Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19601 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29007-2019 proposto da:

S.A., in qualità di amministratore di sostegno del Sig. S.L., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato BRUNO BARBIERI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA MONTUORO, NADIA ZANONI, ANTONELLA TRENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti S.A. impugna l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Bologna, rigettandone l’appello, ha respinto l’opposizione del medesimo all’ingiunzione di pagamento notificatagli dal Comune di Bologna ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i servizi di mensa e di trasporto fruiti dallo S. in occasione della sua frequenza presso il centro diurno per disabili gestito dal Comune; e ciò sul presupposto, contestato dall’opponente e già smentito dal TAR Emilia Romagna con sentenza 637/2017, che nella determinazione della capacità economica rilevante ai fini della partecipazione alla spese del soggetto ammesso a fruire dei detti servizi, giusta la previsione a tal fine recata dalla L.R. Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2, art. 49, comma 3, lett. b), si dovesse tenere conto della pensione di invalidità e dell’assegno di accompagnamento goduti dall’assistito.

Il mezzo proposto si avvale di un solo motivo, subordinatamente al quale si solleva questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 2 del 2003, art. 49.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

PQM

Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla I Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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