LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2412-2020 proposto da:
D.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 6046/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 09/12/2019 R.G.N. 12403/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 9 dicembre 2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso di D.T., cittadina *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria o, infine, di asilo;
2. in via preliminare, esso disattendeva l’eccezione di vizio del provvedimento di diniego della Commissione territoriale per omessa traduzione nella lingua della richiedente, in quanto non prevista e in difetto comunque di deduzione di alcuna menomazione del suo diritto di difesa, avendo ella impugnato il provvedimento con specifiche censure;
3. la vicenda appariva poco credibile, perché riferita in modo lacunoso, generico e contraddittorio nelle diverse versioni rese in sede amministrativa e giudiziale, oltre che incoerente e non documentato;
4. nel merito, il Tribunale, come già la Commissione, escludeva la ricorrenza dei requisiti di concedibilità tanto della protezione sussidiaria (non essendo la regione di provenienza dall'***** della richiedente interessata, sulla base delle fonti informative specificamente indicate, da una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno), tanto della protezione umanitaria (non avendo ella richiesto il riconoscimento dello status di rifugiata, comunque inconfigurabile), in assenza di una condizione di vulnerabilità tale da precluderne sia pure temporaneamente il rimpatrio, anche tenuto conto, in via comparativa con il Paese di origine, del suo livello di integrazione in Italia;
5. la donna aveva, infatti, riferito di essere madre di tre figli (una maggiorenne, occupata, che concorreva al mantenimento del fratello e della sorella minori), separata dal marito che non provvedeva in alcun modo al mantenimento dei figli, di avere lavorato negli ultimi anni come guardarobiera in una scuola e di avere lasciato il suo Paese, nel maggio 2016, per venire in Italia (presso parenti ivi residenti), avendo difficoltà a mantenere in patria la famiglia, anche in assenza di sussidi dallo Stato: sicché, la sua immigrazione era da ascrivere esclusivamente a ragioni economiche, per la ricerca di una migliore condizione di vita;
6. quanto, infine, al diritto di asilo, il Tribunale rilevava come esso sia attuato nel nostro ordinamento attraverso le misure di protezione internazionale e umanitaria;
7. con atto notificato il 27 dicembre 2019, la straniera ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,24,113 Cost., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 4, per la mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale in alcuna delle due lingue indicate dalla richiedente (***** e *****), con erronea reiezione dal Tribunale dell’eccezione dedotta, per la negazione di fatto dell’accesso alla giurisdizione p r la tutela di un diritto fondamentale, essendo l’obbligo di traduzione, imposto per legge, strumentale all’esercizio di una difesa effettiva (primo motivo);
2. esso è infondato;
2.1. in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale il giudice deve comunque statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 9 dicembre 2011, n. 26482; Cass. 22 marzo 2017, n. 7385; Cass. 23 novembre 2020, n. 26576);
2.2. nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la lesione del diritto di difesa della richiedente, per la tempestiva impugnazione della decisione della Commissione territoriale con specifiche doglianze, né avendo ella dedotto una tale violazione (così al primo capoverso di pg. 3 del decreto): in assenza di una specifica confutazione della ricorrente, limitatasi ad una censura astratta;
3. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, artt. 13,29,32 Cost., artt. 2, 3, 4, art. 8 CEDU, art. 13 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, art. 5, commi 4 e 6, art. 19, comma 1 e art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b), art. 19, comma 2, per erronea esclusione della protezione sussidiaria, e in subordine umanitaria, da riconoscere doverosamente a una donna sola madre di tre figli, di cui due minori, in un contesto di generale insicurezza e fragilità economica come quello ucraino, in una situazione di vulnerabilità personale per essere costretta a un distacco doloroso, quale genitore singolo con figli minori (secondo motivo); nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente in riferimento ai profili di integrazione sociale e lavorativa, avendo il Tribunale escluso, contrariamente al vero, la propria allegazione di una situazione di indigenza alla base della determinazione di lasciare il Paese d’origine, tale comunque da costituire, in caso di rimpatrio, serio pericolo per la sua stessa sopravvivenza (terzo motivo);
4. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
4.1. le condizioni di difficoltà economia di mantenimento dei tre figli (una maggiorenne, occupata come parrucchiera e oneratasi del concorso al mantenimento del fratello e della sorella minori) lasciati in ***** e di madre sola dei suddetti non comportano un’ipotesi di protezione sussidiaria, non prevista nella sua classificazione tipologica (in più specifico riferimento alle ipotesi sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a, b: così al terzo capoverso in riferimento al secondo di pg. 3 del decreto);
4.2. il Tribunale ha poi negato l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata, rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., sulla base di fonti informative aggiornate e specificamente indicate (a pg. 4 del decreto), nella zona del Paese di provenienza della richiedente, che non le ha neppure contestate: sicché, esso ha correttamente adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);
4.3. tale condizione, astrattamente configurabile in riferimento alla protezione umanitaria, è stata puntualmente esclusa, con argomentazione congrua (per le ragioni esposte in particolare agli ultimi tre capoversi di pg. 5 del decreto), certamente non integrante una mera apparenza di motivazione, viziante di nullità il decreto; avendo poi il Tribunale esattamente applicato i principi di diritto richiamati anche per l’effettiva valutazione in via comparativa dell’inserimento sociale in Italia rispetto al Paese di provenienza (al secondo e terzo capoverso di pg. 5 del decreto);
4.4. ribaditi i principi consolidati, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini di accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito di una valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il, raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza (in tale accezione dovendo essere intesa l’esclusione dal Tribunale di allegazione quale ragione di abbandono dell'***** dalla richiedente, a fronte invece della situazione, diversa, di difficoltà di mantenimento familiare: evidente dalla lettura coordinata delle dichiarazioni della predetta, riportate a pg. 2 del decreto con le argomentazioni al secondo e terzo capoverso di pg. 3) alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (Cass. 4 settembre 2020, n. 184433);
4.5. ancora, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (Cass. 28 luglio 2020, n. 16119);
4.6. ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non è sufficiente la mera allegazione di una situazione di grave difficoltà economica e sociale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi ove fosse rimpatriato nel paese di provenienza, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, poiché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681; Cass. 10 settembre 2020, n. 18783);
4.7. quanto poi alla condizione di vulnerabilità, riconoscibile ai “genitori singoli con figli minori”, è evidente che essa riguardi la condizione di famiglia monoparentale (per lo più la madre) con il figlio minore al seguito (Cass. 10 luglio 2019, n. 18540; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32041; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22052): assolutamente diversa da quella della richiedente, venuta sola in Italia, lasciando in patria tre figli, di cui due minori, per ragioni “essenzialmente economiche dirette a perseguire un miglioramento delle condizioni di vita” (così al secondo e terzo alinea del secondo capoverso di pg. 3 del decreto), peraltro non tutelabili con le misure di protezione richieste;
5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021