LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22745-2019 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA N. 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11846/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
T.G. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 11846 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che:
– aveva intimato precetto alla s.p.a. MPS sulla base di un assegno circolare non trasferibile;
– la società precettata si era opposta deducendo, per quanto qui ancora rileva, la mancata trascrizione integrale del titolo e la mancata attestazione di conformità dello stesso, ad opera dell’ufficiale giudiziario;
– il Tribunale, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., l’accoglieva per come formulata;
resiste con controricorso MPS, s.p.a.;
le parti hanno depositato memorie.
RITENUTO
che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 480 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, art. 2917 cod. civ., R.D. n. 1669 del 1933, art. 63, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era sufficiente la trascrizione degli elementi essenziali del titolo, e, ciò posto, non era di conseguenza necessaria l’attestazione di formale conformità dell’Ufficiale giudiziario;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo in relazione alla valutazione della validità della procura di parte ricorrente, alla luce del rinvio alle Sezioni Unite disposto dal Primo Presidente sulla questione rimessa con O.I., 08/04/2021, n. 9358 (specie quesito c).
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021