LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2461-2020 proposto da:
A.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMETO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2709/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 2136/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza del 27.6.2019, la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame proposto da A.C., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale, in tutte le sue declinazioni;
2. la Corte distrettuale osservava che la vicenda narrata non era credibile, in quanto, pure ove fosse stata veritiera la descritta faida tra diverse fazioni di cultisti in cui la Polizia, intervenuta in ritardo per sedare la rissa, non era riuscita ad evitare dei morti, non era comprensibile il motivo per il quale l’ A. non era stato arrestato nell’immediatezza, ma denunziato solo successivamente quando si trovava in Lagos, ove, nel corso di un colloquio di lavoro, avrebbe dichiarato la sua provenienza;
3. la Corte riteneva mancanti tutti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente ed osservava che non erano stati forniti elementi idonei a far ritenere sussistente il pericolo di vita del predetto, in considerazione dell’accertata situazione del paese di provenienza, che vedeva in diminuzione gli attacchi armati e gli episodi di violenza sulla popolazione oriunda, senza considerare il carattere meramente privato della vicenda narrata. Quanto alla protezione sussidiaria, era evidenziato che in ***** non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, cui fosse riconducibile la fuga dell’ A. ed, analogamente, erano ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, all’esito della valutazione da compiersi in senso comparativo tra la situazione di integrazione nel paese di accoglienza ed in quello di provenienza; non era, poi, attribuibile rilevanza alla frequentazione dei tirocini professionali, ovvero all’atteggiamento collaborativo tenuto dall’ A. nei confronti degli assistenti sociali, non essendovi alcuna certezza della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. nel caso di rimpatrio nel Paese d’origine, esclusa in base a quanto desumibile dalle fonti informative internazionali richiamate;
4. di tale decisione domanda la cassazione l’ A., affidando l’impugnazione a tre motivi;
5. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo, è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della documentazione offerta, assumendosi che sia stata ignorata la produzione di un articolo del giornale ***** che riportava i fatti accaduti nella città di A., articolo asseritamente depositato con nota integrativa del 12.9. 2018, e rilevandosi che il giudice abbia omesso di considerare anche la documentazione medica prodotta in appello, evidenziante la necessità di un ricovero per l’aggravarsi della patologia ansioso-depressiva, attestante anche un disturbo dell’adattamento già certificato, onde era necessaria una valutazione ai fini della considerazione della vulnerabilità del richiedente in caso di rientro nel paese di origine;
2. con il secondo motivo, si denunzia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 per carenza di motivazione in merito alla valutazione di vulnerabilità del ricorrente, nella sostanza adducendosi la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per omessa motivazione;
3. con il terzo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per mancata valutazione dalla situazione del paese d’origine ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, adducendosi la mancanza di approfondimento delle condizioni di vita caratterizzanti, in particolare, la zona di provenienza del richiedente;
4. il ricorso è palesemente inammissibile con riguardo a tutti i motivi enunciati;
5. quanto al primo, una questione di malgoverno delle prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c. può porsi solo ove il ricorrente alleghi ed il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poiché, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, la relativa doglianza è mal posta. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione (cfr., da ultimo, Cass. 30.9.2020 n. 20867; Cass. 17.1.2019 n. 1229, Cass. 27.12.2016 n. 27000);
6. quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che, nel censurare l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, il ricorrente non è in grado di evidenziare circostanze di fatto sottoposte al dibattito processuale e trascurate dalla sentenza impugnata, ma si limita a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, circoscrive le anomalie motivazionali denunciabili con il ricorso per cassazione alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, nonché a quelle che si convertono in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, escludendo pertanto la possibilità di estendere il vizio in esame al di fuori delle ipotesi, nella specie neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo del provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8053 e 8054 del 2014);
6.1. nella sostanza le ragioni della decisione sono esplicitate in relazione alla inattendibilità della storia narrata che inducevano ad escludere la vulnerabilità soggettiva, oltre che con riguardo alla scarsa rilevanza dei tirocini formativi e dell’atteggiamento collaborativo avuto del ricorrente: non può l’omissione dedotta desumersi dall’asserita mancata valutazione della documentazione di cui si fa cenno, della quale non può escludersi la avvenuta considerazione da parte del giudicante, senza considerare che una omissione nei sensi in cui è censurata presupporrebbe la trascrizione di una precisa doglianza avanzata in sede di gravame con riferimento alla specifica questione;
7. da ultimo, va ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per mancanza della dovuta specificità, posto che il cittadino ***** non ha dato contezza di una situazione per la quale lo Stato di origine non avrebbe potuto garantire la sua protezione in relazione alle minacce rivolte nei suoi confronti, facendosi un generico riferimento ai gruppi degli ***** e dei *****, ma senza che la censura affronti nello specifico la questione con riguardo alla rilevanza della situazione tratteggiata rispetto alla regione di provenienza e senza che si dia conto del riferito dilagante assoggettamento di molte zone del paese a gruppi appartenenti a confraternite cultiste. Si assume anche che esso ricorrente non potrebbe trovare protezione presso la polizia, essendo da questa ricercato, ma la mancata valutazione di tale aspetto è strettamente connessa a quella della ritenuta inattendibilità del suo racconto, oltre a doversi rilevare una evidente carenza di indicazioni in ordine al contenuto delle doglianze avanzate al riguardo in sede di gravame, funzionale alla valutazione del carattere di novità o meno della prospettazione nella presente sede;
8. dalle svolte considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
9. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;
10. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicché al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021