LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1879/2018 proposto da:
F.M., domiciliato Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio, e Paola Marino;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore di Equitalia Sud S.p.a., Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Popolare Bari Soc Coop. p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1249/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 23/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
F.M. impugna per cassazione, con ricorso affidato a otto motivi – di cui uno sulla regolazione delle spese di lite – la sentenza, n. 1249 del 23/06/2017, del Tribunale di Avellino nella parte in cui il detto giudice ha deciso sui capi dell’opposizione agli atti esecutivi.
L’opposizione agli atti era stata proposta da F.M. nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. *****, pendente dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avellino, promossa, quale creditore procedente, dalla Banca Popolare di Bari soc. coop. per azioni e nella quale erano intervenute Equitalia Sud S.p.a. – alla quale è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione – e Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore di Equitalia Sud S.p.a., la Banca Popolare di Bari soc. coop. per azioni e la Banca Monte dei Paschi di Siena, nei cui confronti il ricorso risulta proposto, non si sono costituite, sebbene, come sarà meglio precisato nel prosieguo, soltanto la prima e la terza siano state raggiunta da rituale notifica del ricorso.
Il P.G. non ha presentato conclusioni.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva quanto segue.
Il termine di sei mesi, di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva il 23 dicembre 2017, di sabato, in quanto la sentenza del Tribunale è stata pubblicata il 23/06/2017 e non risulta essere stata notificata.
La procura speciale in favore dei difensori di F.M., avvocati Antonio e Paola Marino, è in atti ed è rituale.
La notifica del ricorso per cassazione e’, tuttavia, rituale soltanto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e della Monte dei Paschi S.p.a., come risulta dalle copie delle relate telematiche, o, meglio, dalle relative attestazioni, allegate al ricorso.
La copia dell’attestazione della relata telematica della notificazione alla Banca popolare di Bari soc. coop. per azioni invece di recare l’indicazione, quale atto notificato, di “ricorso straordinario per cassazione”, che è l’atto che la parte ha inteso proporre e che doveva essere portato a conoscenza della controparte, reca quella di “Atto di citazione in appello”. Nella relata di notifica nei confronti della Banca Popolare di Bari Soc. coop. per azioni si legge: “A) NOTIFICO 1) l’allegato “Atto di citazione in appello”;…”. La relata di notifica concerne, pertanto, un atto diverso da quello che la parte ha inteso proporre.
A tanto deve conseguire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per inidoneità dell’atto a raggiungere lo scopo, in quanto la parte destinataria dell’atto non è stata messa in grado di apprestare un’idonea difesa in giudizio, nell’incertezza su quale fosse l’impugnazione proposta, se di merito, o di legittimità e non potendosi escludere, dato che la sentenza concerneva anche capi di domanda di opposizione all’esecuzione, che il giudice dinanzi al quale resistere fosse la Corte di appello.
La dichiarazione di inammissibilità peraltro, sarebbe comunque stata affermata per le ragioni che, per completezza motivazionale, si vanno, concisamente, a esporre, pur dovendosi escludere che un eventuale esito positivo dell’impugnazione, sui capi di opposizione agli atti nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e della Banca Monte dei Paschi S.p.a., possa riverberare effetti favorevoli al F., in quanto non risulta incisa, per quando sopra rilevato, la posizione del creditore procedente Banca popolare di Bari.
L’opposizione agli atti appare rivolta avverso il precetto, il pignoramento e l’avviso di vendita ma le censure proposte sono un coacervo inestricabile, incorrendo in tal modo il ricorso in preliminare rilievo di aspecificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
Il primo motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c., perché il giudice dell’opposizione non avrebbe concesso i termini di cui all’art. 190 c.p.c. decidendo immediatamente la causa.
Il mezzo è infondato in quanto è agevole rilevare che i termini erano stati chiesti a verbale (come risulta dalla copia del verbale prodotta dalla stessa parte ricorrente) anche dalle controparti, e che il giudice non li ha concessi, ma,, deve pure rilevarsi che l’udienza era stata fissata originariamente per la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. (lo afferma lo stesso ricorrente), cosicché le parti erano edotte che quella era l’udienza di discussione, senza termini per conclusionali e memorie.
Il secondo motivo deduce vizio della sentenza, sull’opposizione agli atti, derivante da violazione dell’art. 669 terdecies c.p.c. poiché del collegio del tribunale che aveva deciso avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione (sul punto si veda ora Cass. n. 19889 del 23/07/2019 Rv. 654839 – 01) faceva parte lo stesso giudice che aveva deciso sull’istanza.
Il mezzo è inammissibile: esso non deduce un vizio proprio della sentenza ma un vizio del provvedimento conclusivo del subprocedimento di sospensione, e reclamo, avverso l’ordinanza del g.e. che ha negato la sospensione e il vizio della sentenza consisterebbe nell’avere recepito (in parte) la motivazione dell’ordinanza, ma non è esplicato in alcun modo quale pregiudizio ne sia derivato al F..
Il terzo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 1362 c.c., e dell’art. 111 Cost., comma 6.
Il mezzo è inammissibile, in quanto censura del tutto apoditticamente l’applicazione che dell’art. 650 c.p.c. ha fatto il Tribunale quando ha affermato che la notifica del decreto ingiuntivo era soltanto nulla e non inesistente.
Il quarto motivo (art. 360, comma 3 in relazione agli artt. 115,116 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 24 Cost. e anche art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è incentrato sull’omessa ammissione delle prove testimoniali, che riguardavano la notifica del decreto ingiuntivo. Oltre che malamente proposto, perché fa perno su un’omessa pronuncia, mentre nella rubrica richiama la violazione e (o) la falsa applicazione, il motivo è infondato in quanto non censura adeguatamente le affermazioni del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi che ha ampiamente motivato, anche in fatto, sulla ritualità della notificazione del provvedimento d’ingiunzione.
Il quinto motivo torna sulla ritualità della notifica del monitorio ed è posto deducendo vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 156 e 160 c.p.c., con riferimento alla mancata conoscenza dell’atto di precetto e del pignoramento, dei quali F.M. afferma non essere venuto a conoscenza. Il mezzo propone, di seguito, censure relative all’atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo e per essere stato notificato il monitorio da parte di avvocato solo domiciliatario. Il motivo, quindi, oltre che promiscuo, in quanto accomuna censure di diritto e di fatto, è aspecifico poiché non localizza ed individua specificamente gli atti censurati.
Il sesto motivo riguarda la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza, per l’autorizzazione della vendita, e la mancata esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 599 c.p.c. Trattasi di censura proposta, a quanto consta dalla sentenza del Tribunale, per la prima volta in questa sede, o meglio, vi è un fugace accenno alla proposizione di dette prospettazioni nella parte espositiva del ricorso, ma senza ulteriore specificazione. Il motivo e’, pertanto, comunque, inammissibile (si veda di recente Cass. n. 11290 del 12/06/2020).
Il settimo motivo è inammissibile in quanto non deduce alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, avendo comunque il F. dichiarato di essere venuto a conoscenza della fissazione dell’udienza per la vendita dell’immobile (si veda sul punto Cass. n. 12315 del 04/12/1998 Rv. 521410 – 01: E’ tardiva – e quindi inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, fondata sull’omessa comunicazione al debitore dell’ordinanza di fissazione dell’udienza di autorizzazione alla vendita di cui all’art. 569 c.p.c., quando il debitore abbia già avuto notizia della pendenza del procedimento (nella specie, in seguito alla notificazione dell’avviso di pignoramento di cui all’art. 599 c.p.c.)).
L’ottavo mezzo è un cosiddetto non-motivo, in quanto riguarda le spese, che sono state regolate dal Tribunale secondo il criterio della soccombenza.
In conclusione il ricorso deve, giusta quanto sopra rilevato, essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve provvedersi sulle spese di questa fase di legittimità, non risultando costituita alcuna controparte.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021
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