Codice Procedura Civile > Articolo 244 - Modo di deduzione

Codice Procedura Civile

Vigente al

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. [1][2]

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. [1][2]


[1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 2 e 3 del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

[2] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18664 del 09/06/2026

In tema di ammissione della prova testimoniale, l’inverosimiglianza delle circostanze dedotte non giustifica il rigetto della prova, quando sia astrattamente possibile che tali circostanze possano risultare vere. Il giudice, pertanto, non può negare l’ammissione della prova orale sulla base di una valutazione anticipata di verosimiglianza, dovendo invece verificare se i fatti articolati siano astrattamente idonei a dimostrare il diritto dedotto.

  • Cfr. Cass. 14386/1999.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18893 del 11/09/2020

In tema di prova testimoniale, il requisito della specifica indicazione dei fatti da provare, previsto dall’art. 244 c.p.c., deve essere valutato in relazione all’oggetto della prova e in modo da consentire alla controparte di contrastarla mediante l’effettivo esercizio del diritto di difesa. L’accertamento della specificità dei capitoli di prova, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, deve essere compiuto non soltanto sulla base della loro formulazione letterale, ma anche ponendone il contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle parti. La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ai sensi dell’art. 253 c.p.c., avendo carattere meramente integrativo, non può invece tradursi nella sanatoria della genericità o delle carenze dell’articolazione probatoria.

  • Cfr. Cass. 14364/2018; Cass. 10371/1995; Cass. 10272/1995.

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