LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4827-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO, rappresentata e difesa dagli avvocati ARMANDO REGINA, MICHELE DI BARI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAPURSO;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 243/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata l’08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
M.M. ha evocato in giudizio il Comune di Trani di fronte al Tribunale di Trani, chiedendo di accertare e dichiarare l’occupazione abusiva e la irreversibile trasformazione di due aree di sua proprietà in cui era stata realizzata una piazzetta ad uso pubblico, e conseguentemente di condannare il Comune al risarcimento dei danni;
il Comune di Trani ha chiesto il rigetto della domanda;
il Tribunale, esperita c.t.u., con sentenza del 10/12/2013 ha qualificato la fattispecie come occupazione usurpativa, ha preso atto della mancanza di una irreversibile trasformazione dell’area, della disponibilità del Comune a restituirla e della domanda dell’attrice di reintegrazione in forma specifica; ha quindi condannato il Comune al pagamento di un risarcimento di Euro 62.138,64 a titolo di risarcimento dei danni ed a apporre a sue spese i termini di confine mediante recinzione, oltre al rimborso delle spese di lite e di c.t.u.;
con sentenza del 8/2/2018 la Corte di appello di Bari ha accolto l’appello del Comune e ha rigettato la domanda di M.M., condannandola alla restituzione di tutte le somme incassate in forza della sentenza di primo grado, compensando le spese del doppio grado di giudizio e ponendo a carico dell’attrice le spese di c.t.u.;
avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione M.M. con atto notificato il 31/1/2019, svolgendo quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 2/4/2019 il Comune di Trani chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le rispettive difese;
la ricorrente ha prodotto altresì atto di denuncia -querela contro ignoti da essa presentato il 16/12/2019 alla Polizia di Stato di Corato relativamente al reato di cui all’art. 633 c.p.;
ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e lamenta l’errore percettivo commesso dalla Corte barese allorchè ha ritenuto che i micro-suoli in discussione fossero porzioni residue di aree lottizzate ed interamente edificate, in totale stato di abbandono, sebbene ne avesse sollecitato alla proprietaria la pulizia e la manutenzione e quindi nell’inerzia prolungata della proprietaria;
il primo motivo appare inammissibile, perchè, sia pur deducendo un error in procedendo e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e contraddittoriamente presupponendo un “errore di percezione”, la ricorrente censura in realtà l’attività di valutazione delle prove compiuta dal Giudice del merito;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – 1, n. 1229 del 17/01/2019, Rv. 652671 – 01);
mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Sez. L, n. 27033 del 24/10/2018, Rv. 651251 – 01; Sez. 6 – L, n. 19293 del 19/07/2018, Rv. 650202 – 01; Sez. 3, n. 9356 del 12/04/2017, Rv. 644001 – 01);
nella fattispecie la ricorrente non censura in realtà un errore percettivo ma mette in discussione la valutazione delle prove compiuta dalla Corte di appello, ponendo inoltre l’accento su alcune discrasie estranee alla reale ratio decidendi del provvedimento impugnato (i suoli di cui si discute non erano residui di altre lottizzazioni, nè erano interessati daun precedente intervento edilizio; erano edificabili; il Sindaco aveva chiesto con la nota n. 24718 l’autorizzazione all’accesso temporaneo alla proprietà privata, senza contestare uno stato di abbandono tale da legittimare l’intervento per ragioni di igiene pubblica e non aveva contestato alcun profilo colposo nei comportamenti della proprietaria);
gli elementi su cui la ricorrente prospetta il preteso errore percettivo (residualità dei terreni da precedente lottizzazione, condizione di edificabilità, stato di abbandono, precedenti solleciti infruttuosi), non risultano infatti decisivi alla luce della ratio della sentenza impugnata;
questa infatti, ritenuti previamente inconferenti gli argomenti in chiave di opportunità (in termini soggettivistici di anacronismo e anti-esteticità) espressi dal Consulente tecnico, ha escluso che l’area fosse stata irreversibilmente trasformata per effetto degli interventi attuati dal Comune (pavimentazione di alcune porzioni, copertura a prato di altre, realizzazione di muretti bassi che fungono da sedute e gradini di collegamento con la strada, installazione di lampioni e collocazione di una balaustra protettiva), ritenuti perfettamente compatibili con la dichiarata disponibilità alla restituzione dei suoli alla proprietaria, non essenziali al passaggio e agevolmente suscettibili di sottrazione all’uso pubblico;
la Corte di appello, inoltre, ha ritenuto che l’irreversibile trasformazione dell’area non fosse neppur configurabile in senso tecnico-giuridico in difetto di preventivo spossessamento della proprietaria, concretamente escluso dalla preventiva richiesta del Comune alla sig.ra M. dell’autorizzazione a bonificare l’area;
la Corte di appello ha anche aggiunto che l’acquisizione dell’area non potrebbe in alcun modo essere imposta al Comune;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e lamenta l’errore percettivo della Corte barese allorchè ha erroneamente individuato il contenuto di prove oggettive acquisite agli atti del processo (e cioè: la comparsa di risposta e l’atto di appello del Comune di Trani e la relazione di c.t.u. del marzo 2017 dell’ing. G.), negando così l’avvenuta irreversibile trasformazione dei suoli privati in piazzetta pubblica da parte del Comune; anche in questo caso la ricorrente deduce error in procedendo e violazione dell’art. 115 c.p.c. e presuppone un errore di percezione, ma in realtà censura inammissibilmente la valutazione delle prove compiuta dal Giudice del merito quanto al giudizio di fatto, negativamente espresso, circa la configurabilità di una irreversibile trasformazione pubblicistica del bene, mentre le valutazioni del Consulente d’ufficio sono state esaminate e disattese, come era suo potere, dal Giudice del merito;
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e lamenta l’errore percettivo della Corte barese allorchè ha erroneamente valutato le prove acquisite, ritenendo che i suoli dopo l’irreversibile trasformazione non fossero stati oggetto di spossessamento da parte del Comune in danno alla proprietaria e non fossero pertanto restituibili;
anche in questo caso la ricorrente, deducendo error in procedendo e violazione dell’art. 115 c.p.c., censura inammissibilmente la valutazione delle prove compiuta dal Giudice del merito quanto al giudizio di fatto circa l’avvenuto spossessamento del bene;
la censura, per giunta, non è decisiva e comunque non affronta e non confuta la ragione per cui la Corte di appello ha escluso lo spossessamento, ossia il fatto che il Comune era intervenuto sui luoghi solo dopo aver chiesto e ottenuto il consenso della proprietaria;
con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta il vizio di ultrapetizione commesso dalla Corte ritenendo che l’attrice avesse proposto una domanda di restituzione dei suoli, avendo essa solamente preso atto nelle sue conclusioni definitive dell’invito del Comune a riprendersi il possesso delle aree abusivamente occupate e trasformate;
il motivo, volto a lamentare erronea supposizione di una domanda della ricorrente, appare contraddittorio perchè la stessa ricorrente riconosce di aver introdotto la domanda in questione, sia pure in conseguenza di un invito rivoltole dal Comune a riprendersi il possesso esclusivo delle aree in questione, mentre la Corte di appello ha rigettato la domanda della sig.ra M. coerentemente con la propria valutazione di assenza di spossessamento del bene;
inoltre la Corte di appello ha fatto riferimento alla domanda introdotta già con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e la ricorrente comunque riconosce che nelle proprie conclusioni aveva preso atto dell’invito del Comune a rioccupare le aree in questione e l’aveva accolto, concludendo espressamente sub c) per la condanna del Comune di Trani a restituire le aree in favore dell’attrice, previa apposizione dei termini di confine e loro delimitazione, autorizzando l’attrice alla loro recinzione;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 3.500,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021