LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6798/2018 proposto da:
S.S., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SCUDERI;
– ricorrenti –
contro
EDILFADE SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato LILIA GRENGA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7587/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M,. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda qui in esame può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Tivoli, accogliendo la domanda di S.S. e T.F., avanzata nei confronti della s.r.l. Edil Fade, dichiarò la nullità del contratto stipulato in data 1/8/2011 e successiva integrazione del 3/7/2013 per avere la società conferito in comproprietà agli esponenti uno stacco di terreno che non era in proprietà di essa venditrice, condannando la convenuta a restituire la somma di Euro 134.500,00 corrisposta dagli attori;
– la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’impugnazione della società, essendo consentita dall’art. 1478 c.c., la vendita di cosa altrui, escluse versarsi in ipotesi di nullità e, in assenza di tempestiva domanda di risoluzione per inadempimento (l’appellante, in effetti, non si sarebbe attivata con la dovuta diligenza per acquisire il bene dai proprietari), rigettò la domanda;
che avverso la sentenza d’appello ricorrono gli appellati sulla base di cinque motivi e successiva memoria, che la Edilfade resiste con controricorso e che il Procuratore generale ha concluso per iscritto;
ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1478 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché “erronea valutazione degli elementi di prova” e illogicità della motivazione, assumendo che la Corte romana aveva errato nel qualificare il contratto come di compravendita di cosa altrui evidenziando quanto segue:
– tra le parti non era intercorso un contratto di vendita di cosa altrui, in quanto scopo del negozio non era quello di trasferire la proprietà, ma di dar vita a “un’iniziativa immobiliare da realizzarsi sul terreno di cui la Edilfade s.r.l. si era procurata (rectius: era in procinto di procurarsi) la proprietà”, anche attraverso il contributo finanziario dei ricorrenti, tanto che costoro si erano impegnati a versare il 50% del valore del terreno; operazione che avrebbe dovuto portare alla progettazione ed edificazione d’un immobile, della vendita delle singole unità e, infine, al recupero dell’investimento, maggiorato della metà degli utili conseguiti; tutto ciò trovava riscontro nel fatto che l’acquisto del terreno dai proprietari avrebbe importato una spesa di Euro 250.000,00, nel mentre le parti contraenti del negozio di cui qui si discute avevano fissato il corrispettivo in Euro 300.000,00, somma della quale gli esponenti si erano obbligati a versare la metà; il Tribunale aveva correttamente dichiarato la nullità della causa negoziale;
considerato che la doglianza è priva di fondamento e in parte inammissibile, valendo le osservazioni che seguono:
a) dallo stralcio della sentenza di primo grado riportato da quella d’appello si legge che il Giudice di primo grado aveva affermato “l’assoluta nullità della scrittura privata (…) non potendo la società venditrice conferire agli attori la comproprietà di beni di cui la stessa Edil Fade srl non aveva ancora acquisito la proprietà”;
b) ciò premesso, quali che fossero state le intenzioni (i motivi) delle parti, il negozio stipulato risulta essere stato correttamente inquadrato dalla Corte di Roma nel paradigma dell’art. 1478 c.c.;
c) peraltro, non è dato comprendere per quale ragione, a voler seguire la costruzione dei ricorrenti, quell’accordo negoziale, finalizzato allo sfruttamento edilizio dell’area, avrebbe dovuto considerarsi nullo, ragione che neppure viene adombrata;
d) ovviamente, è appena il caso di soggiungere che non sussiste il denunziato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte di secondo grado reso compiuta motivazione;
ritenuto che con il secondo motivo i ricorrenti allegano violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché “erroneità delle risultanze di causa” e illogicità della motivazione, assumendo che:
– gli esponenti avevano adito il Tribunale, dopo aver vanamente inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., proponendo una “domanda di restituzione”;
– la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto la colpevole inerzia della Edilfade nell’acquisire il terreno, aveva escluso potersi pronunciare la risoluzione per inadempimento, mancando la relativa domanda;
– la volontà risolutoria, per contro, avrebbe dovuto ricavarsi implicitamente dal contenuto di altra domanda, eccezione o richiesta, che la presupponga, domanda che qui avrebbe dovuto essere individuata in quella restitutoria;
considerato che la doglianza merita di essere accolta, invero:
– questa Corte ha avuto modo di reiteratamente affermare che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (Sez. 6, n. 24947, 23/10/2017, Rv. 646052 – nel caso richiamato la domanda di risoluzione per grave inadempimento è stata ricavata da quella di restituzione -; conf., ex multis, Cass. nn. 21113/2013, 21230/2009);
– si apprende dalla sentenza della Corte d’appello che gli odierni ricorrenti avevano citato in giudizio la Edilfade narrando che: “nel mese di luglio 2011 la Edil Fade s.r.l. aveva stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto un appezzamento di terreno sul quale avrebbe dovuto edificare degli immobili; in data 1908/2011 gli attori avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale la Edil Fade s.r.l. li aveva riconosciuti comproprietari al 50% del terreno oggetto del preliminare e costoro si erano impegnati a versare la metà del prezzo di acquisto, erogando, nel corso del tempo, la somma di Euro 134.500,00; avevano poi appreso che il contratto definitivo di acquisto non era stato concluso e che era stato avviato un contenzioso contro i promittenti venditori. Tanto esposto, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 134.500,00”;
– la Corte di Roma esclude potersi configurare una domanda di risoluzione per inadempimento per la ragione che una tale domanda non risulta essere stata ritualmente avanzata, senza, tuttavia, farsi carico del principio di diritto sopra richiamato, che le avrebbe imposto di verificare se una tale domanda potesse reputarsi implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione; nella specie precipuamente prendendo in esame la narrazione della vicenda complessiva: i ricorrenti avevano esposto al giudice di primo grado di aver corrisposto una somma di denaro per la comproprietà di uno stacco di terreno, mai conseguita e di una tale somma avevano chiesto, perciò, la restituzione, nel mentre l’erronea declaratoria di nullità del contratto si deve alla determinazione officiosa del Tribunale;
ritenuto che il terzo, il quarto e il quinto motivo, con it quale’ i ricorrenti lamentano, rispettivamente, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che gli appellati all’udienza del 13/9/2017 avevano depositato la sentenza n. 1156/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli, riguardante la domanda, ex art. 2932 c.c., avanzata dalla Edilfade nei confronti dei promittenti venditori dello stacco di terreno di cui si discute, sentenza che aveva risolto il contratto preliminare, ponendo così la società predetta nell’impossibilità di adempiere nei confronti dei ricorrenti; illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere affermato la piena validità del contratto; illogicità e contraddittorietà della sentenza per avere condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo;
considerato che in ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio di giorno 3 febbraio 2021, e, a seguito di riconvocazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021
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Codice Civile > Articolo 1478 - Vendita di cosa altrui | Codice Civile
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