LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5801-2020 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SALVIATI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BADIA DI CAVA, 62, presso lo studio dell’avvocato FABIO BALLARINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1017/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. M.C. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza 5 luglio 2019, n. 1017/2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Genova, che ha respinto l’appello avanzato dal medesimo M.C. contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 26 luglio 2017 del Tribunale di Genova.
2. Resiste con controricorso il Condominio via Vittorino Era n. 10, Genova.
3. Il giudizio è stato introdotto dal Condominio *****, Genova, per sentir accertare in capo al convenuto M.C. la qualità di erede del defunto padre M.E., e dunque di proprietario per acquisto iure successionis di porzioni immobiliari comprese nell’edificio *****, Genova. Tali porzioni di provenienza ereditaria erano state oggetto di pignoramento nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dal Condominio *****. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova, poiché non risultava trascritta l’accettazione dell’eredità a cura dell’erede-debitore esecutato, prima di disporre la vendita, aveva richiesto di procedere alla trascrizione dell’atto comportante accettazione tacita dell’eredità, al quale fine il Condominio procedente aveva domandato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 20 aprile 2017, l’accertamento giudiziale dell’acquisto della qualità di erede.
4. La Corte d’appello, nel rigettare il gravame di M.C. contro l’ordinanza resa il 26 luglio 2017 dal Tribunale di Genova, la quale aveva accolto la domanda del Condominio *****, ha affermato che: a) non sussistesse l’obbligo di mediazione finalizzata alla conciliazione, ricorrendo l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, lett. d; b) non potesse dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto al Condominio occorreva conseguire un documento trascrivibile; c) non vi fosse ragione per compensare le spese di primo grado, essendo M.E. soccombente su tutti i punti di causa.
5. Il primo motivo del ricorso di M.E. denuncia la violazione e falsa applicazione della “norma di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010”.
Il secondo motivo del ricorso di M.E. denuncia in rubrica la “violazione e falsa applicazione dell’art. 485 c.p.c.”, facendo poi riferimento nell’esposizione della censura all’art. 485 c.c., per essersi già perfezionata l’accettazione tacita dell’eredità.
Il terzo motivo del ricorso di M.E. allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione alla mancata compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
5. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
6. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto neppure si riferisce specificamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, né indica quale sia la norma di diritto che si assume violata. La Corte d’appello di Genova ha affermato che ricorresse l’ipotesi di esonero dal necessario esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 4, lett. d (rectius: lettera e), del relativo ai “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata”, quale quello in esame. Il ricorrente non considera minimamente tale argomentazione decisoria della sentenza della Corte di Genova, la quale pure poggia su un espresso riferimento normativo, limitandosi a richiamare in premessa genericamente “le argomentazioni articolate dal precedente difensore nella fase di appello”.
7. Anche il secondo motivo di ricorso è del tutto carente di riferibilità alla decisione impugnata, ed è perciò inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ne’ è conferente la dissertazione che il ricorrente fa sulla superfluità del processo, stante comunque l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità. Il secondo motivo di ricorso è del tutto privo di fondamento, ove si consideri che:
a) spetta al giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente o fatta integrare dal giudice stesso, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., commi 2 e 3. Da tale documentazione deve risultare altresì la trascrizione di un titolo di acquisto dell’immobile in favore del debitore esecutato;
b) qualora, peraltro, sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, sempre però che esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni a gli effetti dell’art. 2650 c.c., comma 2. Qualora, invece, il chiamato all’eredità, come avvenuto nella specie, abbia compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile ai sensi dell’art. 2648 c.c., perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza (Cass. Sez. 3, 26/05/2014, n. 11638);
8. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è del pari inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendo uniforme l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329).
9. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021
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