LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1371/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
L.O.A.R.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 150/1/13 pronunciata il 18.10.2013 e depositata il 20.11.2013 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 150/1/13, depositata il 20.11.2013, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello proposto dal medesimo ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati ai fini IRPEF per gli anni dal 2000 al 2006 a L.O.A.R.. La pretesa tributaria si fondava sull’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della L.O., la quale, secondo le risultanze dell’Anagrafe tributaria, nell’anno 2004 aveva acquistato un immobile del valore dichiarato di Euro 321.000,00 e negli anni dal 2000 al 2005 aveva ricevuto varie rimesse dall’estero, accreditando sui propri conti correnti complessivi Euro 374.118,46.
Il ricorso, cui la contribuente non ha opposto alcuna difesa, è stato fissato nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, a norma del citato art. 32, i dati desumibili dai conti possono essere posti a base dell’accertamento “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
Il motivo è fondato.
In linea generale, va osservato che, in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, solo le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia, dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. Sez. 5, n. 29572 del 16/11/2018).
Ciò precisato, sul piano dei principi di diritto, in punto di ripartizione dell’onus probandi tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, nel caso di specie l’Agenzia, fornendo tramite l’informativa dell’anagrafe tributaria la prova che, negli anni 2000-2005, sui conti correnti della contribuente erano affluite notevoli somme per accreditamenti bancari dall’estero, aveva già dimostrato, in via presuntiva, la disponibilità, da parte di quest’ultima, di maggiori redditi tassabili. Conseguentemente, nella corretta distribuzione del carico probatorio, l’amministrazione finanziaria, avendo acquisito i dati relativi a movimenti di denaro su conti correnti bancari della contribuente, restava dispensata dal dover fornire “qualunque” prova (art. 2728 c.c., comma 1) della sua pretesa, mentre incombeva sulla contribuente l’onere di provare l’esatta provenienza delle rimesse (estere) sui propri conti correnti. Come osservato da questa Corte, infatti, (Sez. 6, n. 9350 del 7/04/2021), in relazione alla suddetta presunzione, concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell’onere della prova, per cui deve ritenersi che nella specie l’Amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, spettando alla contribuente l’onere di fornire adeguata e specifica prova contraria. E’ stato inoltre affermato che la suddetta prova contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, in quanto, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal citato art. 32, “non è sufficiente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto” (cfr. Sez. 5, 04/05/2008, n. 14847).
Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza va cassata con rinvio della causa per nuova valutazione al giudice a quo, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021