Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1948 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3071-2019 proposto da:

ACA SPA, in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DE’CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUEL DE MONTE, MARCELLO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1386/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara – Tavo – Foro s.p.a. (di seguito semplicemente ACA) ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Chieti al decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare al Comune di Torrevecchia Teatina la somma di Euro 265.603,92, oltre accessori, quali quote di ammortamento dei mutui pagati per le annualità 2006, 2007 e 2008 dall’Amministrazione comunale per le opere idriche e non rimborsate da ACA;

con sentenza del 18/7/2012 il Tribunale di Chieti, respinte le eccezioni di incompetenza in favore degli arbitri e di difetto di legittimazione passiva, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto opposto, con aggravio di spese;

con sentenza dell’11/7/2018 la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da ACA, con l’aggravio delle spese del grado;

avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato l’11/1/2019 ha proposto ricorso per cassazione ACA s.p.a. in house providing, svolgendo tre motivi;

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente ha lamentato violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 153 e 154;

secondo la ricorrente, alla luce delle norme citate, il trasferimento al gestore degli oneri del servizio idrico integrato, ivi comprese le rate di ammortamento dei mutui, era possibile solo a condizione che ne venisse tenuto conto nella determinazione della tariffa, che ne costituisce il corrispettivo, cosa che non era avvenuta nel caso concreto, come risultava dal Piano d’ambito (doc. 3 del fascicolo di parte di secondo grado), dalle deposizioni dei testi ing. D.G. e Dott.ssa V. e dalla consulenza tecnica resa nel procedimento in corso fra ACA e ATO dinanzi al Tribunale di Pescara;

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente ha lamentato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.;

la ricorrente ha contestato con il mezzo la decisione della Corte territoriale di ritenere tardive le produzioni effettuate con la memoria conclusionale di replica (accordo quadro ATO/ACA del 24/12/2004, istanza di autorizzazione per atto di straordinaria amministrazione e di riconoscimento del credito strategico, linee guida dell’accordo quadro, decreti del Tribunale di Pescara del 25/9/2014 e del 4/11/2014), perchè la produzione dell’accordo quadro del 24/12/2014 (e dei suoi atti preparatori), volta a dimostrare che il soggetto obbligato diretto verso il Comune era l’ATO e non l’ACA, non sarebbe stata possibile in primo grado e neppure al momento dell’introduzione dell’appello (30/1/2013);

con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente ha lamentato omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’accordo quadro del 24/12/2014; al ricorso ha resistito con controricorso notificato il 19/2/2019 il Comune di Torrevecchia Teatina, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

con atto del 26/10/2020, depositato il 30/10/2020, sottoscritto dalla legale rappresentante e dal difensore della ricorrente e controfirmato per accettazione dal Sindaco e dal difensore del controricorrente Comune di Torrevecchia Teatina, ACA s.p.a. ha rinunciato al ricorso per cassazione dando atto dell’intervenuta transazione e dell’accettazione da parte del Comune della rinuncia, a spese compensate, fatto salvo il riconoscimento da parte di ACA s.p.a. della somma forfettaria di Euro 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costituzione in sede di legittimità;

ritenuto che:

il giudizio debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. senza pronuncia sulle spese, fermi restando gli accordi di parziale rimborso raggiunti al proposito tra le parti;

la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Sez. 1, 22/5/2020, n. 9474; Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018, Rv. 650803 – 01; Sez. 6 – 3, n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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