LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1448-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PTS SRL P. TRASPORTI SPECIALI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SETTEMBRINI N. 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PERSICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO DI CARLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 430/2012 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
RILEVATO
che:
– la P.T.S. P. Trasporti Speciali S.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione il *****, recante l’importo di Euro 130.797,85 per sanzioni IVA, rideterminato a seguito del parziale accoglimento del ricorso della società avverso il pregresso avviso di accertamento;
– la C.T.P. di Catania accoglieva il ricorso della P.T.S. rilevando un errore nella quantificazione della sanzione, la quale veniva rideterminata in Euro 96.887,33;
l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla C.T.R. della Sicilia che – con la sentenza n. 430/34/12 del 29/11/2012 respingeva l’impugnazione, confermando la decisione del giudice di primo grado, secondo cui l’importo sul quale calcolare la maggiorazione (del 25%) era quello di Euro 77.509,86;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso la società.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente si rileva che il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione non è stato notificato all’agente della riscossione, che era stato parte del processo in primo e secondo grado.
La fissazione di un termine per la notificazione del ricorso a Serit Sicilia S.p.A. (necessaria, secondo il più recente orientamento di questa Sezione; v. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24402 del 3/11/2020) e il rinvio a nuovo ruolo della controversia costituiscono, ad avviso del Collegio, attività non essenziali in ragione della decisione assunta sull’impugnazione di Agenzia delle Entrate: infatti, in forza del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., può ritenersi anche superflua, ove il gravame appaia prima facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (in tema, Cass., Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449-01).
2. Con l’unica censura, l’Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 8, e art. 12, per avere la C.T.R. individuato erroneamente la sanzione più grave sulla quale applicare gli aumenti per concorso di violazioni e continuazione.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
Innanzitutto, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nell’esposizione dell’atto introduttivo è stata omessa la illustrazione di atti e documenti che, nella tesi della ricorrente, sarebbero invece rilevanti: difatti, il ricorso, incentrato sulla cartella di pagamento impugnata, non riporta il contenuto di questa, né sono forniti gli ulteriori elementi indispensabili a comprendere la portata della doglianza, quali le violazioni tributarie originariamente contestate, con specificazione di quelle confermate dalle statuizioni del giudice dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, e l’illustrazione dei dati di fatto e dei criteri normativi seguiti dall’Ufficio per addivenire alla somma indicata (come si evince anche da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21043 dell’8/10/2007, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, regola diverse fattispecie ed è quindi indefettibile una dettagliata ricostruzione delle circostanze fattuali al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare l’applicabilità delle differenti disposizioni).
Inoltre, le censure devono essere formulate con una specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01) e il ricorrente deve sviluppare argomentazioni volte a confutare il ragionamento giuridico della pronuncia d’appello: in proposito, si ribadisce che “il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia”. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539-01) e che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme individuate. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020, Rv. 658610-01).
Al contrario, col motivo non si illustra un errore in diritto della dr C.T.R., né viene svolta una ragionata critica alla decisione di secondo grado, spiegando le ragioni per le quali – in tesi – sia stata erroneamente applicata una norma o se ne sia fatta una falsa applicazione (lo stesso D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, è richiamato nella rubrica nella sua interezza, senza alcuna distinzione tra le diverse ipotesi ivi contemplate).
Infine, le doglianze della ricorrente sembrano imputare alla C.T.R. un errore di fatto (e non un error in iudicando) risultante dagli atti o documenti della causa, che si sarebbe dovuto denunciare con la revocazione ex art. 395 c.p.c., e non già col ricorso alla Corte di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Alla decisione fa seguito la condanna dell’Agenzia ricorrente alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
4. Poiché la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate ricorrente a rifondere a P.T.S. P. Trasporti Speciali S.r.l. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021