Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19462 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18660-2018 proposto da:

T.F., C.M., T.A., T.C., tutti eredi di TE.AR., elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato OLIVERIO LUIGI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZULI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato SAVINI LUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati CERULLI FRANCESCO, CIMADOMO BRUNO, ATTANASIO ASSUNTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5018/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5018/2017, depositata in data 6/12/2017, – in controversia promossa da Te.Ar., nei confronti del Consorzio Quarto Pozzuoli in liquidazione, avente ad oggetto l’indennità di occupazione legittima della superficie di mq 1.410 di un terreno di proprietà, sito nel comune di Giugliano in Campania, occupato nell’ambito delle procedure funzionali alla realizzazione dell’arteria stradale denominato “Asse Mediano”, affidata al Consorzio, in qualità di concessionario del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario Straordinario del Governo e del funzionario Cipe, per il periodo tra l’8/8/1986 e la data di emissione del decreto di esproprio, il 23/9/2003, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda, determinando l’indennità di occupazione legittima, nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali sull’indennità di espropriazione, concordata dalle parti, in un verbale di bonario accordo, in Euro 12.881, 27.

In particolare, i giudici d’appello, nella contumacia del Te.Ar., hanno dichiarato inammissibile l’intervento di C.M., T.F., Tesone Crescenzio, T.A., nella dichiarata qualità di eredi di Te.Ar., per mancata documentazione del decesso, nelle more del giudizio, del Te.Ar. e della loro qualità di erede, e, in accoglimento del gravame del Consorzio Quarto Pozzuoli in liquidazione, hanno respinto la domanda attrice, rilevando che, con “verbale definitivo di concordamento dell’indennità ed atto di quietanza ” del 23/11/1988, autenticata nelle firme del Notaio Ta. (atto diverso da quello, erroneamente, richiamato dal giudice di primo grado, riguardante altra porzione di terreno, oggetto di un primo esproprio, il cui contenzioso era stato già definito), avente natura transattiva, il Tesone aveva accettato la somma di L. 9.823.875, di cui L. 6.549.50 per l’indennità di espropriazione e L. 3.2745.625 a titolo di maggiorazione di legge del 50%, rinunciando “ad ogni azione giudiziaria ed ulteriore pretesa avente attinenza con l’espropriazione e l’occupazione del bene”, inclusa quindi anche l’indennità di occupazione legittima.

Avverso la suddetta pronuncia, C.M., T.F., T.C., T.A., tutti eredi di Te.Ar., propongono ricorso per cassazione, notificato il 13/6/2018, affidato a tre motivi, nei confronti di Consorzio Quarto Pozzuoli in liquidazione (che resiste con controricorso). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, nella qualità di eredi di Te.Ar., il cui decesso viene documentato con certificato di morte, lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363, 1364 c.c., in punto di affermata onnicomprensività, in contrasto con le norme di ermeneutica contrattuale, della rinuncia a proporre opposizione alla stima ed ogni altra azione giudiziaria espressa nell’atto di concordamento bonario sottoscritto dal de cuius; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1965 e 1966 c.c., in punto di ritenuta natura transattiva dell’accordo bonario in oggetto, pur difettando le reciproche concessioni ed essendo tutta la materia regolata dalla legge; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 2359 del 1865, art. 50, nella parte in cui, secondo la Corte d’appello, non era dovuta l’indennità di occupazione legittima per avere il Tesone, accettando anticipatamente l’indennità di esproprio maggiorata, perduto il diritto dominicale, prima quindi del decreto di esproprio.

2. In ordine alla legittimazione attiva, i ricorrenti hanno, in questa sede, documentato la morte del Te.Ar., loro dante causa, stante la qualità di eredi, in difetto di contestazione ad opera del controricorrente.

3. Infondata è l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, per il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento al deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda.

Invero, l’onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (Cass. SU 22726/2011, Cass. SU 2723/2016).

Nella specie i ricorrenti hanno indicato il luogo di produzione del documento (il fascicolo di primo grado della controparte) e lo hanno comunque trascritto integralmente nel testo del ricorso, risultando peraltro il tenore della parte rilevante del documento dalla stessa sentenza impugnata.

4. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti, dovendosi dare conferma ad orientamento consolidato di questo giudice di legittimità in fattispecie similari.

Lamentano i ricorrenti che la Corte di appello, nell’interpretazione dell’accordo di bonario componimento stipulato nel 1988 tra le parti, abbia violato l’art. 1362 c.c., soffermandosi esclusivamente sul primo elemento considerato dalla norma, ossia il significato letterale delle parole, senza indagare la comune intenzione delle parti.

Questa Corte (Cass. 3512/2013, con la quale, peraltro, si è definito altro contenzioso insorto tra le stesse parti, il de cuius Te.Ar. ed il Consorzio Quarto Pozzuoli, in relazione a 1.200 mq di terreno oggetto di un primo esproprio ed alla spettanza o meno, al primo, dell’indennità di occupazione temporanea, malgrado l’accordo raggiunto sull’indennità di esproprio, emesso nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 70/82) ha affermato che “l’atto definitivo cosiddetto di “concordamento bonario”, con il quale l’espropriato accetta l’offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria “che abbia attinenza all’occupazione” oltre che all’espropriazione dell’immobile, non si estende all’indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell’ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso” e che “la naturale redditività del danaro ricevuto a titolo di indennità di espropriazione e gli interessi compensativi, da esso eventualmente ricavati, non possono ritenersi destinati a reintegrare i danni, né considerarsi corrispettivo dell’occupazione temporanea delle aree espropriate o utilizzate per i lavori per il solo fatto che eccezionalmente il dovuto per l’espropriazione è stato pagato prima del provvedimento ablatorio)” (conf. Cass. 1537/2013; Cass. 19324/2013; Cass. 19686/2016; Cass. 24785/2016; Cass. 22580/2017; Cass. 6926/2018; Cass. 18539/2019).

Ora, l’impugnata sentenza non si giustifica alla luce del tenore della rinuncia, trascritta per autosufficienza, contenuta nel verbale di concordamento, che, in coerenza con l’oggetto dell’offerta di pagamento della sola indennità di espropriazione offerta dall’autorità amministrativa, unica comunicata dal concessionario ai proprietari, indennità accettata allo scopo di godere dei benefici premiali connessi, ha determinato la preclusione di qualsiasi ulteriore pretesa dell’espropriando comunque correlata e correlabile solo alla perdita della disponibilità materiale e giuridica del bene, senza interferire con l’istituto dell’occupazione temporanea (e col relativo indennizzo), il quale attribuisce all’espropriante il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, privando il proprietario dei corrispondenti poteri e comportando la trasformazione del correlativo diritto in diritto ad autonomo indennizzo ex art. 42 Cost., non assorbibile nell’indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre) e, nell’ambito del procedimento ablativo, costituisce una fase del tutto distinta, autonoma e solo eventuale, ove l’amministrazione vi ricorra, cosicché ben può coesistere con la definizione del procedimento espropriativo mediante cessione volontaria (ovvero accettazione dell’indennità, seguita da decreto di espropriazione).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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