Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19482 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30893/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Varese, via Robbioni n. 39, presso lo studio dell’avvocato Mario Lotti, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- M.A. proveniente da *****Basdurak*****, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 27 settembre 2018, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso.

2.- La pronuncia ha rilevato, in particolare, che il racconto del ricorrente è oggettivamente “vago e privo di dettagli” (specie con riferimento al periodo di carcerazione); “generico” (rispetto alla fuga compiuta nella notte del colpo di stato); inspiegabile (circa la mancanza di documenti personali); “non plausibile” (“non si comprende come, dopo essere stato arrestato e torturato, abbia potuto per circa dieci anni riprendere la sua attività di corriere clandestino al soldo degli emissari di F.G., senza subire alcun tipo di controllo e spostandosi con facilità nel territorio turco e all’estero”; né di si intende come “dal 2001 al 2013 il ricorrente abbia lavorato clandestinamente al soldo di un personaggio politico che era alleato con il governo” di E.). Tutto ciò – ha proseguito il giudice – esime da ulteriori approfondimenti per le materie del diritto di rifugio e della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La pronuncia ha poi escluso, sulla base di più fonti di informazione, che in Turchia sussista, nel periodo attuale, una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata.

Quanto alla materia della protezione umanitaria, il provvedimento ha rilevato che la “vicenda personale del richiedente non presenta cause di inclusione”: la situazione di questi risulta connotata, anzi, dalla mancanza di uno stabile inserimento nella realtà socio lavorativa in Italia e pure dalla mancanza di un qualsiasi stabile legame affettivo o relazionale.

3.- Avverso questo provvedimento M.A. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente rimprovera al Tribunale: (i) col primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 perché il Collegio, nonostante la richiesta specificamente formulata dal ricorrente, ha stabilito, con apposito decreto, che “non si procederà all’audizione del richiedente anche qualora questi compaia personalmente, salvo che si siano verificati fatti nuovi dopo il deposito del ricorso”; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 2697 c.c. per non avere ritenuto credibile la narrazione del richiedente; (iii) col terzo motivo, la violazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 in relazione agli persecutori patiti dal ricorrente (torture durante la detenzione; reazioni del governo ***** a seguito del tentato colpo di stato di F.G.); (iv) col quarto motivo, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 con riferimento al rischio di subire la condanna a morte ovvero la tortura o altro trattamento degradante o inumano; (v) col quinto motivo, la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., per avere considerato in termini comparativi la situazione del richiedente nel Paese di origine e quella ormai raggiunta in Italia.

5.- Il ricorso è inammissibile.

5.1.- Quanto al primo motivo, va osservato quanto segue.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, “laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell’istante innanzi al Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell’udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a)”. E ha altresì precisato che, in una simile evenienza, la nullità, che affetta il decreto, è “a rilevanza c.d. variabile e, pertanto, soggetta all’art. 157 c.p.c., comma 2, sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione” (cfr. Cass., 16 novembre 2020, n. 25943).

Il ricorrente non indica né i termini, né gli atti con cui in ipotesi avrebbe sollevato l’eccezione in discorso nel contesto del procedimento di merito.

5.2.- In relazione al secondo motivo, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di (non) credibilità della narrazione del ricorrente, circa le ragioni del suo espatrio, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass., 16 dicembre 2020, n. 28782).

D’altra parte, la valutazione di non credibilità fornita dal giudice milanese appare oggettivamente ragionevole. Come mostrano, se non altro, le osservazioni ivi svolte a proposito dei rapporti correnti tra E. e F.G. fino al 2013 (sopra, n. 2, nel primo capoverso). Il motivo di ricorso trascura del tutto di prendere in considerazione questo tema, pur in sé stesso assorbente.

5.3.- Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso, è da osservare che la compiuta valutazione di non credibilità del racconto del richiedente importa che il giudice del merito non debba svolgere ulteriori approfondimenti in punto di diritto di rifugio e di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) (cfr., per tutte, Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).

5.4.- Il quinto motivo, dedicato al tema della protezione umanitaria, si compone di enunciati solo generici. Nei fatti, esso assume che il richiedente ha raggiunto un “buon livello di inserimento sociale in Italia”, senza peraltro indicare circostanze diverse da quella – affatto generica – data dall'”avere” egli “seguito un virtuoso percorso di alfabetizzazione e di formazione professionale”.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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