LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28856/2017 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4543/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 4583/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza dell’8 giugno 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava l’opposizione proposta da Telecom S.p.A. al decreto ingiuntivo ottenuto da M.A. per il pagamento della retribuzione per il mese di marzo 2012 che l’attore assumeva dovuta dalla Società per effetto della declaratoria giudiziale di nullità del trasferimento di ramo d’azienda disposto dalla Telecom S.p.A. in favore della TNT Logistics Italia Spa (ora Ceva Loogistic s.p.a) e della conseguente cessione alla medesima del contratto di lavoro in essere con l’istante;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto irrilevante il verbale di conciliazione sottoscritto tra la M. e la Società cessionaria relativo ai giudizi pendenti tra loro per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla M., irrilevante la stessa cessazione del rapporto, inefficace nei confronti della M. la cessione del ramo d’azienda e perdurante il rapporto di lavoro tra le parti, sussistente a carico della Telecom S.p.A. l’obbligazione relativa al credito azionatoida qualificarsi risarcitoria anche in considerazione della mancata prestazione da parte della M. nei confronti di entrambe le Società per essere stata licenziata dalla cessionaria, inconfigurabile, pertanto, l’aliunde perceptum;
– per la cassazione di tale decisione ricorre la Telecom S.p.A., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, M.A.;
– che la controricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2126 c.c., lamenta la non conformità a diritto della ritenuta irrilevanza delle vicende che hanno riguardato il rapporto della M. con la Società cessionaria del ramo d’azienda fondata, a detta della Società ricorrente, sul presupposto giuridicamente inesatto della negazione dell’unicità del rapporto di lavoro ceduto;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c., imputa alla Corte territoriale la ritenuta irrilevanza del giudicato esterno formatosi a seguito della pronunzia resa dal Tribunale di Napoli di accoglimento della domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla medesima M. dalla Ceva Logistic S.p.A. con applicazione della sanzione della reintegrazione e del risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrai nonché della successiva conciliazione, giudicato che, viceversa, a detta della Società ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi tale da incidere sul credito azionato in termini tali da escluderne la sussistenza per essere l’importo relativo già oggetto della pretesa creditoria vantata in virtù della richiamata decisione nei confronti della Ceva Logistic S.p.A..
nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, è prospettata in relazione allo scostamento tra il chiesto e pronunciato che la sentenza medesima fa registrare laddove la Corte territoriale giunge, a detta della Società ricorrente, a trasmutare l’azione proposta, assumendo essere la domanda diretta, non secondo quanto prospettato, al pagamento della retribuzione ma al risarcimento del danno;
che, con il quarto motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1223,1256,1453,1463 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia diretta al riconoscimento del danno differenziale assunta dalla Corte territoriale sulla base dell’erroneo presupposto della non detraibilità a titolo di aliunde perceptum dell’incentivo all’esodo percepito dalla M.;
che con il quinto motivo la Società ricorrente deduce la violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c., nonché degli artt. 1223 e 1227, imputando alla Corte territoriale gli errores in procedendo dati dalla mancata ammissione dell’ordine di esibizione di documentazione relativa ai redditi della M. e dal mancato accertamento dell’aliunde percipiendum, ovvero dell’aver la M. tenuto una condotta coerente con l’obbligo di contenere il pregiudizio arrecatole dall’illegittimo comportamento della controparte;
che i primi quattro motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, essendo ciascuno di esse volto a censurare i capi della sentenza con i quali la Corte territoriale ha escluso la rilevanza delle vicende relative al rapporto di lavoro della M. con la Società cessionaria e ciò con riferimento tanto alla cessazione del rapporto quanto alle erogazioni seguite per effetto della stessa, devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento di recente invalso nella giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 17784 del 3 luglio 2019, che, nel fissare il seguente principio di diritto “In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione da parte di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente, che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” perviene al disconoscimento della tesi per cui quella soluzione sconterebbe una indebita duplicazione di retribuzione a fronte di un’unica attività prestata dal lavoratore, il quale così finirebbe per conseguire una locupletazione non dovuta; disconoscimento questo che muove dall’affermazione, maturata a seguito dell’adesione al principio accolto nella sentenza n. 2990/2018, cui la Corte costituzionale con la pronunzia n. 29 del 28 febbraio 2019 ha riconosciuto valore di diritto vivente, della natura retributiva e non più risarcitoria dei crediti maturati dal lavoratore nei confronti dell’impresa cedente dopo la sentenza dichiarativa dell’inefficacia, illegittimità o inopponibilità al lavoratore medesimo della cessione di ramo d’azienda” inoltre tenuto conto del dato per cui, una volta escluso il titolo risarcitorio del pagamento richiesto dal lavoratore, non troverebbe applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dal risarcimento dovuto, dell’aliunde perceptum, approda alla soluzione negativa del problema del se dalle retribuzioni dovute al lavoratore dal datore di lavoro che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, sia detraibile quanto il lavoratore medesimo nello stesso periodo abbia percepito, parimenti a titolo di retribuzione, per l’attività dell’imprenditore già cessionario, dichiarata giudizialmente la non dipendente ceduto;
che, di contro, il quinto motivo si prestata alle dipendenze ma non più tale, una volta opponibilità della cessione al rivela inammissibile dovendosi ritenere che piuttosto che gli errores in procedendo qui addebitati alla Corte territoriale si miri a contestare l’apprezzamento da parte della Corte medesima delle relative richieste istruttorie quali mezzi probatori meramente esplorativi avanzati per mero tuziorismo, senza contare che l’eccezione relativa all’aliunde perceptum riguardava un periodo antecedente a quello cui aveva a riferimento il credito azionato e che l’aliunde percipiendum non poteva ritenersi rilevante a soli tre mesi dal licenziamento intimato alla M. il 23.11.2011 che il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese in ragione del consolidamento successivo, rispetto al ricorso medesimo dell’orientamento interpretativo accolto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021
Codice Civile > Articolo 1206 - Condizioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1207 - Effetti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1217 - Obbligazioni di fare | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1453 - Risolubilita' del contratto per inadempimento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1463 - Impossibilita' totale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2020 - Leggi speciali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2909 - Cosa giudicata | Codice Civile