LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13172-2018 proposto da:
P.A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 4543/2016 del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
l’avv. P.A. ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di ***** s.r.l., lo ha ammesso al concorso in relazione a maturati compensi professionali escludendo però la prededuzione;
la causa è stata avviata alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità del ricorso;
devesi tuttavia disporre il rinvio a nuovo ruolo, giacché con ordinanza interlocutoria n. 10885-21 della prima sezione è stata rimessa alle sezioni unite la questione di diritto sottostante la censura.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021