazione logica e coerente, doveva ritenersi che la patologia di cui era affetta la degente comportava un’attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-degente presso la Struttura.

La ricorrente si limita a dedurre che non sarebbe stati affatto provato in giudizio che, nella specie, le prestazioni sanitarie erogate a favore del paziente prevarrebbero su quelle assistenziali-alberghiere e che ciò sarebbe stato meramente “supposto”, senza argomentazioni in merito la ricorrente sostanzialmente ripropone un nuovo giudizio di merito, attraverso un’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

7. Il quarto motivo, formulato come vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è infondato, in difetto di fatto decisivo il cui esame risulti omesso dal giudice di merito.

Invero, nella specie, la prova dell’inesistenza del debito, sotteso nella promessa di pagamento sottoscritta dal coobbligato (unitamente alla paziente), per essere l’onere del pagamento della degenza a carico del servizio sanitario nazionale per l’intero periodo, rendeva ininfluente il riferimento alla scrittura come prova di un obbligo di pagamento a carico del sottoscrittore della dichiarazione di impegno.

8. Venendo all’esame del ricorso incidentale, la prima e la terza censura sono infondate.

Con esse il ricorrente incidentale si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione, per violazione dell’art. 318 c.p.c. e art. 164 c.p.c., comma 4, sollevata in primo grado.

Ora, la sentenza qui impugnata del Tribunale nulla dice in ordine ad un motivo di appello incidentale sul punto ed il ricorrente R. neppure deduce ciò nel ricorso incidentale.

Ora, questa Corte ha da tempo chiarito che “l’eventuale nullità, non sanata, dell’atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3) – determinazione della cosa oggetto della domanda – e n. 4) – esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni, risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello nè dal soccombente nè dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione” (Cass. 14348/2000; Cass. 2755/2018; v. anche più risalenti pronunce, Cass. 11827/1995 e Cass. 1359/1999).

Inoltre, si è rilevato che, nel processo ordinario di cognizione, qualora nell’atto introduttivo non siano indicati – ex art. 163 c.p.c., n. 4 – gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, ex art. 164 c.p.c., comma 4, in mancanza di deduzione in appello di tale “error in procedendo” del giudice di primo grado – concernente la violazione dell’art. 164 c.p.c. – il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato (Cass. 1881/2018).

Nella specie il ricorrente incidentale non specifica di avere proposto, in appello, motivo di impugnazione in merito alla dedotta nullità della citazione introduttiva, ma si limita genericamente a dire di avere “riproposto” l’eccezione di nullità, il che non rileva.

9. Il secondo motivo è del pari infondato.

Il Tribunale ha respinto la pretesa restitutoria, avanzata dal R. (appellato), tempestivamente costituitosi, di quanto spontaneamente versato in esecuzione della decisione di primo grado (nella quale, si rammenta, il Giudice di Pace aveva ritenuto parzialmente fondata la pretesa creditoria della Casa Serena solo in punto di debenza dell’aumento Istat sull’importo della retta di degenza), in mancanza di un appello incidentale.

Il R. deduce che invece, dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni svolte nella comparsa di costituzione in appello, emergeva l’inequivoca volontà del medesimo di ottenere la riforma della decisione di primo grado, anche in punto di restituzione dell’importo di Euro 1.4864,86.

Vero che questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che, la proposizione dell’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. 6339/1998; Cass. 4621/2004; Cass. 21615/2004; Cass. 15501/2010; Cass. 4860/2021).

Tuttavia, nella specie, visionati gli atti, risulta che, in comparsa di costituzione e risposta in appello, la S. ed il R. si limitavano a richiedere il rigetto dell’avverso gravame, con conseguente “restituzione dell’importo di Euro 1.484,86, oltre interessi legali, versato dal R…. in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado”, non censurando specificamente la statuizione del Giudice dice di Pace in ordine alla debenza dell’aumento Istat.

Ora, il R. era soccombente sul punto in primo grado e doveva quindi proporre censura specifica, aggredendo la statuizione del giudice di primo grado.

Invero, soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. SU 12067/2007; Cass. 9889/2016).

10. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e duello incidentale. Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Le Corte respinge il ricorso; dichiara le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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