Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19358 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15420-2020 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO RAVAZZOLO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA, SEZ. PADOVA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. n. 4254/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto n. cronol. 2612/2020, depositato il 3/3/2020, ha respinto la richiesta di J.L., cittadino del Gambia, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, l’giudici di merito hanno sostenuto che: la vicenda narrata dal richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine, temendo di essere incolpato, avendo cagionato, dimenticando il fuoco acceso nella casa dei propri datori di lavoro, un’esplosione) presentava varie contraddizioni ed era anche incoerente alla luce delle fonti consultate, ma comunque, a prescindere da ogni valutazione in punto di credibilità, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, neppure ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (report Amnesty International 2017, EASO, *****), non essendo il Gambia interessato da situazioni di conflitti armati interni o violenza indiscriminata; neppure ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, in difetto di soggettiva personale vulnerabilità del richiedente o di allegazione di un serio percorso di integrazione in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, J.L. propone ricorso per cassazione, notificato il 4/6/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al giudizio di non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a), art. 5, lett. b), e art. 14, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1 lett. h-bis, ed alla protezione speciale ex L. n. 142 del 2018), in riferimento al diniego della protezione umanitaria.

2. La prima censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine.

Invero si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. n. 27593/2018 e Cass. n. 29358/2018).

Il ricorrente ha dichiarato di provenire dal Gambia e l’accertamento officioso in ordine alla situazione esistente in tale zona di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria, è stato fatto dal Tribunale, sulla base delle fonti specifiche consultate.

Anche di recente (Cass. n. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, affermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità (a fronte di un racconto generico ed intriso di contraddizioni).

La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

3. La seconda censura è inammissibile.

La doglianza contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dal Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

Il Tribunale, in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, ha correttamente ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escluda il diritto alla protezione invocato. Il Tribunale invero ha escluso, sulla scorta di fonti ufficiali di conoscenza appositamente menzionate, che la situazione interna fosse in quello Stato caratterizzata da violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato.

Si tratta di una valutazione in fatto, della quale il ricorrente si limita a sollecitare un diverso apprezzamento.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Orbene, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione del Gambia ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire violenze o ingiusti processi (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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