Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19759 del 12/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. est. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24019/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

ABL s.r.l. (C.F.:*****), con sede in ***** (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Brambilla e Fulvio Vitali, con domicilio eletto presso l’Avv. Antonino Garofalo (con studio in Roma, Piazza Gondar n. 22);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia (sez. distacc. di Brescia) n. 234/63/2013, emessa il 24 settembre 2013 e depositata l’8 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.

FATTI DI CAUSA

1. l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con 1 motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 35/04/10, con la quale la CTP di Bergamo aveva accolto l’impugnazione di due avvisi di accertamento, per gli esercizi 2003 e 2004, emessi per il recupero di costi indeducibili e di IVA indetraibile con riferimento ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione di primo grado ritenendo non solo non provato dall’A.E. ma finanche smentito dalle prove acquisite l’assunto per il quale le società fatturanti fossero mere “cartiere”. Si trattava invece, ritenne la Commissione anche in forza del PVC, non di interposizione fittizia bensì di “interposizione di manodopera” e di fatture emesse da “grosse aggregazioni di operai”, dotate di attrezzature ed utensili, come peraltro confermato dalle sommarie informazioni testimoniali del parallelo procedimento penale conclusosi con dichiarazione (del G.I.P.) di non doversi procedere emessa nei confronti dell’amministratore della società contribuente. Tale statuizione penale, ancorché non tale da assurgere a piena prova nel processo tributario, fu comunque liberamente apprezzata della CTR quale ulteriore elemento fattuale.

3. Contro la sentenza d’appello l’A.E., come detto, ricorre con 1 motivo mentre la contribuente si difende con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo unico di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3.

In sostanza, per la ricorrente, la CTR avrebbe violato il citato art. 39, comma 2, potendo l’A.E. determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o portati a sua conoscenza, anche prescindendo dalle risultanze della contabilità ed utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel violare la detta norma il Giudice d’appello avrebbe altresì fondato la propria statuizione su una dichiarazione di non doversi procedere emessa nel parallelo procedimento penale, nonostante l’autonomia dei due processi (quello tributario e quello penale) oltre che violato il criterio di riparto dell’onere probatorio nella materia in oggetto, con particolare riferimento all’ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti.

2.1. Il motivo è infondato.

Nella specie, difatti, la CTR applica correttamente i consolidati principi di diritto sanciti da questa Corte, peraltro non recependo acriticamente la dichiarazione di non doversi procedere emessa a conclusione del parallelo procedimento penale ma considerandola quale fatto liberamente valutabile nel processo tributario (esplicitamente ritenuto come non avente efficacia di giudicato).

Nella materia che ci occupa, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369, Rv. 658429-01; Cass. sez. 5, 21/02/2020, n. 4645, in motivazione, anche circa la possibilità che gli elementi presuntivi derivino dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di “cartiera” del cedente; Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873, Rv. 653071-01, con particolare riferimento tanto all’elemento soggettivo quanto alla rilevanza della prova per presunzioni; Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27566, Rv. 651269-01, e Cass. sez. 5, 20/04/2018, n. 9851, Rv. 647837-01).

Nella specie la CTR, proprio nell’applicare l’indicato criterio di riparto dell’onere probatorio, ritiene non solo non provato dall’A.E. ma finanche smentito dalle prove acquisite l’assunto per il quale le società fatturanti fossero mere “cartiere”, sostanziandosi le operazioni, soggettivamente esistenti, in interposizioni di manodopera fatturate da “grosse aggregazioni di operai”, dotate di attrezzature ed utensili.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’A.E. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 15.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie, a 200 Euro per equi esborsi (da liquidarsi in via equitativa e secondo l’id quod plerumque accidit, ex plurimis, Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31030, Rv. 650677-02), ad IVA e C.P.A., come per legge.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 15.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, a 200 Euro per equi esborsi, IVA e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472