LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17638/2020 r.g. proposto da:
C.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Ibrahim Khalil Diarra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vinovo (TO), alla via Calvo n. 2.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI VENEZIA depositato il 19/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. C.S. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 5163/2020, reso nel procedimento n.r.g. 8764 del 2018, reiettivo della sua domanda di protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile, nonché della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Senegal, regione della Casamance), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si censura l’omessa adeguata valutazione delle prove richieste, che avrebbero condotto a confermare gli assunti del ricorrente, e l’omessa attivazione dei poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione legislativa e sociale del Paese di provenienza del ricorrente, in violazione del criterio direttivo della legislazione comunitaria ed italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale;
II) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si critica il decreto impugnato per aver escluso, nel Paese di provenienza del richiedente protezione, l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ritenendo erroneamente che la regione della Casamance non presenti tale livello di criticità sotto il profilo della sicurezza.
2. Le formulate censure, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono inammissibili.
2.1. Invero, il tribunale lagunare: i) ha esposto, in modo analitico (cfr. pag. 1011 del decreto impugnato, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate), le ragioni per cui – come già la Commissione Territoriale prima – ha considerato non credibile la storia raccontata dall’odierno ricorrente. Le incongruenze evidenziate dal giudice di merito si riferiscono proprio agli elementi essenziali della storia – le cause della sua fuga dal Senegal, asseritamente dovuta al timore di subire ritorsione per aver riconosciuto uno dei ribelli che avevano ucciso i propri genitori – sicché sono idonee a minare la credibilità del richiedente la protezione; ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato (cfr. amplius, pag. 13-14, del menzionato decreto), che nel Senegal, regione della Casamance, da cui proviene l’odierno ricorrente) sia attualmente riscontrabile una situazione di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., oppure di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, così da consentire il riconoscimento, nei confronti dello straniero, della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), o di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; iii) con riferimento alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), ha evidenziato anche l’assenza di stati patologici di rilievo o di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, nonché la inconfigurabilità di un sufficiente grado di integrazione in Italia.
2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che:
i) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4387 del 2021; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 4387 del 2021, in motivazione; Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – con il rispetto dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti inosservati – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 4387 del 2021; Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014;
ii) quanto al diniego della protezione sussidiaria, giova ricordare che la valutazione di inattendibilità del racconto del dichiarante osta al riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, anche di quest’ultima quanto alle fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. n. 4387 del 2021, in motivazione; Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c), del medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato, come si è già anticipato, ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, debitamente aggiornate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, nel Senegal, regione della Casamance, non si segnala attualmente una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (quest’ultimo, da intendersi, ad avviso di questo Collegio, come recentemente puntualizzato da Cass. n. 5675 del 2021). Peraltro, sempre in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per dimostrare la violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr., ex multis, Cass. n. 3330 del 2021, in motivazione; Cass. n. 26728 del 2019). Va solo rimarcato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. Nella specie, però, non vi è prova alcuna, né è stato specificamente dedotto dal ricorrente, di aver sottoposto all’attenzione del tribunale veneziano fonti diverse da quelle richiamate da quest’ultimo;
iii) la censura afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si rivela inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, in una critica, peraltro affatto generica, al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo;
iv) a fronte di tale corretta operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate nei motivi di ricorso in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 2959 del 2021 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3. L’odierno ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021