LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
su ricorso n. 4755/2019 proposto da:
H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Torino 7 presso lo studio dell’Avv.to Laura Barberio; rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gianluca Vitale;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, n. 1013/2018, pubblicata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1013/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Genova in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta in via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da H.M., nato a ***** (*****), il *****.
Il richiedente asilo, proveniente dal *****, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Genova di essere fuggito dal proprio Paese in quanto temeva di essere ucciso dai membri del gruppo politico *****, i quali, a causa delle rivalità politica con lo zio, presso il quale abitava, avevano dato fuoco alla casa, esitando ustioni per le quali veniva ricoverato in ospedale per circa quattrodici mesi.
Dichiarava che aveva ricevuto denaro dallo zio per lasciare il paese e raggiungere la Libia, dalla quale fuggiva in seguito all’aggravarsi degli scontri tra gruppi armati per poi riparare in Italia.
I giudici di secondo grado, in particolare, esclusa la credibilità della narrazione e dunque i presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori, non ravvisavano neppure i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto dalle Coi individuate dal Collegio, difettava la prova di una situazione di violenza indiscriminata nel *****, mentre l’assenza di parenti in Italia e la produzione di un contratto di lavoro “iniziato nell’agosto 2017 quale dipendente di un connazionale, tra l’altro forse privo di permesso di soggiorno valido”, venivano ritenuti elementi idonei a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese, costituendosi al solo fine di partecipare all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di merito violato i criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria, alla stregua dei quali il giudicante deve procedere ad una comparazione tra la vita privata del richiedente in Italia e la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine. Ed all’esito del giudizio di comparazione, ove risulti una effettiva sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, il decidente deve operare una valutazione in ordine alle condizioni di vulnerabilità, individuando i seri motivi di carattere umanitario di cui all’art. 5 cit. in rubrica.
Sostiene il ricorrente che, dalle fonti selezionate, risulta che la regione di origine del richiedente è interessata da violenze di matrice politica che la Corte d’Appello avrebbe ignorato, per non aver attivato il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, omettendo altresì di procedere al giudizio comparativo imprenscindibile ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità.
3. La censura è priva di pregio.
In primo luogo, deve rilevarsi che la pronuncia delle S.U. 29459 del 2019 ha definitivamente affermato che alle domande (e, conseguentemente, ai giudizi) in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 si applica il sistema legislativo preesistente relativo alla tutela di carattere umanitario e non opera la sopravvenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
3.1 Il quadro normativo interno.
Giova premettere che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è regolato, nei suoi presupposti, dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Testo unico dell’immigrazione), che stabilisce che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Parimenti il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c ter), regola il rilascio da parte della Questura di tale titolo di soggiorno su richiesta del parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o previa acquisizione di documentazione riguardante i motivi della richiesta stessa, “relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”. Infine, il D.P.R. n. 394 cit., art. 28, lett. d), disciplina l’ipotesi del rilascio del permesso umanitario nei casi – stabiliti, a loro volta, dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 – in cui non possa disporsi l’allontanamento verso un altro Stato a cagione del rischio di persecuzioni o torture, in attuazione del principio del nonrefoulement sancito dall’art. 19, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La protezione umanitaria, in conclusione, costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, come rende evidente l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 (cd. decreto “procedure”), in base a cui “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale” (nella forma del rifugio o della protezione sussidiaria) e “ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”.
Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: quello per cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che la alimentano. Si tratta di una enunciazione che riguarda diritti che non si prestano a catalogazioni: gli interessi protetti che ricevono tutela attraverso la nominata forma di protezione “non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè (…) l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni” (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, in motivazione, ove i richiami a Cass. 15 maggio 2019, n. 13079 e a Cass. 15 maggio 2019, n. 13096; sul tema cfr. già Cass. Sez. U. 9 settembre 2009, n. 19393, la quale rilevava, in motivazione, come “i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo in forza dell’art. 2 Cost., ma anche perchè, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione”).
Il giudice deve dunque valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, e ciò considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (Cass. 30 marzo 3 2020, n. 7599).
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre poi operare la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459).
Poichè la comparazione investe una situazione (quella cui il richiedente va incontro in caso di rientro nel paese di provenienza) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, è dunque anzitutto necessario che il giudice del merito chiarisca in cosa consista, in concreto, un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio. Una precisazione in tal senso si impone proprio per dar ragione della sussistenza delle ragioni da porre a fondamento della forma di protezione invocata. E si impone, alla luce del principio jura novit curia, ove pure la parte richiedente non abbia puntualmente indicato il diritto o i diritti fondamentali oggetto di compromissione, ma abbia comunque proceduto a una congrua allegazione dei fatti che li sottendano; è noto, infatti, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; come precisato da Cass. 2 luglio 2020, n. 13573, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è in particolare necessario che il richiedente fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza; è il caso di rilevare, tuttavia, che i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, giacchè – appunto – compete al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all’una o all’altra forma di protezione: Cass. 12 maggio 2020, n. 8819).
4. Dunque, in conformità con l’approccio scelto da questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19; n. 11912/2020, oltre che dalla preponderante giurisprudenza di merito) e condiviso dalle Sezioni Unite (n. 29459 del 2019), occorre accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale; procedendo attraverso il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”.(v. Cass. n. 1104/2020; n. 9304/2019).
Ovviamente, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili ovvero che si rischi di essere esposti, con il reimpatrio, a situazioni di vulnerabilità che si sono delineate al momento della decisione.
Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva dedotto, nel giudizio di merito, che dalla fonti internazionali (Country of Origin Information) emergeva una crisi umanitaria che interessa la zona di provenienza del richiedente con riferimento alla matrice politica, deducendo poi di aver allegato un contratto a tempo indeterminato di lavoro.
4. La Corte d’appello ha tuttavia affermato (pag. 18 della decisione) che le limitazioni della libertà di espressione e gli abusi ad opera della polizia riguardano, per lo più, lo scontro politico, al quale il cittadino straniero risulta estraneo, proprio perchè la sua narrazione in cui si rappresenta al centro della rivalità politica a causa dell’attività svolta da uno zio, è stata ritenuta non verosimile alla stregua di una serie di parametri, descritti alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.
Al riguardo, è condivisibile il principio di diritto secondo il quale il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (Cass. n. 8020/2020); ma detto principio va coordinato con l’onere di allegazione che grava sul richiedente asilo.
Di conseguenza, se la richiesta di protezione umanitaria si fonda su elementi deduttivi ed allegativi in parte diversi da quelli posti a fondamento delle richiesta di riconoscimento delle protezioni maggiori, questi ultimi vanno sottoposti ad un esame autonomo ai fini dell’accertamento delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985/2020; nn. 11267 e 10922 del 2019).
Pertanto, colui che richieda la protezione umanitaria è chiamato a dedurre una situazione di vulnerabilità che deve riguardare la sua personale vicenda venendo altrimenti in rilievo non la peculiare situazione di vulnerabilità del singolo soggetto, ma piuttosto quella dei suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti. Agli indicati principi, da cui non si è discostata la Corte di appello nell’assunta decisione, che rimane in tal modo non censurabile in questa sede, si accompagna l’ulteriore affermazione di principio per la quale, in materia di protezione umanitaria non può prescindersi, nella mancanza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali – alle quali resta ancorato il dovere istruttorio ufficioso del giudice del merito, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 – quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, (analogamente a quanto avviene in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (arg. ex Cass. 21/12/2016 n. 26641, in motivazione).
La Corte di merito componendo la mancanza di prove e la non credibilità del racconto del richiedente ha in modo concludente rigettato la domanda.
In assenza di costituzione dell’intimato, non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
dà atto che sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (S.U. n. 4315/2020).
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021