Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19602 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13172-2018 proposto da:

P.A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4543/2016 del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

l’avv. P.A. ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di ***** s.r.l., lo ha ammesso al concorso in relazione a maturati compensi professionali escludendo però la prededuzione;

la causa è stata avviata alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità del ricorso;

devesi tuttavia disporre il rinvio a nuovo ruolo, giacché con ordinanza interlocutoria n. 10885-21 della prima sezione è stata rimessa alle sezioni unite la questione di diritto sottostante la censura.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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