Codice Procedura Penale > Articolo 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

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1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23739 del 03/08/2023

In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello.

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