Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19636 del 09/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.K., e J.B. alias B.J., rappresentati e difesi dall’avvocato Chiara Pernechele, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 5469/2019 del 2/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Giacomo Rocchi.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia respingeva l’appello proposto dalla difesa di S.K. e J.B. avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Venezia del 23/11/2018 e revocava il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

I due ricorrenti sono cittadini del *****.

S.K. aveva narrato di essere stato costretto ad avere rapporti sessuali con la terza moglie dello zio con cui viveva e di avere saputo che era rimasta incinta; la madre gli aveva consigliato di fuggire; il richiedente riferiva di avere timore di ritornare nel ***** perché lo zio, che lo aveva minacciato di morte, lo stava ancora cercando. Sia la Commissione Territoriale che il Tribunale, davanti al quale era stata effettuata un’ulteriore audizione, avevano ritenuto il racconto generico, poco coerente, privo di dettagli e di riferimenti e contraddittorio. Il Tribunale, in aggiunta, aveva osservato che il pericolo rappresentato – le minacce dello zio – non permettevano il riconoscimento dello status di rifugiato, considerato che la vicenda personale era ristretta all’ambito familiare e che, comunque, non emergeva il rischio effettivo di condanna a morte o esecuzione di una pena capitale o di pene o trattamento disumano o degradante. Era stata anche esclusa una situazione di conflitto generalizzato in ***** e non era stata riconosciuta una posizione di vulnerabilità del ricorrente.

J.B. aveva riferito di essere figlio di un iman ma di avere seguito un missionario cristiano che lo aveva condotto in un luogo con un gruppo di persone. La madre lo aveva avvisato che il padre era arrabbiato per la sua conversione al cristianesimo e lo aveva minacciato di morte. L’uomo, quindi, era fuggito. La Commissione Territoriale aveva ritenuto la vicenda non credibile anche perché il richiedente non si era convertito al cristianesimo, ma era rimasto musulmano. Il Tribunale aveva rilevato contraddizioni tra il racconto fatto alla Commissione e quello esposto davanti al giudice e, comunque, aveva ritenuto la versione non credibile con riferimento alla reazione del padre alla frequentazione di una scuola cristiana da parte del figlio. Anche in questo caso, peraltro, il tipo di minaccia non permetteva il riconoscimento dello status di rifugiato, trattandosi di vicenda ristretta in ambito familiare; non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria e per la protezione umanitaria in assenza di conflitto armato.

La Corte territoriale osservava che l’appellante non si confrontava con le specifiche osservazioni della sentenza di primo grado in punto di illogicità e contraddittorietà della narrazione, che la Corte condivideva. L’appellante non aveva in alcun modo integrato un quadro probatorio insufficiente, non fornendo alcun riscontro oggettivo, mentre la non credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti non permetteva una attività istruttoria.

I racconti erano contraddittori e generici, né le asserite minacce nei confronti dei richiedenti integravano una persecuzione che permetteva il riconoscimento dello status di rifugiato, non risultando nemmeno il loro ricorso alle autorità statuali, come pure era possibile.

La Corte territoriale, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), dava atto dei Report sulla situazione del ***** da cui risultava un netto miglioramento della situazione dopo la caduta del presidente Y.J., che aveva realizzato un regime repressivo. Non sussisteva, quindi, la situazione prevista dalla norma e, d’altro canto, entrambi i richiedenti avrebbero potuto rivolgersi a polizia, avvocati e apparato giudiziario.

Nemmeno la protezione umanitaria poteva essere concessa, sia per la mancanza di credibilità degli stranieri, che impediva un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva dei soggetti nel Paese di origine, sia per la mancata integrazione sociale che non era affatto dimostrata dall’attività lavorativa retribuita, essendo necessaria la prova di una effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale del Paese ospitante.

D’altro canto, la situazione attuale del ***** non permette di ritenere, di per sé, i due appellanti persone vulnerabili.

2. Ricorre per cassazione il difensore di S.K. e di J.B., deducendo, in un primo motivo, violazione di legge nella parte in cui la Corte d’appello di Venezia aveva considerato la situazione del Paese d’origine stabile sulla base di report non aggiornati.

Il ricorrente richiama una dichiarazione dell’Alto Commissariato per le Nazioni Unite sui rifugiati che smentirebbe il miglioramento della situazione in *****, che non sarebbe un paese sicuro.

In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all’affermazione della sentenza secondo cui una narrazione non credibile non può essere posta a fondamento della domanda di permesso per motivi umanitari. Al contrario, la non credibilità non esclude, di per sé, la protezione umanitaria che va, invece, correlata ad altri elementi, la condizione di vulnerabilità e l’integrazione sociale.

Al contrario, poiché la situazione in ***** non era affatto stabilizzata, il rimpatrio avrebbe compromesso il nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost.. La difesa aveva, comunque, dimostrato il percorso integrativo intrapreso dai due ricorrenti, ignorato dalla Corte territoriale; il ricorso sottolinea che dovevano essere valutati anche i tempi della giustizia.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

Nella presentazione dell’appello non vi era alcuna colpa grave: la situazione instabile in ***** aveva determinato la necessita di proseguire nel giudizio al fine di ottenere la protezione umanitaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente contrappone alle fonti in formative ufficiali menzionate dalla sentenza impugnata le notizie provenienti dall’Alto Commissariato ONU per i rifugiati il cui contenuto, peraltro – così come sintetizzato nel ricorso – non dimostra affatto l’esistenza di una situazione del Paese così come richiesta dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ai fini della protezione sussidiaria.

In effetti, è del tutto fuorviante affermare che il ***** “non è un paese sicuro”, perché non vi è coincidenza tra l’inserimento di un Pese nell’elenco dei Paesi di origine sicuri e l’insussistenza dei presupposti contemplati dalla norma citata: in effetti, perché venga conferita la protezione sussidiaria, è necessario che sussista nel Paese una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale, circostanza nemmeno dedotta dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte insegna, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Sez. 1 -, Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020, Rv. 660128 – 01).

Si tratta del caso di specie: da una parte il rischio della violazione dei diritti fondamentali conseguente al rimpatrio in ***** non può essere individualizzato alla luce della non credibilità del racconto dei ricorrenti, che non permette di conoscere effettivamente la loro condizione all’atto dell’allontanamento dal Paese di origine e quella in caso di rientro; dall’altra, il pericolo di asserita violazione dei diritti umani fondamentali è dedotto sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione alla domanda di protezione sussidiaria e, quindi, non può che essere respinto sulla base delle considerazioni già svolte per tale domanda.

La Corte territoriale, comunque, ha preso in considerazione anche il grado di integrazione sociale raggiunto dai due appellanti, escludendo un loro reale radicamento sul territorio nazionale, per il quale non è sufficiente la mera attività lavorativa. Ne’ la durata della permanenza in Italia dimostra, di per sé, che un’integrazione sociale è stata raggiunta.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La censura è inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all’interno del provvedimento di merito) anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d’impugnazione, ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. E’ escluso, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata.

4. Nulla sulle spese, essendo rimasta la parte convenuta intimata.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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