Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19638 del 09/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34761/2018 r.g. proposto da:

I.R., (c.u.i. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Mario Menghini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Pasteur n. 70;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. I.R., nativo del *****, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Roma del 12 luglio 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale: i) ritenne inattendibile il racconto dell’ I. in relazione alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese; ii) negò la protezione sussidiaria, non venendo in rilievo circostanze fattuali riconducibili alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), né essendo la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato, come poteva desumersi dalle fonti consultate e specificamente indicate; iii) rifiutò la protezione umanitaria non ravvisando, nella condizione del richiedente, una situazione di elevata vulnerabilità pure se rapportata all’eventuale rimpatrio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. 3, – Violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 “, per avere il tribunale omesso l’acquisizione di fonti precise ed aggiornate circa la situazione del Paese di provenienza del richiedente protezione ai fini della valutazione della sua domanda;

II) “Violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 17 “, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

III) “Violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”, censurandosi il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

IV) “Violazione dell’art. 3 Cost.”, non essendo stato operato il doveroso bilanciamento tra la tutela degli interessi privati di tutela dei diritti e la tutela del bene giuridico della sicurezza pubblica della Nazione.

2. In via pregiudiziale, deve essere valutata l’idoneità della procura rilasciata all’Avv. Mario Menghini a valere come procura speciale per il giudizio di legittimità.

2.1. Circa le modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire, in generale, che: a) “la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, e’, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito” (cfr. Cass. n. 18468 del 2014; Cass. n. 4069 del 2020, in motivazione); è stato altresì precisato che “il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr. Cass. n. 1205 del 2015; Cass. n. 4069 del 2020, in motivazione); b) “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità” (cfr. Cass. n. 7014 del 2017; Cass. n. 4069 del 2020, in motivazione); c) “e’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poiché l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso” (cfr. Cass. n. 1255 del 2018; Cass. n. 4069 del 2020, in motivazione); d) “e’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (cfr. Cass. n. 23381 del 2004; Cass. n. 6070 del 2005; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 4069 del 2020, in motivazione; Cass. n. 16040 del 2020; Cass. n. 905 del 2021).

2.2. Nell’odierna fattispecie, la procura all’Avv. Mario Menghini risulta conferita non in calce o a margine del ricorso, ma in un foglio separato privo di qualsivoglia riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, al decreto impugnato, o al giudizio di cassazione, essendo stato compilato con esclusivo riferimento ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito (“Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio o procedura, in ogni fase e grado, compresi gli eventuali giudizi di appello, di opposizione, di esecuzione e di quanti altri potranno avere origine, anche di natura cautelare, l’Avv. Mario Menghini, al quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre domande riconvenzionali, di conciliare, transigere, riscuotere, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, riferire e deferire giuramento decisorio, farsi sostituire, nominare procuratori, eleggere domicilio, ritirare titoli, con espressa promessa di rato e valido…”).

2.2.1. Essa, quindi, non contiene alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o “un grado” rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ma per garantire l’uniforme applicazione della legge (cfr. Cass. n. 4069 del 2020; Cass. n. 16040 del 2020; Cass. n. 905 del 2021).

3. L’odierno ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472