Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19881 del 13/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8039/2015 R.G. proposto da:

CENTRO COMMERCIALE LE DUE C S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oreste e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 7977 del 2015 pronunciata il 31/3/2014 depositata il 22 settembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 545/6/2011 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla società Centro Commerciale Le Due C. S.r.l. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno di imposta 2007.

2. Il giudice d’appello non condivideva la decisione del giudice di primo grado, e confermava integralmente le riprese, traenti origine dalla contestazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti in capo alla società contribuente, esercente attività di produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate depositando comparsa di mera costituzione per l’eventuale partecipazione all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4, censurando il mancato riconoscimento da parte della CTR del diritto alla detrazione IVA e alla deducibilità dei costi sulla considerazione del fatto che le fatture contestate fossero riferite ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, e l’erronea desunzione dell’inesistenza delle operazioni dalla qualificazione giuridica del soggetto cedente in attività di somministrazione di manodopera, anziché di appalto di servizi, nell’ambito di un rapporto giuridico che la stessa sentenza attesta essere effettivamente intercorso.

5. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4, anche con riferimento all’analisi di inesistenza soggettiva delle operazioni contestate; in particolare la censura si appunta sulla seguente locuzione contenuta nella sentenza impugnata: “Non sono deducibili i costi per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti salvo a dimostrare la legittimità della prestazione resa”.

6. Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si censura l’omesso esame da parte della CTR della decisiva circostanza in fatto per cui secondo lo stesso p.v.c. i lavori di cui alle fatture contestate sono “effettivamente intercorsi”, con esclusione in nuce del fondamento della contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle operazioni oggetto di ripresa.

7. Con il quarto motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis e dell’art. 2697 c.c., per aver la CTR ritenuto sussistenti elementi indiziari di natura presuntiva muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, pur in presenza di esplicite e non smentite affermazioni dell’Ufficio che attestano l’effettività materiale delle operazioni intercorse, e dunque la loro esistenza oggettiva.

8. Con il quinto motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la società lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto il giudice ha basato la propria decisione su di un fatto positivamente smentito dalla stessa Agenzia delle Entrate, ossia l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.

9. La Corte osserva che le riprese oggetto di causa sono per riprese qualificate sin dal p.v.c e dall’atto impositivo sia come oggettivamente sia come soggettivamente inesistenti, e tutti i motivi, con l’eccezione del secondo, si appuntano sulla qualificazione delle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti. Tanto premesso, il secondo motivo è infondato e i restanti sono inammissibili.

Il secondo motivo innanzitutto si appunta su di un passaggio della CTR (oltretutto troncandolo delle parti qui di seguito riprodotte e sottolineate: “Non sono allora deducibili i costi per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti salvo a dimostrare la legittimità della prestazione resa, che non integri o configuri una illecita somministrazione di manodopera”) che non costituisce affatto l’unica statuizione del giudice d’appello circa la ritenuta inesistenza (anche) soggettiva delle operazioni in contestazione. Anzi, questa locuzione si pone quale anello conclusivo di un articolato esame delle risultanze del p.v.c. condotto alle pagg. 2 e 3 della motivazione (da “Dal processo verbale di constatazione della GDF di Caltagirone del 2/10/09 emerge che (…)” sino a “(…) e comunque non tutti gli assegni – allegati in copia – recano il timbro dell’avvenuto incasso da parte di un istituto di credito.”), all’interno del quale viene anche citata la rilevante giurisprudenza della Corte di Cassazione a supporto della sussunzione e accertamento in fatto dell’inesistenza soggettiva (oltre che oggettiva) delle operazioni contestate.

10. L’accertamento compiuto dalla CTR è condotto sulla base di un gran numero di elementi di prova tratti dal p.v.c., a conclusione di un iter logico argomentativo che ha correttamente applicato il criterio di riparto dell’onere della prova individuato dalla giurisprudenza della S.C. con riferimento all’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate come inesistenti. Al proposito, la Corte rammenta che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, ove l’Amministrazione finanziaria, contesti “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

11. Orbene, alla luce del principio di diritto che precede, vanno escluse le violazioni di legge prospettate nel secondo motivo e la sentenza è corretta in diritto, dal momento che non sono stati violati i criteri di riparto dell’onere della prova tra le parti, anche con riferimento allo specifico elemento soggettivo in termini di conoscibilità della frode secondo ordinaria diligenza. Infatti, secondo il consolidato canone giurisprudenziale della S.C. summenzionato non è necessario fornire prova del fatto che il contribuente ha “agito in chiara mala fede”, come si legge a p. 9 del ricorso, dal momento che è sufficiente la mera conoscibilità della frode.

12. Il giudice d’appello è nondimeno andato oltre, accertando la piena consapevolezza della frode da parte della contribuente, in quanto ha ritenuto le operazioni inesistenti (anche) “sotto il profilo soggettivo perché il rapporto giuridico era intercorso non fra la società appaltante e la cooperativa, ma fra la appaltante ed i lavoratori” (cfr. p. 2 della motivazione della sentenza impugnata). Il giudice d’appello ha adeguatamente motivato tale conclusione, in considerazione della mancanza di una struttura aziendale in capo al soggetto emittente le fatture nei confronti della contribuente, comportava l’inevitabile impossibilità, immediatamente evincibile all’esterno, dello svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, di raccolta e stoccaggio per conto terzi di prodotti ortofrutticoli, per cui l’unica prestazione di servizio che poteva essere stata svolta era di somministrazione di manodopera bracciantile.

13. Infine, riguardo alla ricostruzione della fattispecie negoziale, la Corte ricorda che la qualificazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, e tale attività costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Pertanto, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest’ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22889 del 25/10/2006, Rv. 595868 – 01) o come vizio motivazionale nei limiti del riformato art. 360, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, onere non assolto dalla ricorrente.

14. Rigettato dunque per infondatezza il secondo motivo, diventano inammissibili per difetto di rilevanza le restanti censure che tutte si appuntano esclusivamente sulla ritenuta esistenza oggettiva delle operazioni contestate, mentre le riprese sono ciascuna fondata sulla concorrente inesistenza soggettiva oltre che oggettiva delle operazioni contestate.

15. In conclusione il ricorso dev’essere complessivamente rigettato e, considerato il mancato svolgimento di difese effettive da parte dell’Agenzia, mera resistente, nessuna statuizione dev’essere adottata in punto di spese di lite.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472