LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9739-2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZINA SALVATORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto R.G. n. 22008/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 25/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 1587/2020, depositato il 25/2/2020, ha respinto la richiesta di O.E., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, i giudici del Tribunale, dando atto della mancata comparizione del richiedente all’udienza fissata, hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto, essendo di religione cristiana, a lasciare il Paese d’origine, temendo di essere ucciso dal padre naturale che lo voleva convertire alla religione mussulmana, contro la sua volontà) presentava diverse lacune e contraddizioni e risultava non credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la zona di provenienza, verosimile, del richiedente, la Nigeria e precisamente l’Edo State, non era interessata da violenza indiscriminata o conflitti interni (secondo i report UNHCR, ECOI 2015-2016), pur essendovi nel Nord-Est situazioni di conflitto a causa delle attività del gruppo terroristico dei *****. Non ricorrevano neppure le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, alla luce di quanto sopra detto, in ordine alla situazione socio-politica della Nigeria, e considerate le condizioni di salute e di età del richiedente.
Avverso il suddetto decreto, O.E. propone ricorso per cassazione, notificato il 25/3/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), della Convenzione di Ginevra, art. 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), e art. 7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), e art. 8, per avere il Tribunale omesso ogni attività istruttoria, al fine di verificare la veridicità dei fatti esposti dal richiedente in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, ricercando fonti informative aggiornate; 2) con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, e art. 14, lett. b) e c), avendo il Tribunale ritenuto erroneamente, utilizzando fonti non attuali, ai fini della chiesta protezione sussidiaria, la zona di provenienza del richiedente non di particolare pericolosità, senza considerare la situazione politico-sociale della Nigeria e le gravi violazioni dei diritti umani, positivamente vagliata da altra giurisprudenza di merito ai fini della chiesta protezione sussidiaria; 4) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sia la nullità del decreto per omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione al rigetto della protezione umanitaria.
2. La prima censura è inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine.
Invero si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. n. 27593/2018 e Cass. n. 29358/2018).
Anche di recente (Cass. n. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Ad ogni modo il ricorrente ha dichiarato di provenire dalla Nigeria e l’accertamento officioso in ordine alla situazione esistente in tale zona di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria, è stato fatto dal Tribunale, sulla base delle fonti specifiche consultate.
3. La seconda censura è inammissibile.
La doglianza contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dal Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
Il Tribunale infatti ha ritenuto che doveva escludersi l’esistenza dei presupposti per accordare la protezione dello status di rifugiato, in difetto di qualunque allegazione di una forma di persecuzione, nel senso delineato dalla normativa in materia.
In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, il Tribunale ha correttamente ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escluda il diritto alla protezione invocato.
Si tratta di una valutazione in fatto, della quale il ricorrente si limita a sollecitare un diverso apprezzamento.
4. Il terzo motivo è del pari inammissibile. Orbene, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione della Nigeria ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).
Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021