Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19535 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2510-2020 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, SEZIONE DI MONZA E DELLA BRIANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9486/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/12/2019 R.G.N. 38661/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 4 dicembre 2019, il Tribunale di Milano rigettava le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte da G.E., cittadino *****;

2. esclusa la necessità di una nuova audizione per la completezza dei dati raccolti, esso negava, come già la Commissione Territoriale, la credibilità del richiedente, per l’estrema genericità ed incoerenza del suo racconto, privo di alcun dettaglio e con profili contraddittori. Egli riferiva, infatti, di essere fuggito dalla ***** per timore delle minacce del padre, che aveva scoperto nel 2013 far parte di una setta segreta chiamata ***** (di cui era soltanto in grado di affermare che “fanno dei riti e usano le persone per fare soldi”), il quale aveva subordinato l’aiuto economico richiestogli all’ingresso in essa del figlio, che aveva rifiutato per essere di religione cristiana; pertanto dopo uno scontro con il padre, con il quale aveva tuttavia continuato a vivere per un paio d’anni, egli decideva di lasciare il Paese nel marzo 2016, arrivando in Italia nel settembre 2016, dopo aver attraversato Niger e Libia;

3. dall’accertata non credibilità il Tribunale traeva la carenza di prova in ordine ai requisiti propri di ogni misura di protezione, partitamente illustrati: tanto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche alla luce delle informazioni assunte da fonti internazionali in ordine alla situazione generale della ***** (interessata da una violenza indiscriminata per la presenza del gruppo terroristico di matrice religiosa ***** in zone, quelle settentrionali e del nord-est, diverse dall'*****, di provenienza del richiedente, non segnalato dalle fonti ufficiali internazionali consultate, debitamente specificate, per l’esistenza di conflitti armati in corso), tanto di quella umanitaria, in assenza di indicazione delle condizioni di vulnerabilità, né risultando particolarmente integrato, anche in via comparativa con il proprio Paese, nel tessuto sociale italiano, per avere svolto le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, non valutabili ai fini di un radicamento;

4. con atto notificato il 3 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce erronea, carente e contraddittoria motivazione ed errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14,10,16 d.lg. cit., per l’erronea negazione della protezione sussidiaria, in difetto di istruttoria d’ufficio in ordine alla situazione di violenza indiscriminata riguardante la *****, in conseguenza del conflitto armato tra il gruppo terroristico islamico ***** e le forze di polizia e l’esercito e dei conseguenti riflessi per gli sfollamenti massici dagli stati nord-orientali verso quelli meridionali, con problemi assai critici di convivenza ampiamente diffusi (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il Tribunale ha accertato l’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata in *****, riconducibile alla formazione terroristica di matrice religiosa *****, collocata nella parte settentrionale del Paese (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1268; Cass. 5 novembre 2018, n. 28119; Cass. 7 novembre 2018, n. 28433; Cass. 15 maggio 2019, n. 13088; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5293), esplicitamente esclusa in riferimento puntuale alla regione di provenienza del richiedente *****, sulla base di informazioni attendibili, in quanto provenienti da fonti ufficiali (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), aggiornate (l’ultima di gennaio 2019 e le due precedenti del 2018), specificamente indicate (a pg. 10 del decreto) e pertinenti (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999), in esatto adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.1. il ricorrente si è limitato ad una mera contestazione dell’accertamento di inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella propria zona di provenienza, in base ad informazioni né più aggiornate, né più attendibili (tratte dal sito del Ministero degli esteri, *****, avente essenziale finalità informativa sulle condizioni di viaggio nei Paesi stranieri; da un rapporto di Amnesty International, tuttavia privo di indicazione di data; da articoli di giornale), prive del necessario carattere di ufficialità prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, secondo cui ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Origin Information), come ritenuto dall’interpretazione giurisprudenziale di legittimità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), o comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253): in ogni caso sempre riguardante la presenza del gruppo terroristico *****, nella sua collocazione indiscussa nella parte settentrionale della *****;

4. il ricorrente deduce violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con L. 881/1997) in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32, per la negata concessione della protezione umanitaria, a causa della mancata valorizzazione del percorso di integrazione socio-lavorativa del richiedente, attraverso attività di volontariato al servizio della comunità, senza considerazione delle situazioni di vulnerabilità alla stregua di un catalogo aperto, in particolare consistenti, nel caso di specie, nella realtà attuale sociale e politica, di mancata tutela dei diritti umani fondamentali del Paese d’origine, pure afflitta da una situazione tale di povertà interessante il 60% della popolazione, sotto la soglia minima; neppure avendo il Tribunale tenuto conto delle sofferenze patite nel periodo vissuto in Libia (secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. esso consiste in una contestazione della valutazione giudiziale di generica allegazione della condizione di vulnerabilità del richiedente, neppure obiettivamente riscontrata, prospettata in una “assenza di mezzi personali e patrimoniali sufficienti nonché nello stato di salute” (al penultimo capoverso di pg. 11 e al primo periodo di pg. 12 del decreto) e di un percorso di volontariato, consistente in attività organizzate dai centri di accoglienza, stimato come non indicativo di un suo radicamento in Italia (al quart’ultimo capoverso di pg. 12 del decreto): insindacabile in sede di legittimità, siccome congruamente argomentata;

6.1. il ricorrente ha inoltre introdotto profili (quali la situazione di collocazione della maggioranza della popolazione ***** al di sotto della soglia di povertà e del riflesso delle sofferenze patite ne periodo trascorso in Libia) di assoluta novità, implicanti un accertamento in fatto, non trattati dal decreto impugnato, né avendone egli dedotto l’allegazione davanti al giudice di merito, con indicazione degli atti nei quali ciò abbia fatto, indeducibili in sede di legittimità (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);

6.2. in ogni caso, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide; potendo tuttavia il paese di transito rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861; Cass. 6 dicembre 2018, 31676; Cass. 5 giugno 2020, n. 10835);

7. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 3 CEDU, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, per la mancata applicazione del principio di non respingimento (non refoulement) del cittadino che si trovi esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, non affatto valutata dal Tribunale (terzo motivo);

8. anch’esso è inammissibile;

9. il principio invocato è collegato al diritto di asilo, interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, per effetto della esaustiva normativa contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (Cass. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176);

9.1. inoltre, esso riguarda specificamente la diversa materia dei provvedimenti di espulsione di competenza amministrativa, qui non in discussione, in essa introducendo, in sede di opposizione alla misura espulsiva, una misura umanitaria (specificamente regolata tra le diverse di protezione internazionale, già oggetto del precedente mezzo scrutinato) a carattere negativo, conferente al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3898; Cass. 8 aprile 2019, n 9762; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3875; Cass. 31 dicembre 2020, n. 29971);

10. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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