LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17248-2016 proposto da:
L.S.M., B.A.;
– ricorrente –
contro
COMUNE GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA MORIELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
– L.S.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Genova la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la validità della convenzione, intercorsa fra la professionista e il Comune di Genova, di determinazione del compenso professionale dovuto per l’elaborazione di un progetto di un’opera pubblica;
– la corte d’appello ha ancora riconosciuto che la scelta operata dal Comune di Genova, di affidare a un diverso professionista la progettazione esecutiva dell’opera e la direzione dei lavori, era avvenuta in applicazione della normativa in materia di lavori pubblici;
– per la cassazione della sentenza la L. ha proposto ricorso affidato a sette motivi;
– il Comune di Genova ha resistito con controricorso e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza camerale.
CONSIDERATO
che:
– ai fini della comprensione dei fatti di causa si deve precisare che la presente controversia trae origine da un accordo fra l’attuale ricorrente il Comune di Genova, il quale ha affidato all’arch. L. un incarico di progettazione per la realizzazione di un parcheggio;
– tale accordo richiama la tariffa professionale per gli ingegneri e architetti, aggiornata con D.M. 11 giugno 1987, n. 233;
– l’accordo prevede la riduzione del 20% in applicazione del D.L. n. 65 del 1989, art. 4, comma 12-bis, introdotto con la Legge di conversione n. 155 del 1989: “Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”;
– la corte d’appello ha riconosciuto che tale norma si atteggiava a norma speciale rispetto a quella, sopravvenuta, di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 14-quater: “I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12- bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi della L. 4 marzo 1958, n. 143, art. Unico, u.c. introdotto dalla L. 5 maggio 1976, n. 340, art. unico. Ogni patto contrario è nullo”;
– è poi avvenuto che l’incarico per la progettazione esecutiva è stato affidato a un diverso professionista;
– la corte d’appello ha riconosciuto che tale scelta dell’amministrazione non si poneva di per sé in contrasto con la norma di cui alla stessa L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 14-sexies: “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista (…)”;
-la corte genovese ha riconosciuto che queste particolari ragioni nella specie sussistevano;
– i primi due motivi di ricorso, proposti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, intendono accreditare la tesi, da un lato, dell’inderogabilità dei minimi tariffari, dall’altro, della necessità che la riduzione D.L. n. 65 del 1989, ex art. 4 fosse operata non sulla base della tariffa richiamata nella convenzione, ma sulla base della tariffa vigente quando la prestazione fu conclusa;
– i motivi sono infondati;
– in materia di compensi per prestazioni professionali degli ingegneri e architetti, il D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12-bis (introdotto dalla Legge di conversione n. 155 del 1989), il quale prevede, per le prestazioni rese allo Stato o ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche il cui onere è a carico dello Stato, la possibilità di concordare una riduzione dei minimi tariffari non superiore al venti per cento, non comporta, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, la nullità del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, e tantomeno l’obbligo dell’Amministrazione committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle, sulla scorta del pareri di congruità emessi dall’Ordine professionale. Ed infatti, in linea con l’evoluzione normativa, interna e comunitaria, in materia di compensi professionali, deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all’interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell’intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie (Cass. n. 18223/2009);
– i compensi per le prestazioni professionali rese da ingegneri e architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere concordati, ai sensi del D.L. n. 65 del 1989, art. 4, comma 12-bis, (aggiunto dalla L. di conv. n. 155 del 1989), in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo nell’ambito del contratto d’opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l’obbligo della P.A. committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle (Cass. n. 18805/2018; n. 8502/2015);
– insomma, la decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha riconosciuto che il compenso si doveva determinare sulla base della convenzione, è in tutto e per tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte;
– il terzo motivo censura la sentenza, sotto il profilo dell’omissione di pronuncia e dell’omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d’appello ha determinato il compenso senza tenere conto della voce principale di onorari per la progettazione, ovvero la computazione del progetto architettonico nel suo insieme;
– il motivo è inammissibile;
– la censura allude a una questione di cui non c’e’ menzione nella sentenza impugnata, né la ricorrente chiarisce, come era suo onere imposto a pena di inammissibilità (Cass. n. 20694/2018; n. 15430/2018), quando, con quale atto e in che termini la questione fu sottoposto all’esame della corte d’appello;
– in verità, nel controricorso, si eccepisce che la questione fu proposta, ma che il Comune ne eccepì l’inammissibilità perché tardiva;
– è in ogni caso è evidente che non si denuncia l’omesso esame di un fatto, nel significato chiarito da questa Corte (Cass. n. S.U., n. 8053/2014), ma la mancata considerazione di un’argomentazione, non idonea a fondare la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo attualmente vigente;
– è utile ricordare che già nel vigore del precedente testo della norma, questa Corte aveva chiarito che si deve intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. n. 17761/2016; n. 2805/2011);
– il quarto e il quinto motivo censurano la decisione, sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto che la scelta del diverso professionista cui affidare la progettazione esecutiva fosse giustificata dalle particolari ragioni previste dalla L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 14-sexies;
– i motivi sono inammissibili;
– non si denuncia alcuna violazione di legge (Cass. n. 24155/2017), ma si censura la valutazione della corte di merito in quanto tale, sollecitandosi in questa sede di legittimità una ricostruzione diversa da quella fatta propria dal giudice d’appello: il che, appunto, rende inammissibile la censura (Cass., S.U., n. 34476/2019);
– solo per completezza di esame si evidenzia che non occorre porsi in questa sede il problema della giurisdizione, in presenza di giudicato interno sul punto (Cass. n. 12105/1998);
– in quanto al fatto indicato nel quarto motivo, e cioè che il responsabile del procedimento si era espresso nel senso di affidare l’incarico per il completamento dell’opere all’attuale ricorrente, la censura incorre nel medesimo difetto di specificità già riscontrato nell’esame del terzo motivo;
– il fatto poi è privo di decisività nell’ambito della complessiva ricostruzione operata dalla corte d’appello, essenzialmente basata sulla considerazione di un mutamento degli orientamenti progettuali e su altre circostanze di cui la stessa corte ha dato ampia e logica spiegazione;
– si ricorda che è decisivo il fatto la cui considerazione avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., S, U., n. 8053/2014);
– è inammissibile anche il sesto motivo, che censura il mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, di una supposta nullità incorsa nell’assunzione di una deposizione testimoniale in primo grado;
– la ricorrente, infatti, neanche deduce che la relativa eccezione, disattesa dal primo giudice, fu riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e poi con apposito mezzo di gravame avanti al giudice d’appello;
– tali oneri, imposti anche in virtù dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si spiegano perché in caso contrario l’eccezione deve ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza (Cass. n. 10120/2019);
– è inammissibile anche il settimo motivo, con h quale la ricorrente si duole della liquidazione delle spese di lite, ritenendola eccessiva, senza dedurre però la violazione dei limiti di tariffa: in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 4782/2020);
– in conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese;
– ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”.
PQM
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021