Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19385 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23635/2016 R.G. proposto da:

Carrozzeria Paradiso s.a.s. di C.F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 91, preso gli avv.ti Claudio Lucisano e Sonia Vulcano che la rappresentano e difendono giusta delega a margine della memoria di costituzione per sostituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

SOGET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Emilio de’ Cavalieri, presso l’avv. Sergio Della Rocca, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 34, n. 341/34/16, del 9 febbraio 2016, depositata il 9 marzo 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte controricorrente ha depositato memoria;

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini TIA per gli anni dal 2007 al 2011 (oltre che per IVA e Tributo provinciale), contestato dal contribuente per inesatta determinazione delle superfici tassabili e per l’omessa considerazione dello smaltimento autonomo dei rifiuti speciali prodotti nell’attività di carrozzeria con appositi contratti stipulati con ditte specializzate;

2. Il ricorso era parzialmente accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la Soget S.p.A. con controricorso, mentre il Comune di Settimo Torinese, pur evocato in giudizio, non si è costituito;

3. Con il primo motivo la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238,L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, periodo 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124, comma 1, nonché omessa disamina di un fatto decisivo, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 112 c.p.c.: la critica avrebbe ad oggetto la ritenuta congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, giudicando irrilevante, la invece necessaria, allegazione della Delib. del Consiglio comunale e delle tariffe TIA vigenti per gli anni dal 2007 al 2011;

4. Si tratta di una critica non fondata alla luce dell’orientamento di questa Corte in materia di motivazione degli avvisi di accertamento in materia di tributi locali: ha infatti affermato questa Corte che: “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI quello determinativo della rendita catastale, trattandosi di un mero presupposto di fatto, bisognevole di dimostrazione in giudizio solo in caso di avversa contestazione)” (Cass. n. 25371 del 2008 e in senso conforme Cass. n. 13105 del 2012; v. anche Cass. n. 30052 del 2018). Ha inoltre affermato questa Corte che “In tema di TARSU, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa” (Cass. n. 20620 del 2019). La sentenza impugnata appare perfettamente coerente con i suddetti principi;

5. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 10, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238,L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 2697 c.c., nonché omessa disamina di un fatto decisivo, violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 112 c.p.c.;

6. La censura ha ad oggetto la supposta mancata valutazione del diritto della società contribuente all’esenzione dalla tassa relativamente alle superfici ove si producono i rifiuti speciali direttamente smaltiti mediante apposite convenzioni con società specializzate.

7. La critica non è fondata alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell’avvio dell’attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l’improduttività di rifiuti da parte dell’immobile)” (Cass. n. 10634 del 2019).

8. Nel caso di specie, fin dal primo grado, come risulta specificamente da quanto riportata a pag. 20 del ricorso, la società contribuente non ha provato nelle forme rigorose imposte dal regolamento la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento diretto di quest’ultimi a mezzo di società specializzate mediante apposite convenzioni non adeguatamente documentate.

9. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della parte ricorrente nei confronti della parte costituita alle mese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 1.400,00 per compensi e Euro 200,00 per spese oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente nei confronti della parte costituita alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 1.400,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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