Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19616 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33153-2019 proposto da:

R.L., in proprio e quale erede di C.P.D., C.S., quale erede di C.P.D., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERTO, rappresentate e difese dagli avvocati CORRADO CARMELO CORRENTI, GIOVANNI LA MALFA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA. SAN GIOVANNI in LATERANO 18/B, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NARDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGERO ZEBITO;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 821/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. R.L. e C.S., la prima in proprio ed in qualità di erede di C.P.D. e la seconda a titolo di erede di C.P.D., ricorrono con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal dante causa delle odierne ricorrenti.

2. C.P.D. aveva richiesto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la condanna del Comune di Milazzo e di RTI Edilter soc. coop a r.l. al risarcimento dei danni per illegittima apprensione di un terreno di proprietà (in catasto al f. *****, p.lle ***** e *****), in esito alla illegittimità della procedura espropriativa intrapresa per la realizzazione dell’asse viario di raccordo dell’autostrada *****, il porto e la città di *****, ed al pagamento delle indennità di occupazione.

La Corte di merito aveva ritenuto, per quanto ancora rileva in giudizio, la legittimazione dell’Ati, costituita da Edilter, capogruppo, ed *****, in quanto concessionaria ai sensi della L.R. n. 21 del 1985, art. 42, nella natura traslativa della concessione.

Aveva escluso quindi la legittimazione del Comune e nel resto dichiarata improcedibile l’azione nei confronti del fallimento, sopravvenuto, della società *****, pure passivamente legittimata, fermo il fallimento già intervenuto di Edilter.

2. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1292, 1294, 2043, 2055 c.c.; della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, all’art. 42; della Convenzione EDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; degli artt. 10,28 e 42 Cost., e dei “principi” di cui agli artt. 43 e 57 TUE.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere la violazione del TU n. 327 del 2001 nonché degli artt. 1292, 1294,2043,2055 c.c..

4. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1292,1294,2043,2055 c.c..

5. Con il quarto motivo la violazione degli artt. 10,28,42 e 117 Cost..

6. La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto l’esistenza di una concessione traslativa L.R. n. 21 del 1985, ex art. 42, ed aveva escluso l’esistenza tra concedente e concessionario di una responsabilità solidale rispetto al privato espropriato di fatto e quindi danneggiato in esito all’occupazione del proprio terreno, il tutto per fonti convenzionali e previsioni di norme nazionali (art. 43 TUE), e costituzionali e per il richiamo, anche, ivi contenuto alla effettività dell’indennizzo; il riferimento era sempre all’autorità titolare del potere di esproprio non delegabile o concedibile al qualsivoglia privato.

7. Dei motivi deve darsi trattazione congiunta perché connessi.

Essi sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, perché non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte che integra indirizzo consolidato, di cui i primi non sono idonei a segnare il mutamento.

In fattispecie che vedevano contrapposti privati, concessionario ed il Comune di Milazzo per gli espropri finalizzati alla realizzazione dell’opera viaria oggetto del presente giudizio, questa Corte ha infatti espressamente affermato nello scrutinare i contenuti della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 42, che attraverso la stessa, “la Regione Sicilia ha dettato una norma di carattere generale, che pone a carico del concessionario incaricato della costruzione di un’opera pubblica di particolare complessità l’obbligo di provvedere a tutte le attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità, e di consegnare l’opera completa e in grado di essere utilizzata secondo la sua destinazione. Le richiamate disposizioni normative, nel sanzionare con forza di legge l’autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell’ente beneficiario dell’opera, implicano che l’impresa appaltatrice concessionaria dell’opera assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall’esecuzione dell’opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l’ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall’impresa concessionaria (Cass. 20505 del 2010, in motivazione par. 1.2.).

Come ancora affermato in termini più generali da questa Corte “nell’ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell’Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l’azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione, restando, pertanto, obbligato al pagamento dell’indennità per l’occupazione d’urgenza dei suoli, nonché, atteso il carattere personale della responsabilità da illecito aquiliano, al risarcimento dei danni per il protrarsi “sine titulo” dell’occupazione stessa (Cass. n. 12260 del 14/06/2016; vd. Cass. n. 22523 del 28/10/2011; Cass. n. 815 del 15/01/2019; Cass. n. 33227 del 2019).

I principi indicati si saldano in modo convergente nell’affermazione che all’esito della concessione di carattere traslativo – come tale prevista da una legge che rimarchi, nella natura piena dei poteri attribuitigli, l’autonomia del concessionario legittimante la sua esclusiva legittimazione – il soggetto tenuto al pagamento delle indennità ed al risarcimento del danno verso i terzi espropriati o illecitamente privati della proprietà dei beni in forza di procedura ablativa illegittima, è il concessionario.

8. La Corte di appello di Messina ha fatto applicazione dell’indicato principio provvedendo poi a scrutinare i contenuti della convenzione intercorsa (art. 27 bis), tra concedente e concessionario rilevando negli stessi i caratteri propri della concessione traslativa, profilo quest’ultimo non contestato in ricorso dalle ricorrenti che non invocano neppure la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale che, inosservati, non consentirebbero di individuare nei primi la figura della concessione traslativa connotata dall’autonomia della posizione del concessionario.

9. Ne’ i precedenti di questa Corte indicati in ricorso (SU n. 24397 del 2007; Cass. n. 8692 del 10/04/2013) sortiscono l’effetto voluto dalle ricorrenti e quindi l’affermazione di una responsabilità solidale per illecito tra ente concedente e concessionaria non risultando in termini rispetto alla fattispecie oggetto di lite (non vertendo peraltro detti precedenti, come invece dedotto in ricorso, su giudizi cui partecipava proprio il Comune di Milazzo, ma su vicende maturate nell'*****), per una ipotesi relativa a concessione traslativa, secondo previsione di legge e applicata, per gli indicati contenuti, nella convenzione poi intercorsa tra le parti.

10. Il ricorso è conclusivamente inammissibile e le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo. Valgono nel resto quanto all’evocata curatela i contenuti di una mera litis denuntiatio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere al Comune di Milazzo le spese di lite che liquida in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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