Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19747 del 12/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28608-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4216/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 4216/48/2016, depositata il 5 maggio 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva in tema di società di comodo, ex L. n. 724 del 1994, art. 30, relativamente al periodo d’imposta 2012;

1.1 – il giudice del gravame ha rilevato che:

– secondo dicta giurisprudenziali, il provvedimento di diniego reso sull’interpello disapplicativo doveva ritenersi impugnabile davanti al giudice tributario;

– dovevano condividersi le conclusioni cui era pervenuta l’impugnata sentenza, – secondo la quale ricorrevano le ragioni oggettive di disapplicazione della disciplina antielusiva tenuto conto “dello stato di liquidazione che impediva di intraprendere nuove iniziative”, della “difficile collocabilità nel mercato immobiliare e delle locazioni del manufatto industriale” e delle stesse “attività di liquidatori tese a dismettere l’unico cespite residuo”, – in quanto “fino all’1/04/12, data del recesso unilaterale della promittente acquirente la società era vincolata dalla promessa di vendita dello stabilimento industriale sottoposto a condizione sospensiva risolutiva, come risulta dall’atto (allegato 16 del ricorso originario)” e, in ragione delle sue caratteristiche, veniva in rilievo un “immobile di certo non liquidabile al pari di quelli destinati ad altri usi”, la cui stessa definitiva cessione (nel 2014) andava ascritta “all’attività dei liquidatori evidentemente non del tutto inerte come invece sostiene l’appellante”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Tea S.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, agli artt. 100 e 112 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1, deducendo, in sintesi, che, avuto riguardo al suo stesso contenuto recante un mero parere in ordine alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la disapplicazione di normativa antielusiva, – il provvedimento reso sull’istanza di disapplicazione non può ritenersi autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, e dell’art. 116 c.p.c., sul rilievo che, nella fattispecie, lo stato di liquidazione della società, e la connessa difficoltà di rinvenire sul mercato acquirenti dello stabilimento industriale, non conseguivano da ragioni oggettive, in quanto tali preclusive dell’applicazione della normativa antielusiva, ma dalle stesse scelte della contribuente che, – nel contesto di una complessa operazione di ristrutturazione aziendale assistita dal contributo statale, e da realizzare con società partner, – una volta verificata l’irrealizzabilità del programma di joint venture, avrebbe potuto cercare nuove intese con diversi operatori di mercato ed avrebbe dovuto restituire immediatamente i contributi statali percepiti, – piuttosto che introdurre un contenzioso che si era protratto nel tempo, in una ai privilegi gravanti sull’immobile in ragione del percepito contributo, – così realizzando i presupposti per una più agevole cessione dello stesso stabilimento industriale; laddove la stessa liquidazione sociale, – che ex se non poteva integrare ragione oggettiva dell’impossibilità di produrre reddito, – non era stata sollecitamente perseguita, tenuto conto che la contribuente ben avrebbe potuto affidare un mandato di vendita dello stabilimento industriale ad un’agenzia immobiliare al fine di superare le difficoltà incontrate nel suo collocamento sul mercato;

2. – il primo motivo è destituito di fondamento;

2.1 – come, difatti, rilevato dalla Corte, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448; ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (v., ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3775; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23469; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010);

– né, nella fattispecie, sono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, che, – prive di valenza interpretativa in quanto recanti una ridisciplina della materia dell’interpello, – hanno efficacia solo per i periodi di imposta successivi alla loro introduzione (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23469; v., altresì, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32962);

3. – anche il secondo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento;

3.1 – la Corte ha ripetutamente rilevato che la disciplina posta dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, è volta a disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, “utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi – quale l’amministrazione dei patrimoni personali dei soci – da quelli previsti dal legislatore per tale istituto (cosiddette società senza impresa, o di mero godimento, dunque “di comodo”)”;

– il meccanismo antielusivo e’, così, affidato alla determinazione di un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali, il cui mancato raggiungimento (cd. test di operatività dei ricavi) costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, con conseguente presunzione di un reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività dei detti elementi patrimoniali di bilancio (art. 30, commi 1 e 3);

– in relazione, poi, a detta presunzione legale relativa, in base alla quale una società viene considerata “non operativa”, grava, poi, sul contribuente l’onere della prova contraria (art. 30, comma 4 bis) e, così, del riscontro dell’esistenza di “oggettive situazioni”, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto (v. Cass., 21 ottobre 2015, n. 21358 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2020, n. 27976; Cass., 28 maggio 2020, n. 10157; Cass., 20 aprile 2018, n. 9852);

– la Corte ha, altresì, rimarcato che l’oggetto di detta prova, a carico del contribuente, – id est l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, per situazioni oggettive indipendenti dalla sua volontà,- deve essere intesa in termini elastici, e non assoluti, “identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente – dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali”, tenuto (anche) conto delle effettive condizioni del mercato (v., ex plurimis, Cass., 3 novembre 2020, n. 24314; Cass., 28 maggio 2020, n. 10158; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34642; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31626; Cass., 12 febbraio 2019, n. 4019; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3063; Cass., 20 giugno 2018, n. 16204; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5080);

3.2 – nella fattispecie la gravata sentenza, nel condividere le conclusioni cui erano pervenuti i giudici del primo grado, ha svolto, come si è anticipato, uno specifico accertamento, – quanto alla ricorrenza di condizioni oggettive che precludevano una pronta liquidazione societaria, – che è conforme alla giurisprudenza della Corte e che la ricorrente censura articolando, in sostanza, doglianze di omessa valutazione di circostanze che (in tesi) avrebbero deposto per una diversa conclusione;

– il motivo di ricorso tende, in definitiva, ad eludere gli stessi limiti di ammissibilità di censure sul vizio di motivazione della gravata sentenza (art. 348 ter c.p.c., comma 4; v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) e, così, finisce per devolvere all’esame della Corte i contenuti dell’accertamento che, secondo il regime della cd. doppia conforme, ha formato oggetto delle decisioni di merito, esame questo che in questa sede risulta, per tale profilo, inammissibile;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472