Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19412 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12568-2015 R.G. proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’avv. Venerando Bellomo, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Federico Bianca, in Roma, via Tevere 46;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2446/01/14, depositata il 30 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RITENUTO

che:

– con sentenza n. 2446/01/2014, depositata il 30 luglio 2014, non notificata, la CTR della Sicilia accolse parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di L.A. avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2001, con il quale l’Ufficio, utilizzando i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, aveva determinato presuntivamente il volume d’affari dell’autolavaggio, gestito dal L. in regime di contabilità semplificata, e elevato il maggior reddito imponibile da lire 10.962.000 a lire 56.233.000;

– ad avviso della CTR, dall’applicazione dei parametri insorgeva l’obbligo per il contribuente di fornire la prova contraria, prova che nel caso di specie era mancata essendosi questi limitato ad affermazioni generiche prive di riscontro, laddove l’ufficio aveva supportato le indicazioni parametriche con elementi obbiettivi (elevato consumo di energia elettrica; impiego di un lavoratore, almeno per diversi mesi); la situazione di crisi generale consentiva di ridurre del 20% il reddito imponibile accertato;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’agenzia resiste con controricorso; il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si eccepisce la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3” per aver la CTR riformato la decisione di primo grado, basata sul principio di non contestazione, introducendo nel giudizio di appello circostanze specifiche, quali il consumo di energia elettrica e la presenza di un lavoratore per tre mesi, che non erano mai state rappresentate nel giudizio di primo grado; si assume, che non essendo stati contestati i fatti addotti dal ricorrente nel giudizio di primo grado, l’ufficio “non avrebbe potuto integrarli e/o allegarli con l’appello”; si denuncia altresì l’apparenza della motivazione, non essendo comprensibile quale sia stato l’iter logico seguito dalla CTR;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la “Violazione della L. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 4”, per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’agenzia sul rilievo della illegittima introduzione in questo grado di domande nuove: oltre quelle indicate nel motivo precedente, vengono richiamate la contestazione del numero delle giornate lavorative e del calcolo matematico del contribuente che aveva contestato le risultanze dell’accertamento, indicando specifici elementi che lo inficiavano;

– i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati;

– la prima censura, pur riportando in rubrica il parametro della violazione di legge, tocca anche il tema dell’apparenza della motivazione rientrante nel dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 4;

– partendo da quest’ultimo aspetto, secondo l’insegnamento di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento); mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825); nel caso in esame, la sentenza non merita censura perché espone in maniera intelligibile e completa le ragioni della decisione di parziale riforma;

– sulla portata del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, è indubbio che esso si applichi anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. n. 1384 del 2016; Cass. n. 2196 del 2015; Cass. n. 13834 del 2014). E, nella specie, come riscontrabile dallo stesso ricorso, l’agenzia ha sempre contestato la pretesa della parte, instando per il suo rigetto; né, d’altra parte era onere dell’ufficio “offrire ulteriori elementi specifici a sostegno della pretesa”, dal momento che, come correttamente osservato dal giudice di appello, l’applicazione dei parametri determina l’inversione dell’onere probatorio, per cui era a carico del contribuente fornire gli elementi per contrastare le indicazioni parametriche, onere evidentemente da questi non assolto posto che, nel giudizio della CTR, egli si era “limitato ad affermazioni generiche prive di riscontro”;

– quanto alla violazione del divieto di nuove eccezioni, va ricordato che nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio) posto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 2413 del 03/02/2021, Rv. 660482 01): nel caso in esame, il richiamo al consumo di energia elettrica e all’utilizzo di un lavoratore non hanno operato un ampliamento del thema decidendum, ma sono state introdotte come mere argomentazioni, tese a contrastare le deduzioni della parte.

– con il terzo motivo, si contesta la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115, c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3”, per aver la CTR, ridotto del 20% il reddito imponibile accertato, operando “una valutazione equitativa in assenza di richiesta delle parti ed avendo omesso alcuna verificabile motivazione in merito alla concreta riduzione operata”;

– anche questa censura è infondata; la CTR non ha compiuto una valutazione equitativa, ma ha preso in esame la situazione di fatto sottostante la vicenda specifica e ha ritenuto che, pur essendo stato provato un maggior ricavo, fosse necessario ridurre la pretesa tributaria;

– nella memoria, la difesa del contribuente ha evidenziato che “Codesta Corte Suprema con ordinanza n. 19304 del 2017 resa nel giudizio n. 2306/16 tra le stesse parti, ma in posizione invertita (Accertamento ***** IVA+IRPEF+IRAP 2002), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate”: la lettura della ordinanza non apporta elementi suscettibili di avere influenza su questa controversia, dal momento che, nel caso deciso, la ratio decidendi è ravvisabile nella inutilizzabilità di documenti prodotti in appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, situazione questa estranea alla fattispecie qui in esame;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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