Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1970 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12522/2019 proposto da:

I.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Praticò, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona dei Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 2-10-2018 il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso di I.O., cittadino *****, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Milano, notificato in data 12-2-2018, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 lett. a) sulla base dell’ingresso irregolare dello stesso, mediante elusione dei controlli di frontiera, nel territorio dello Stato nell’anno 2015.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, e nei confronti della Prefettura di Milano.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto del coacervo normativo costituito dal D.Lgs. n. 286 del 1998 (in particolare art. 13 comma 2 e 7, art. 14, art. 19, comma 1), D.P.R. n. 394 del 1999), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 oltre al vizio di motivazione, omessa/insufficiente/apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (esporre in fatto e diritto) ovvero senza compiere alcuna disamina logica e giuridica o senza aver indicato elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in relazione alla nullità del decreto di espulsione per omessa sottoscrizione del Prefetto; travisamento dei fatti”. Deduce il ricorrente che il Giudice di Pace ha ignorato le deduzioni difensive, in particolare non ha considerato che, al momento dell’emissione del decreto espulsivo, era pendente il procedimento amministrativo per ottenere la protezione internazionale. Il ricorrente dà atto che non risultava tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego della C.T. in quanto il suo ricorso dell’aprile 2016 non era pervenuto alla Cancelleria per malfunzionamento del sistema informatico, afferma di aver presentato un secondo ricorso con istanza di rimessione in termini depositato in data 2-11-2017 e di aver comunicato con pec del 6-2-2018 alla Questura la pendenza di detto procedimento, conclusosi con provvedimento di rigetto in data 21-3-2018, ossia in data successiva al decreto di espulsione, notificato il 12-2-2018.

2. Il secondo motivo è così rubricato: “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione ovvero inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (esporre in fatto e diritto), in particolare non avendo il Giudice di merito motivato a proposito del rischio di persecuzione ex art. 19, comma 1 TU”. Ad avviso del ricorrente il Giudice di Pace ha omesso di esaminare il concreto pericolo prospettato dall’opponente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ed ha omesso di pronunciarsi sulla questione.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Occorre premettere che, nell’illustrazione del primo motivo, il ricorrente nulla deduce in ordine al vizio di nullità del decreto di espulsione per omessa sottoscrizione del Prefetto, benchè detto vizio sia indicato nella rubrica dello stesso motivo (cfr. pag. n. 9 e 10 ricorso).

3.2. Circa il dedotto effetto impeditivo dell’emissione del decreto di espulsione costituito dalla pendenza del giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, in base alla stessa esposizione di cui al ricorso risulta che, allorquando è stato notificato al ricorrente il decreto espulsivo, in data 12-2-2018, non era stata ritualmente e validamente proposta impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale di diniego della protezione internazionale. Lo stesso ricorrente, infatti, allega di non aver impugnato tempestivamente il suddetto provvedimento di diniego e di aver richiesto, successivamente alla scadenza del termine legale di impugnazione, la rimessione in termini, respinta dal Tribunale dopo la notificazione del decreto espulsivo.

Secondo gli ordinari principi di diritto processuale, l’effetto ex tunc della rimessione in termini, ossia di ripristino della situazione anteriore alla decadenza, si produce solo in caso di accoglimento della relativa istanza proposta ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Nel caso di specie, poichè l’istanza di rimessione in termini è stata rigettata e nessun effetto ripristinatorio si è verificato, non può ritenersi mai ritualmente instaurato, e quindi mai pendente, neppure nel periodo intercorso tra la presentazione dell’istanza di rimessione in termini e la decisione di rigetto della stessa, il giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, che è, pertanto, divenuto definitivo prima della notifica del decreto di espulsione perchè, per l’appunto, non impugnato tempestivamente. Ne consegue l’insussistenza del dedotto effetto ostativo all’emissione del decreto di espulsione, che non può, all’evidenza, derivare da un giudizio non ritualmente instaurato nel senso precisato.

4. Il secondo motivo è inammissibile perchè del tutto generico.

4.1. Il ricorrente non specifica minimamente, nell’illustrazione del secondo motivo (pag. n. 10 ricorso), in che termini abbia prospettato, nel giudizio di merito, il rischio di poter subire, in caso di rimpatrio, persecuzioni oppure trattamenti umani e degradanti. Anche nella parte del ricorso contenente l’esposizione dei motivi di opposizione al decreto espulsivo il ricorrente si limita a richiamare il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e a dolersi dell’omessa attivazione di poteri istruttori ufficiosi da parte del Giudice di Pace, senza indicare quali siano stati gli elementi allegati a sostegno della dedotta sua inespellibilità.

5. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e del Ministero.

6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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