LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5350/2016 proposto da:
T.G., I.T., elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico n. 146, presso lo studio dell’avvocato Veraldi Stefania, rappresentati e difesi dall’avvocato Ioele Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Tufo, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Colantuoni Walter, giusta procura in calce al controricorso;
– ontroricorrente –
avverso la sentenza n. 3040/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RITENUTO
che:
con citazione notificata il 24.4.07 il Comune di Tufo propose opposizione al d.i. emesso nel 2007 che gli ingiunse il pagamento, in favore di T.G. e I.T., della somma di Euro 106.646,03, a titolo di buono-contributo di cui alla L. n. 219 del 1981, per la ricostruzione del fabbricato di proprietà degli stessi opponenti;
con sentenza emessa il 2.4.13, il Tribunale di Avellino accolse l’opposizione e revocava il d.i., osservando che: gli opposti avevano provato soli di essere stati ammessi al contributo (con sentenza emessa ne41 2001, passata in giudicato); il credito azionato non era invece esigibile perché dalla documentazione prodotta non si desumeva la prova dell’effettiva sussistenza di risorse finanziarie disponibili per la ricostruzione privata, accreditate a favore del Comune sulla contabilità speciale di legge e non concretamente utilizzate, non essendo a ciò sufficiente la produzione della Delib. CIPE di assegnazione dei fondi;
avverso tale decisione proposero appello T. e I.; si costituì il Comune;
con sentenza emessa il 23.7.15 la Corte di appello di Napoli accolse parzialmente l’appello, dichiarando il diritto degli appellanti all’erogazione del contributo di legge, confermando la sentenza per il resto (ma con diversa motivazione) rilevando che: dagli atti emergeva che il Comune non aveva contestato l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie ma la relativa insufficienza rispetto a richieste, come quella per cui è causa, non collocate in fascia B ed in posizione di priorità tale da garantirne la copertura con i fondi disponibili; la commissione tecnica, di cui alla L. n. 219, art. 19, aveva espresso parere favorevole all’approvazione del progetto di variante urbanistica, rideterminando il contributo spettante agli attori; quest’ultimi non avevano provato di essere collocati in fascia B (proprietari di unica abitazione che abbiano presentato domanda entro il 30 giugno 1988 e la documentazione ai fini della ricostruzione entro il 31 marzo 1989); il Comune aveva inviato alla I. l’elenco dei progetti aventi priorità B, ai sensi della L. n. 32 del 1992, e C, rilevando che gli attori erano stati inseriti in quest’ultimo elenco; da tale accertamento non poteva conseguire la condanna del Comune al pagamento del contributo oggetto dell’ingiunzione, non avendo dunque gli attori provato l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie destinate alla ricostruzione privata, sufficiente per la la loro ripartizione in conformità dei criteri di cui alle lettere A) e B) della suddetta L. n. 32; in mancanza delle graduatorie prescritte da quest’ultima legge, gli attori avrebbero potuto produrre gli elenchi loro trasmessi dal Comune nel 2004 in modo da consentire la verifica delle somme ripartite e dei criteri di priorità;
i Sigg. T. e I. hanno proposto ricorso, denunciando, con unico motivo, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,113, c.p.c., in relazione alla L. n. 32 del 1992, art. 3, comma 5 e agli artt. 3 e 8 Reg. Campania n. 20 del 2003, nonché dell’art. 132 c.p.c., nonché lamentando motivazione apparente e travisamento di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti;
i ricorrenti lamentano che la c.d.a. abbia rigettato la domanda di condanna al pagamento del contributo, non gravando sugli attori l’onere di provare l’insussistenza di cause impeditive o estintive del loro diritto, ovvero che le risorse finanziarie in questione non erano state utilizzate dal Comune a favore di altri soggetti con titoli prioritari nel rispetto dei criteri di legge. In altri termini, i ricorrenti si dolgono che la c.d.a abbia invertito l’onere della prova, ritenendo che grasse sugli stessi attori anche l’onere della prova negativa circa la mancanza di fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere, anche considerando che il Comune di Tufo aveva omesso di approvare le graduatorie degli aventi diritto ai contributi ex L. n. 219 del 1981, sicché sarebbe stato irrilevante, contrariamente a quanto argomentato dalla c.d.a., produrre gli elenchi inviati alla I. dal comune, in quanto non equiparabili alle suddette graduatorie;
il Comune di Tufo ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
in data 3 maggio 2001 le parti hanno depositato un verbale di transazione sottoscritto da tutte le parti, nonché dai difensori, nel quale si dà atto dell’accordo raggiunto, avente ad oggetto il riconoscimento da parte del Comune di Tufo al diritto, in capo ai ricorrenti, di ottenere le somme nella misura già corrisposta in sede esecutiva e la dichiarazione, da parte dei signori T. e I. di non aver nulla a pretendere; deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese, come espressamente convenuto fra le parti.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere e compensate interamente le spese.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021