Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19428 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22259-2016 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CASSIODORO 1, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO RUSSO FRATTASI;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

S.L., già creditrice del deceduto V.N., chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Bari il figlio del debitore V.F., chiedendo accertarsi la nullità della rinuncia all’eredità fatta dal convenuto chiamato; in subordine chiedeva di essere autorizzata ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e, accertata la nullità della rinuncia all’eredità, autorizzava l’istante ad accettare, in nome e per conto di V.F., l’eredità di V.N.. Il Tribunale valorizzava la circostanza del prolungato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, il quale aveva formalizzato la rinunzia solo dopo la richiesta di pagamento, decorsi oltre venti anni dalla morte, quando oramai l’acquisto ereditario si era ampiamente perfezionato per effetto di tacita accettazione di eredità.

La Corte d’appello di Bari, adita da V.F., dichiarava inammissibili tutti i motivi di appello, ad eccezione del terzo motivo, con il quale si denunciava la contraddittorietà della motivazione, laddove il primo giudice, da un lato, aveva dichiarato la nullità della rinuncia, riscontrando la già avvenuta accettazione, dall’altro, aveva autorizzato l’istante ad accettare l’eredità in nome del rinunciante.

In quanto agli altri motivi, la corte di merito rilevava che l’appellante “lungi da una critica giuridica della stessa a mezzo di specifiche censure, si limita a riproporre, per ognuno, pedissequamente le argomentazioni già prospettate con l’atto introduttivo al giudizio, e le successive memorie, con argomenti cui il giudice aveva specificamente dato risposta, articolando l’atto di appello come atto di citazione in primo grado, quasi che alcuna pronuncia fosse stata mai emessa”.

Per la cassazione della sentenza V.F. propone ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: è oggetto di censura la dichiarazione di parziale inammissibilità dell’appello.

S.L. rimane intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il primo giudice aveva accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della rinuncia all’eredità fatta dal convenuto dopo venti anni dall’aperta successione, in quanto proveniente da chi aveva tacitamente accettato l’eredità.

Con il primo motivo, l’appellante aveva censurato la decisione, rimproverando al primo giudice di non avere considerato l’eccezione di difetto di interesse ad agire in capo all’attrice, in assenza di un definitivo accertamento del credito. Posto che il motivo denunciava una omissione, nient’altro l’appellante doveva fare se non riproporre la questione (Cass. n. 4388/2016), così come fatta valere in primo grado. Questa Corte ha chiarito che “ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).

Con il secondo motivo d’appello si denunciava la nullità della citazione introduttiva per la contraddittorietà delle richieste. Neanche in questo caso si poneva una questione di critica della sentenza impugnata, ma si denunciava, appunto, con apposito motivo d’appello, il mancato rilievo della nullità da parte del primo giudice (cfr. Cass. n. 8104/2021).

Lo stesso dicasi per il quarto motivo, con il quale l’appellante di soleva perché il primo giudice non aveva tratto le debite implicazioni dalla pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di un diverso giudizio fra le stesse parti, nel quale si discuteva pur sempre della qualità di erede del convenuto.

Con il quinto motivo si attaccava la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva valorizzato, in termini negativi per il rinunciante, il lasso di tempo intercorso fra l’apertura della successione e la formale rinuncia.

Il motivo, così come articolato, conteneva sia la parte volitiva, sia la parte argomentativa, indicando le ragioni che, a dire dell’appellante, rendevano non determinante il ritardo (Cass., S.U., n. 27199/2017; n. 13535/2018).

Lo stesso dicasi per il sesto motivo, con il quale si censurava la decisione di primo grado perché il tribunale aveva affermato l’esistenza di un’accettazione tacita di eredità- in forza del possesso, senza considerare che l’appellante avevi posseduto come comproprietario, nei limiti dell’art. 1102 c.c., e non quale chiamato. Si evidenziava con la censura che si trattava di beni in comproprtà, fra debitore deceduto e la madre del convenuto. Pertanto, secondo l’appellante, il tipo di attività, descritta dal consulente tecnico e valorizzata dal primo giudice, non poteva essere riguardata quale tacita accettazione, in assenza dei requisiti ex art. 476 c.c.

Con il settimo motivo si facevano valere ulteriori argomenti intesi a smentire l’assunto del primo giudice sul significato dell’attività realizzata dal chiamato quale tacita accettazione.

In conclusione, tutti i motivi soddisfacevano i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. secondo il significato attribuito alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 27199/2017 cit.).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione perché decida sulla restante parte dell’appello.

La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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