LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Iacovello.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentato e difeso.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 863/34/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 3 luglio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
B.R. ricorre, affidandosi a unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate e in riforma della statuizione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente, ex dipendente della Banca Commerciale, avverso il diniego opposto a istanza di rimborso dell’IRPEF, trattenuta sulla capitalizzazione della pensione integrativa erogata all’atto del pensionamento.
In particolare, per quanto ancora rileva, la C.T.R. ha evidenziato che, al momento dell’erogazione della prestazione in questione, avvenuta nel 2007, l’art. 48-bis TUIR (e la ivi prevista deduzione della base imponibile del 12,50%) era stato sostituito dal D.Lgs. n. 47 del 2000 (avente effetto dal primo gennaio 2001), sicché da tale data non era più applicabile la detta deduzione.
L’Agenzia delle entrata resiste con controricorso.
Sulle memorie depositate dal contribuente, ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, la Sezione sesta di questa Corte ha rimesso la controversia all’esame della Sezione ordinaria.
Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR, artt. 16,48 e 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – il ricorrente, premesso che di essere “vecchio iscritto” ai ” vecchi fondi”, deduce che le somme derivanti dalla capitalizzazione della pensione sono imponibili a tassazione separata e per il loro ammontare netto, con la conseguenza che essendo, nel caso in esame, la rendita periodica imponibile all’87,50% era evidente che la stessa base imponibile doveva entrare a far parte dell’ammontare netto.
1.1. La censura è infondata. In materia, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che “Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 7-bis, nel testo risultante dalla L. n. 335 del 1995 (art. 11, comma 8), disponeva: “le prestazioni periodiche indicate all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), costituiscono reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto. A decorrere dal 10 gennaio 2001 – ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f) e art. 19 – per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili; analoga disposizione è contenuta nell’art. 52 t.u.i.r., comma 1, lett. d) (così rinumerato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 48, art. 1) che, nella formulazione in vigore dal 10 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006, disponeva: “d) per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili”.
Ne consegue che, dal 10 gennaio 2004, le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica, per il periodo in oggetto, sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dal contribuente sulla base dell’originario testo normativo non più in vigore al momento dell’erogazione assoggettata a tassazione, perché sostituito dal nuovo testo sopra ritrascritto, bensì sull’intero (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; Cass. n. 240 del 12/1/2015; Cass. n. 19173 del 17 luglio 2019 che richiama Cass. n. 31917 del 10/12/2018; Cass. n. 2201 del 30/1/2018; Cass. n. 23030 del 29/10/2014; Cass. n. 11156 del 2010).
Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stato abrogato il riferimento all’imponibile sino all’87,5 per cento con detrazione del 12,5 per cento sulle prestazioni erogate dal Fondo Pensioni e, a norma dell’art. 47 t.u.i.r., comma 1, lett. h-bis), vigente ratione temporis, l’imponibile è ridotto all’87,5 per cento soltanto per le pensioni complementari erogate “in forma di trattamento periodico”, ciò in ragione di un’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente che viene meno per le dazioni una tantum, come quella in esame (Cass. n. 2201 del 30 gennaio 2018).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021