LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16772-2020 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO RAVAZZOLO;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA, SEZ. TREVISO, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE CASSAZIONE;
– intimati –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto R.G. n. 1816/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Venezia, con decreto n. cronol. 3530/2020, depositato il 27/3/2020, ha respinto la richiesta di A.N., cittadino della Nigeria, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che: la vicenda narrata dal richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine, temendo di essere ucciso dai seguaci della setta cultista degli *****, i quali credevano che egli avesse ucciso un loro membro, sia per vendicare la morte di un suo fratello sia perchè aderente alla setta rivale degli *****, essendovi entrato per aiutare la polizia nella ricerca dell’assassino del fratello) presentava varie contraddizioni ed era anche incoerente alla luce delle fonti consultate, ma comunque, a prescindere da ogni valutazione in punto di credibilità, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, neppure ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (report EASO 2018 e 2019), non essendo la Nigeria interessata da situazioni di conflitti armati interni o violenza indiscriminata; neppure ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, in difetto di soggettiva personale vulnerabilità del richiedente (anche in ordine alle condizioni di salute, essendo stato documentato un mero disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico, associato a disturbo depressivo di tipo lieve, e non avendo inoltre il richiedente dimostrato di avere intrapreso un percorso psicoterapeutico che non potesse essere interrotto) o di allegazione di un serio percorso di integrazione in Italia.
Avverso la suddetta pronuncia, A.N. propone ricorso per cassazione, notificato l’8/6/2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 116, comma 1, c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al giudizio di non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, ed alla protezione speciale ex L. n. 142 del 2018), in riferimento al diniego della protezione umanitaria.
2. La prima censura è inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine.
Invero si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. n. 27593/2018 e Cass. n. 29358/2018).
Il ricorrente ha dichiarato di provenire dalla Nigeria e l’accertamento officioso in ordine alla situazione esistente in tale zona di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria, è stato fatto dal Tribunale, sulla base delle fonti specifiche consultate.
Anche di recente (Cass. n. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, affermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità (a fronte di un racconto generico ed intriso di contraddizioni).
La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).
3. Il secondo motivo è del pari inammissibile.
Orbene, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione della Nigeria ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire violenze o ingiusti processi (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).
Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”
Con riferimento specifico al periodo trascorso in Libia, Paese di transito prima dell’arrivo in Italia, effettivamente il Tribunale, pur dando atto dell’allegazione del richiedente, non ha specificamente sviluppato argomentazioni in merito.
Questa Corte (Cass. n. 31676/2018) ha in effetti chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (Dir. UE n. 115 del 2008, art. 3), nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.
Il Tribunale ha quindi esaminato il disturbo depressivo allegato, di tipo post-traumatico, che lo stesso ricorrente assume essere ricollegabile alle sofferenze patite in Libia, ritenendo, con motivazione congrua, che si trattasse di un disturbo non grave, da impedire il rimpatrio.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021