Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19943 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12671/2016 proposto da:

F.L., in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, via Comano n. 95, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avvocato Faraon Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Massignani Luca, Robino Gaspare, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel maggio 2011, F.L. ha convenuto avanti al Tribunale di Venezia la s.p.a. Banca Intesa San Paolo (come allora diversamente denominata), presentando querela di falsa con riferimento a una serie di scritture private. Ha assunto, al riguardo, di avere sottoscritto dei moduli prestampati concordando con il preposto alla filiale della banca di ***** una data compilazione degli stessi. Nei fatti, tuttavia, i moduli erano stati riempiti in modo difforme dai patti presi.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela, con sentenza del giugno 2013, osservando che, in thesi, l’abusivo riempimento era avvenuto contra pacta – “ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità escludeva la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela di falso” – e che, d’altra parte, nella querela concretamente proposta “mancava l’indicazione delle prove della falsità”.

2.- F.L. ha proposto appello avanti alla Corte di Venezia. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 18 gennaio 2016 confermando la decisione presa dal giudice del primo grado.

3.- La sentenza ha rilevato, in particolare, che la prospettazione compiuta dall’attore conduceva direttamente al risultato che l’invocato riempimento abusivo delle scritture era da catalogare come contra pacta: a fronte delle oggettive risultanze degli atti del primo grado a nulla potevano valere le contrarie dichiarazioni rese nell’atto di citazione in appello.

“Nella specie” – si è puntualizzato -, l'”assunto è che i fogli siano stai riempiti dalla banca in contrasto con gli accordi presi e, dunque, contra pacta”.

4.- Con distinto rilievo, la Corte territoriale ha poi osservato che la norma dell’art. 221 c.p.c., comma 2, richiede che la querela di falso debba indicare, a pena di nullità, le prove della falsità in tal modo dedotta.

“Invece F.” – ha rilevato il provvedimento – “si è limitato a chiedere l’ammissione di prove per testi indicate in narrativa a conferma delle dichiarazioni già rese avanti al Tribunale di Vicenza” per altra controversia con la medesima banca, “senza il rispetto della specifica capitolazione prevista dall’art. 244 c.p.c.”; d’altra parte, “i capitoli di prova formulati in modo specifico, invece, sono inconferenti ai fini della querela di falso”.

5.- Condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in applicazione del principio della soccombenza, la Corte di Venezia lo ha altresì condannato al pagamento di una somma ulteriore, equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ravvisando nel comportamento tenuto dell’appellante gli estremi del c.d. abuso del diritto di impugnazione.

6.- Avverso questa decisione F.L. ricorre per cassazione, formulando tre motivi.

La s.p.a. Banca Intesa San Paolo ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.1.- Il primo motivo assume la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 221 c.p.c.. Per contestare la correttezza della valutazione dei giudici del merito, secondo cui nel giudizio sarebbe stato prospettato un abusivo riempimento contra pacta.

“Gli atti utilizzati dalla banca sono tutti absque pactis” – si assume “dato che né il ricorrente, né il signor C.P., né il signor D.G. hanno mai restituito autonomamente la copia inviata dalla banca”. Del resto, si aggiunge, “trattasi di illeciti penalmente rilevanti e documentalmente comprovati”.

7.2.- Il secondo motivo lamenta la violazione della norma dell’art. 221 c.p.c., comma 2.

“L’attore, odierno ricorrente, ha allegato” – si sostiene – “a fondamento della richiesta di declaratoria della falsità dei contratti di fideiussione in esame, non solo le testimonianze scritte rese in altro giudizio, fra l’altro trascritte nella querela di falso stessa, ma altresì dichiarazioni di soggetti identificati e ulteriori richieste di assunzione di prova testimoniale; indicazioni di prova, queste, tutte volte all’accertamento delle falsità denunciate”.

7.3.- Il terzo motivo rileva l’errata applicazione dell’art. 96 c.p.c.. Rileva in proposito il ricorrente che, nella specie, “non si tratta di una azione temeraria, ma di una legittima difesa del ricorrente a fronte degli illeciti subiti che, errando, non ha proceduto tempestivamente anche in sede penale”.

8.- Venendo a esaminare i contenuti articolati dal ricorso, si deve osservare che – nel confermare la decisione assunta del giudice del primo grado e la motivazione svolta da questi – la pronuncia della Corte di Appello ha fatto riferimento a due distinti ordini di rilievi, tra loro indipendenti, assumendo ciascuno di essi come in sé stesso decisivo: l’uno, afferente alla distinzione tra riempimento contra pacta e riempimento absque pactis; l’altro, inerente invece alla norma dell’art. 221 c.p.c., comma 2. In termini corrispondenti, il primo e il secondo motivo del ricorso vengono a censurare, in modo consecutivo e separato, le rationes decidendi così distintamente svolte.

Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno muovere la trattazione dal secondo dei motivi proposti. Questo in ragione del fatto che tale scelta risponde, a un esame complessivo delle tematiche che vengono in analisi, al principio della c.d. “ragione più liquida” (su cui v., tra gli interventi più recenti, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 18 aprile 2019, n. 10839; Cass. 26 novembre 2019, n. 30745).

9.- Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Secondo quanto ha puntualizzato la decisione di Cass. Sezioni Unite, 23 giugno 2010, n. 15169, la formulazione dell’art. 221 c.p.c., comma 2, secondo cui la proposizione della querela deve contenere a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità addotte a sostegno dell’istanza de qua, indica in modo univoco che il giudice, avanti al quale è stata proposta la querela, “e’ tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso”. Così stando le cose, dunque, “risulta evidente il dovere del giudice della delibazione degli elementi tutti di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2”.

La Corte di Appello di Venezia non ha fatto altro, in definitiva, che dare esecuzione all’indicazione così formulata dalle Sezioni Unite.

10.- Nel merito della decisione assunta (nei termini specificamente riferiti sopra, nel n. 4) sulla base di queste premesse, nessun rimprovero può muoversi alla Corte territoriale, là dove questa ha ritenuto non utilizzabili le prove testimoniali richieste perché sprovviste di apposita e “specifica capitolazione”: ché tale decisione si manifesta senz’altro conforme al disposto della norma dell’art. 244 c.p.c..

Quanto poi alle testimonianze, provviste di capitolazione, ma giudicate come “inconferenti” dalla Corte territoriale, si tratta di una valutazione propriamente discrezionale del giudice del merito, che per sé esula dal sindacato di questa Corte. E’ opportuno notare, inoltre, che il motivo di ricorso non introduce elementi atti a mettere in qualche modo in dubbio la ragionevolezza delle rilevazioni compiute dalla sentenza impugnata.

11.- Il mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso importa assorbimento del primo.

12.- Il terzo motivo di ricorso non può essere accolto.

Lo stesso, infatti, non si viene a confrontare con la ratio decidendi della pronuncia. Questa, infatti, si fonda sulla ravvisata sussistenza – nella fattispecie concreta – di un’ipotesi di abuso del diritto di impugnazione (cfr. sopra, n. 5), laddove il ricorrente non va oltre la mera allegazione di avere subito degli “illeciti” (cfr. n. 7.3.).

13.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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