LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12198/2019 proposto da:
S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Pierilario Troccolo, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Questura di Udine, Utg Prefettura di Udine;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 173/2019 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 27/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 27-2-2019 il Giudice di Pace di Udine ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso di S.F., cittadino del *****, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Udine, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, emesso in data 6.11.2018 e notificato nella stessa data.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Udine e della Questura di Udine, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 24 e 25 Cost., e dell’art. 3, p. 6 e artt. 8 e 13 CEDU in relazione all’111 Cost., comma 1 e 2 e art. 113 Cost. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, circa l’avvenuta emissione di due distinti decreti di espulsione e conseguente decreto di trattenimento nel giro di soli 12 giorni nei confronti della medesima persona. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e art. 14, comma 1 in relazione all’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 159 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e per non aver esaminato, in applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., più di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla reiterazione/duplicazione del decreto di espulsione, dei conseguenti decreti di trattenimento e dell’impossibilità/difficoltà quasi insuperabile di esercitare il diritto di ricorso Violazione art. 335 c.p.c. in relazione all’art. 350 e 274 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che il decreto di espulsione è nullo perchè non intellegibile visivamente e non tradotto in lingua incomprensibile al destinatario, nonchè illegittimamente e meramente reiterato rispetto a decreto precedente emesso solo 12 giorni prima e sospeso in data 21-11-2015 dal Giudice di Pace, nell’altro giudizio, promosso in opposizione al primo decreto di espulsione. Deduce di non aver compreso, quando gli era stato notificato, che si trattava di altro decreto di espulsione rispetto al primo, emesso il 24-10-2018 e notificato il 25-10-2018, ribadisce che entrambi i decreti sono nulli per omessa traduzione nella lingua madre dello straniero e richiama, sul tema, la giurisprudenza di questa Corte. Deduce che il suo difensore solo il 3-12-2018 si rendeva conto che era stato emesso un secondo decreto di espulsione in data 6-11-2018, dato che erano difficoltose le comunicazioni con l’espellendo, il quale era stato trattenuto prima presso il c.p.R. di Bari e poi presso quello di Brindisi, ossia lontano dai suoi affetti e dal suo difensore, ed aveva rifiutato di firmare la notifica del secondo decreto e di riceverne copia. Solo a partire dalla data del 3-12-2018, in cui era stata richiesta alla Prefettura di Udine dal difensore copia del secondo decreto per poterlo impugnare, ad avviso del ricorrente poteva ritenersi computabile il termine effettivo per la decorrenza dell’opposizione al secondo decreto di espulsione. Lamenta la violazione del diritto di difesa e deduce che, anche ove volesse ritenersi che il ricorrente comprenda perfettamente la lingua italiana, il decreto era in ogni caso di difficile lettura e non intellegibile. Rileva che la motivazione del secondo decreto di espulsione è di fatto ripetitiva di quella contenuta nel primo decreto del 24-10-2018 e che, pertanto, il provvedimento era stato adottato senza una puntuale valutazione, circostanziata e personale, della situazione del ricorrente. In particolare deduce che non erano state considerate: a) la sua domanda di protezione sussidiaria (doc. 27, presentata il giorno in cui fu accompagnato alla frontiera 14.1.2019 cfr. pag.10 ricorso); b) il legame familiare con la figlia minore C., residente in Italia, ma cittadina ***** e non italiana, rimarcando che, nonostante la revoca della responsabilità genitoriale disposta nei suoi confronti dal Tribunale dei minorenni di Trieste, detto Tribunale aveva disposto una serie di incontri tra padre e figlia (doc. 24) per il recupero del rapporto genitoriale, che verrebbe definitivamente pregiudicato in caso di sua espulsione, costituendo l’allontanamento dalla figlia un trattamento inumano ex art. 8 CEDU; c) la sua non pericolosità sociale all’attualità, avendo egli ottenuto un encomio per la condotta carceraria tenuta, tale da giustificare la concessione della liberazione anticipata (doc. 29); d) l’insussistenza del rischio di fuga, non giustificabile solo in base allo stato di clandestinità. Deduce che non ha rilevanza il fatto che il primo decreto di espulsione fosse stato sospeso e non convalidato per aver il ricorrente dichiarato, contrariamente al vero a causa di erronea sua convinzione in tal senso, che la figlia era cittadina italiana. Sostiene che i due procedimenti di opposizione ai decreti di espulsione avrebbero dovuto essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., considerato che il secondo decreto era mera reiterazione del primo.
2. Il secondo motivo è così rubricato: “Nullità del rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello stato per un ricorso asseritamente tardivamente proposto, derivata da una violazione del diritto di difesa e da un errore determinato dalla nullità del decreto di espulsione opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 6, comma 2, lett. c) CEDU in relazione all’art. 111 Cost., comma 2 per disparità di trattamento tra le parti del processo nella qualifica della valenza dei termini come perentori o meramente ordinatori”. Deduce che è nulla la statuizione di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore, in relazione all’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, atteso che l’opposizione al secondo decreto di espulsione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva, anche in considerazione del fatto che il secondo decreto di trattenimento era stato notificato il 9-11-2018 e rispetto a tale data l’opposizione era tempestiva.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. S.U. n. 32725/2018). In particolare è stata affermata l’ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini in riferimento alla decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione per incolpevole decorso del termine per impugnare alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dello stesso art. 184 bis c.p.c., maggiormente rispettosa dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive (Cass. n. 177704/2010 e Cass. n. 5946/2017). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullità (non l’inesistenza) del provvedimento che, pur potendo essere fatta valere con l’opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, abbia effettivamente determinato un’ignoranza sul contenuto dell’atto tale da impedirne l’identificazione e se, medio tempore, lo straniero non abbia comunque avuto adeguata conoscenza della natura dell’espulsione e del rimedio proponibile, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione tardiva fondata sull’intervenuta nullità (Cass. n. 17908/2010).
3.2. Ciò posto, nel caso di specie, il Giudice di Pace ha rilevato la tardività dell’opposizione al decreto di espulsione emesso in data 6-11-2018 proposta dal ricorrente, facendo decorrere, a norma dell’art. 138 c.p.c., comma 2, il termine della relativa impugnazione dalla data in cui lo stesso ricorrente rifiutava di sottoscrivere la relata di notificazione avvenuta nello stesso giorno dell’emissione del provvedimento (6-11-2018), nonchè rifiutava di ricevere copia del medesimo provvedimento (così pag. n. 5 del ricorso).
Rispetto alla dirimente questione della tardività dell’opposizione la difesa del ricorrente, con argomentazioni non del tutto lineari, deduce che l’espellendo non aveva compreso trattarsi di un secondo decreto di espulsione, avendo la copia della sola relata di notifica dello stesso (pag. n. 4 ricorso), a causa del suo rifiuto di ricevere il provvedimento. Da ciò non può che discendere l’imputabilità della decadenza alla stessa parte ricorrente, in conseguenza della sua condotta nei termini precisati, perchè, per l’appunto, cagionata dal suo rifiuto di ricevere la notifica del decreto, e non da un fattore estraneo alla sua volontà, sicchè, in applicazione dei principi di diritto suesposti, non ricorrono affatto i presupposti per la rimessione in termini.
3.3. Le doglianze sulla mancata traduzione del decreto di espulsione difettano di specificità e di autosufficienza, atteso che non se ne fa menzione nell’ordinanza impugnata e il ricorrente non indica specificamente quando, come e dove ha allegato nel giudizio di merito di aver chiesto la rimessione in termini per la mancata traduzione del provvedimento e neppure precisa specificamente di avere impugnato il secondo decreto per mancata traduzione. Il ricorrente espone una sequela di fatti, in commistione, spesso confusa, con lamentate violazioni di legge, nonchè censura sotto svariati profili il decreto di espulsione, non l’ordinanza impugnata, senza specificare con chiarezza quali siano stati i motivi di impugnazione e, soprattutto, per quel che più interessa, se e per quali motivi sia stata richiesta la rimessione in termini. A ciò si aggiunga che, in base a quanto dedotto in ricorso, il precedente decreto di espulsione di data 24-10-2018, di cui pure il ricorrente lamenta la nullità per mancata traduzione, era stato tempestivamente impugnato e ne era stata disposta la sospensione dell’esecuzione (pag. n. 21 ricorso).
3.4. Poichè è infondata la censura relativa alla tempestività dell’opposizione, è precluso l’esame di tutte le altre doglianze, attinenti a svariate questioni (reiterazione illegittima del decreto espulsivo, sua inespellibilità perchè padre di una minore, violazione del diritto di difesa, sua non pericolosità sociale) che il ricorrente ripropone, invero in modo non del tutto lineare, mentre è infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 335 c.p.c., essendo le impugnazioni dirette a censurare provvedimenti distinti.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10487/2020).
I suddetti provvedimenti non sono, pertanto, immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione, che è rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della Prefettura e della Questura.
6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021