LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1414-2019 proposto da:
A.R., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ENNA;
– ricorrenti –
e contro
V.I., FALLIMENTO DI V.M. E V.I. SDF;
avverso la sentenza n. 990/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/11/2018.
RILEVATO
che:
con sentenza del 14 ottobre 2014, la Corte di Appello Penale di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari dell’8 maggio 2013, aveva assolto, perché il fatto non costituiva reato, V.I., dal reato di cui all’art. 323 c.p., perché a quest’ultimo, nella qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di *****, nonché di responsabile del procedimento avente ad oggetto l’istanza di concessione edilizia presentata in data ***** da A.R. per la realizzazione di un albergo rurale, era stato contestato di non avere adottato, entro i termini di legge, una serie di atti istruttori, aggravando inutilmente il procedimento. Inoltre, in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20 non avrebbe adottato provveduto sull’istanza di concessione, in questo modo procurando intenzionalmente all’istante A. un ingiusto danno per la protratta incertezza sulla realizzazione del progetto imprenditoriale;
diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 323 c.p., i giudici di appello, pur confermando l’elemento oggettivo del delitto contestato (le violazioni di legge del menzionato iter amministrativo), hanno escluso l’elemento psicologico del reato, non essendo emersa alcuna ragione che potesse giustificare un accanimento del V. nei confronti dell’ A., né un conflitto di interessi;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile A.R. chiedendo l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, rilevando, tra l’altro, l’omesso esame della sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 ottobre 2008, agli atti del processo di merito, dalla quale emergerebbe l’interesse dell’imputato a ledere i diritti dell’ A., in quanto V.I., risultava socio di fatto di una società che operava nel campo dell’edilizia, e quindi in concorrenza con l’attività della persona offesa;
la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 31865 del 22 luglio 2016, accoglieva il ricorso rilevando l’omesso esame di un elemento di prova sussistente, ed invece negato dalla Corte di appello, con conseguente annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, e rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. Secondo la Corte di legittimità i giudici di appello avevano omesso di svolgere il giudizio di “finalità prevalente” in merito all’iter procedimentale ritenuto illegittimo dal giudice di appello e, nello specifico, non avrebbero adeguatamente considerato gli elementi di prova relativi alla presenza di un conflitto di interessi e desumibili dalla sentenza di fallimento;
con ricorso del 16 novembre 2016 A.R. chiedeva la condanna del V. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla condotta illecita dello stesso. Quest’ultimo rimaneva contumace nel giudizio instaurato davanti alla Corte d’Appello di Cagliari. Attesa la pendenza del procedimento di fallimento del V. l’appellante notificava il ricorso in riassunzione anche al curatore, in data 19 maggio 2017;
con sentenza del 20 novembre 2018 la Corte d’Appello di Cagliari dichiarava improponibili le domande proposte nei confronti di V.I. atteso che il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della società di fatto M. e V.I., in data (14 ottobre 2008) anteriore sia alla costituzione di parte civile di A. sia al decreto del Gip poiché aveva disposto il giudizio (24 settembre 2010). Pertanto, ricorrendo la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, dopo la sentenza di fallimento, il creditore non avrebbe potuto agire in sede ordinaria per ottenere la condanna del debitore. Le conclusioni rassegnate non potevano qualificarsi come richiesta di condanna generica nei confronti del debitore, da far valere in un successivo giudizio una volta ritornato in bonis;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.R., affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte per l’inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto dei motivi;
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la erroneità della decisione in punto di competenza e la violazione delle relative norme (artt. 622 c.p.p., artt. 382 e 392 e ss. c.p.c.), per avere il Collegio sostanzialmente affermato la propria incompetenza, nonostante fosse stato designato da parte della Suprema Corte Penale per la prosecuzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel momento dell’annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili il giudice di rinvio è titolare di una competenza funzionale per delegazione e tale competenza non può essere modificata, in quanto inderogabile;
con il secondo motivo si lamenta l’abnormità del provvedimento e la violazione delle norme che regolano disciplina, forma e contenuto dei provvedimenti del Collegio (art. 279 c.p.c.), che avrebbe dichiarato con sentenza l’improponibilità della domanda in quanto asseritamente proposta davanti ad un giudice non fornito di competenza, senza espressamente dichiarare la propria incompetenza, né indicare espressamente il giudice fornito di competenza ai fini della riassunzione, né sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. E ciò, nonostante il giudizio fosse stato incardinato sulla base della designazione del giudice del rinvio, da parte della Suprema Corte. La Corte territoriale sarebbe stata investita solo della questione della quantificazione del risarcimento del danno e avrebbe adottato un provvedimento di “improponibilità della domanda” che, alla luce della motivazione, pare fare riferimento a profili di merito, senza però indicare il giudice competente;
con il terzo motivo si deduce la erroneità della decisione, in punto di competenza con violazione degli artt. 383 c.p.c. e della L.Fall., art. 24, per avere il Collegio implicitamente ritenuto competente il Tribunale fallimentare, nonostante la vincolante statuizione sulla competenza operata dalla Suprema Corte in sede di rinvio e per avere del tutto trascurato che, nei confronti del soggetto fallito, era già stato riconosciuta, agli effetti civili ed in sede penale, l’esistenza di un danno da risarcire. La Corte territoriale così individuata avrebbe dovuto limitare il proprio ruolo alla quantificazione del danno, senza ripercussioni immediate nella procedura concorsuale;
con il quarto motivo si lamenta la violazione del principio del contraddittorio e la inosservanza delle norme che disciplinano tale principio (art. 101 c.p.c., comma 2), perché il Collegio non avrebbe sollevato la questione relativa alla propria competenza nel corso del processo e con riferimento alla domanda proposta, limitandosi a statuire sulla base di una questione sollevata d’ufficio, solo al momento della decisione;
le doglianze del ricorrente attengono al ruolo del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.c. Questa Corte ha avuto modo di precisare che in tale giudizio “si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433 – 01 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 e negli stessi termini Cass. Sez. 3, n. 15859/2019, n. 16916/2019, n. 22515/2019, n. 22516/2019, n. 22520/2019, n. 22729/2019, n. 25917/2019, n. 25918/2019);
il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie del giudizio civile;
tale peculiare giudizio non è assimilabile al giudizio di rinvio in senso tecnico e, quindi, non rappresenta, nella fase rescissoria, la prosecuzione del procedimento di impugnazione svoltosi innanzi alla Cassazione penale, quand’anche limitato nell’oggetto alla sola statuizione sugli interessi civili;
fatta questa premessa, la controversia presenta un rilievo nomofilattico, con specifico riferimento alla qualificazione o meno del procedimento ex art. 622 c.p.c. come “giudizio chiuso” (in questi termini Cass. 15 ottobre 2019 n. 25917Cass. 25 giugno 2019 n. 16916, oltre che, in generale, Cass. 9 agosto 2007 n. 1734577 e Cass. 20 gennaio 2017 n. 1553). Pertanto, appare opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per rimessione a pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021
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