Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19876 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6074-2015 proposto da:

DMV A. IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2014 della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA, depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 341/04/14, depositata il 10.10.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– D.M.V. A. Immobiliare srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento – notificato il 31.1.2009 – recante rettifica (da Euro 53.162,00 ad Euro 556.511,00) del reddito dichiarato nell’anno 2005 ai fini Ires, Irap ed Iva; l’atto impositivo traeva origine da una verifica generale operata dalla G. di F., all’esito della quale si era accertato che la società aveva effettuato vendite di immobili fatturando somme di molto inferiori all’entità dei mutui accesi dagli acquirenti, con prezzi inferiori al valore di mercato; inoltre da informazioni assunte presso gli acquirenti era risultato il versamento di somme maggiori di quelle fatturate.

– Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello ad opera della contribuente, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.

– Per la cassazione di tale sentenza la contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, comma 1, convertito in L. n. 55 del 1995, e art. 115, in tema di disponibilità della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., sulla non configurabilità delle presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3) “Violazione e falsa applicazione del principio sul divieto di doppia presunzione di cui all’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

– Con il primo motivo, la ricorrente sostiene di avere, nel giudizio di merito, dedotto l’irretroattività e, dunque, l’inapplicabilità del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. n. 248 del 2006, considerato che le compravendite immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento risalivano al periodo d’imposta 2005, e di avere quindi evidenziato che doveva considerarsi preclusa, ai sensi del D.L. n. 41 del 1995, previgente art. 15, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 3, la rettifica dei valori indicati negli atti di vendita dal momento che, nella specie, i corrispettivi degli immobili compravenduti non risultavano inferiori a quelli previsti dalle tariffe catastali rivalutate.

– Va anche precisato, per un corretto inquadramento della fattispecie, che l’eventuale preclusione del potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati è limitata all’accertamento ai fini IVA.

– Fatte queste premesse, occorre verificare se, nel caso di specie, in ragione della operatività della c.d. valutazione automatica catastale, che precludeva il potere di rettifica del valore dichiarato, l’Ufficio abbia o meno violato il disposto del citato art. 15, vigente all’epoca dei fatti, e, per l’effetto, se i giudici regionali siano incorsi nel dedotto vizio di violazione di legge.

– Il motivo non è fondato.

– La CTR ha basato la decisione sugli esiti della “ispezione delle scritture contabili” nonché della verifica “della esattezza e della veridicità dei dati costituiti da alcuni contratti preliminari rinvenuti (o messi a disposizione da alcuni acquirenti)”; ha in particolare sottolineato che “i documenti acquisiti dalla G. di F. hanno indicato con sicurezza la presenza di attività economiche non dichiarate, sulle quali si è operata la ricostruzione dei ricavi, non solo in base a presunzioni gravi precise e concordanti, ma sulla presenza di indicazioni documentali riferibili ad atti pubblici di acquisto, dai quali si è potuto ricavare una differenza sostanziale tra quanto incassato dalla società e quanto dalla medesima dichiarato”.

– Da quanto esposto discende che l’accertamento per cui è causa è fondato su atti e documenti (tali sono anche le “scritture contabili”, richiamate dalla CTR) che comprovano l’omessa fatturazione da parte della contribuente; quanto alle imposte dirette, il ricorso, in aggiunta, a presunzioni gravi precise e concordanti è legittimo, rispettoso del dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe trascurato di dare il giusto rilievo alla discordanza tra il valore dei preliminari, il valore dei mutui e gli importi versati.

Il motivo è in parte inammissibile perché contiene una critica dell’apprezzamento nel merito della controversia e, per altra parte, è assorbito.

– Il terzo motivo (l’Ufficio si sarebbe servito – inammissibilmente a suo dire – di una doppia presunzione) è inammissibile perché prospettato per la prima volta nella presente sede.

– Conclusivamente, il primo motivo va rigettato, inammissibili gli altri.

PQM

Rigetta il primo motivo, inammissibili gli altri; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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